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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 03157/2026

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.14427/2017R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui ha eletto domicilio in Roma alla via di [OSCURATO:PERSONA] n.9; –ricorrente – CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma alla via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Treviso; -intimata- Costi sponsorizzazione r.g. n.14427/2017est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza n. 1261/11/16 d ella Commissione tributaria regionale del Veneto , depositata in data 28 novembre 2016 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026dalla consiglier a [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sette motivi contro l ’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, e la direzione provinciale di Treviso,che è rimasta intimat a , avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettatol’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative all’annodi imposta 2008.

Con tale avviso l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione la somma di 5.000 euro in relazione a costi di sponsorizzazione indicati dal contribuente in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], costi ritenuti dall’Ufficio non inerenti, né relativi a prestazioni effettive, poiché il contribuente non aveva fornito alcuna prova attestante che i corrispettivi fossero stati versati e che vi fosse stata un’effettiva attività di promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 gennaio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità del capo della sentenza relativo alla lamentata violazione dell'art. 41-bis del d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, nel quale si sono ritenuti immotivatamente sussistenti elementi validi per procedere r.g. n.14427/2017est. [OSCURATO:PERSONA] 3 all'emissione di un avviso ex art. 41 bis del d .P.R. n. 600/73 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.

Secondo il ricorrente, al contrario di quanto sostenuto senza la minima motivazione dalla C.t.r. del Veneto, l'avviso oggetto del procedimento risulta emesso in palese violazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/73, posto che gli elementi indicati in atti "non consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato", ma si fondano su mere presunzioni ed un travisamento della realtà fattuale.

1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto formulato in maniera del tutto generica.

La censura verte sul fatto che l’avviso avrebbe ad oggetto il mero disconoscimento di costi e non l’accertamento di redditi non dichiarati.

Tale distinzione, tuttavia, appare fallace, in quanto, all’evidenza, il disconoscimento di costi deducibili comporta l’accertamento di maggiori redditi rispetto a quelli originariamente indicati dal contribuente in dichiarazione. 2.1.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 7 agosto 19990, n. 241, dell'art. 7 legge 27 luglio 2000,n. 212, dell'art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 23 del d.l gs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’ art. 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , per la mancata allegazione di atti ed inosservanza dell'onere probatorio.

L'impugnata sentenza afferma invero che ...Generica e priva di riferimenti comprensibili è la doglianza per mancata allegazione di atti in quanto l'avviso di accertamento non contiene alcun richiamo a precedenti atti posti a fondamento del recupero fiscale .

Secondo il ricorrente la C.t.r. del Veneto, in relazione a questo capo della r.g. n.14427/2017est. [OSCURATO:PERSONA] 4 sentenza, avrebbe errato nell'interpretare e nell'applicare le norme citate.

2.2. Anche tale motivo è inammissibile per l’assoluta genericità, non indicando in alcun modo quali sarebbero gli atti ai quali l’avviso di accertamento farebbe riferimento e la cui sussistenza è esclusa dalla C.t.r. 3.1.Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 7 agosto 19990,n. 241, dell'art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'art. 42 d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , per la carenza di motivazione e l’inosservanza dell’onere probatorio.

Sostiene il ricorrente che la C.t.r. avrebbe erroneamente affermato che il contribuente non ha fornito documentazione attestante che i corrispettivi erano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, nonostante avesse depositato il contratto, la fattura, le immagini fotografiche ed una dichiarazione del legale rappresentante della A.s.d.

3.2. Il motivo è inammissibile, in quanto tende a censurare, non la violazione di legge, quanto piuttosto la valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di appello, il quale ha tenuto presente la documentazioneprodotta dal contribuentee ne ha escluso la valenza probatoriadopo un analitico esame.

4.1. Con il quarto motivo, ilricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. , la nullità del capo della sentenza relativo alla mancata prova del pagamento, che sarebbe stato indice dell’effettività della prestazione, per violazione degli artt. 108 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (Tuir), e dell’art.112 c.p.c. r.g. n.14427/2017est. [OSCURATO:PERSONA] 5

4.2. Il motivo è inammissibile perché non si ravvisa l’omessa pronuncia denunziata, né, in ogni caso, alcuna contraddittorietà della motivazione.

In particolare, il giudice di appello, con motivazione chiaramente intellegibile e logicamente coerente, ha sottolineato come, nella specie, il pagamento, che si assumeva essere avvenuto mediante assegno, non era stato in alcun modo documentato. 5.1.Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (Tuir) e degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n.289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., circa l’effettività della prova del costo oggetto del giudizio.

Secondo il ricorrente, stante l’esistenza di regolare fattura, assistita da presunzione di veridicità, l’onere della prova sull’effettività del costo non graverebbe sul contribuente.

Inoltre, qualora le prestazioni, come nella specie, siano erogate ad un’associazione sportiva dilettantistica, vi sarebbe la presunzione di inerenza e deducibilità fino a concorrenza di 200.000,00 euro.

5.2. Il motivo è infondato.

In linea generale, quando l’Amministrazionefinanziaria, sulla base di elementi indiziari, contesti l’effettivitàed inerenza di un costo, spetta al contribuente l’onere della prova in ordine all’esistenza, effettività ed inerenza del costo stesso.

Inoltre, in tema di costi per sponsorizzazione, questa Corte, con una recente pronuncia ( C ass. n. 4612/2023 ) , confermativa dell’orientamento maggioritario formatosi in seno alla medesima giurisprudenza di legittimità (vedasi anche Cass. 4627/2023 ), ha precisato che la presunzione di cui all’art. 90 cit., ai fini della deducibilità integrale del costo di sponsorizzazione, quale spesa di pubblicità, è comunque “condizionata” dalla simultanea compresenza r.g. n.14427/2017est. [OSCURATO:PERSONA] 6 dei seguenti elementi: In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale ” (Cass., 27 giugno 2022, n. 20560; Cass., 17 febbraio 2022, n. 5203; Cass., 2 novembre 2021, n.31080), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass., 6 aprile 2017, n. 8981; Cass., 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass., 30 maggio 2018, n. 13508; Cass., 6 maggio 2020, n. 8540) .Ne consegue che la presunzione di legge è pur sempre condizionata dall’idonea dimostrazione che le asserite attività di sponsorizzazione siano destinate alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e che sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, presupposti che i giudici di appello, con accertamento fattuale, hanno ritenuto non provati. 6.1.Con il sesto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, Il contribuente lamenta che la C.t.r. avrebbe apoditticamente rilevato la puntuale indicazione degli interessi dovuti nell’avviso di accertamento, senza tener conto delle contestazioni del ricorrente.

6.2. Il motivo è inammissibile per l’assoluta genericità delle doglianze, che non consentono di capire la natura della contestazione mossa alla statuizione impugnata, che in punto di interessirileva che essi sono statiprecisamente indicati “a foglio 18 e seguenti dell’avviso di accertamento”. r.g. n.14427/2017est. [OSCURATO:PERSONA] 7

7.1. Con il settimo motivo, il ricorrente denunzia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. , la nullità della sentenza per l’omessa pronuncia sulla carenza di motivazione nell’irrogazione delle sanzioni, di cui agli artt. 7, 16, 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, e all’art.112 c.p.c., avendo la C.t.r. ritenuto che la motivazione delle sanzioni era espressa nella parte motiva dell’accertamento “relativa al rilievo oggetto di contestazione”.

7.2. Il motivo è infondato, non ravvisandosi alcuna omessa pronuncia.

Il giudice di appello ha ritenuto che la motivazione in ordine all’irrogazione delle sanzioni fosse da rinvenire nella parte motiva dell’avviso di accertamento e tale statuizione non è stata specificamente impugnata nel suo contenuto.

8. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia controricorrente.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese per la direzione provinciale di Treviso, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.400,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.14427/2017R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui ha eletto domicilio in Roma alla via di [OSCURATO:PERSONA] n.9; –ricorrente – CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma alla via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Treviso; -intimata- Costi sponsorizzazione r.g. n.14427/2017est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza n. 1261/11/16 d ella Commissione tributaria regionale del Veneto , depositata in data 28 novembre 2016 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026dalla consiglier a [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sette motivi contro l ’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, e la direzione provinciale di Treviso,che è rimasta intimat a , avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettatol’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative all’annodi imposta 2008. Con tale avviso l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione la somma di 5.000 euro in relazione a costi di sponsorizzazione indicati dal contribuente in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], costi ritenuti dall’Ufficio non inerenti, né relativi a prestazioni effettive, poiché il contribuente non aveva fornito alcuna prova attestante che i corrispettivi fossero stati versati e che vi fosse stata un’effettiva attività di promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 gennaio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità del capo della sentenza relativo alla lamentata violazione dell'art. 41-bis del d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, nel quale si sono ritenuti immotivatamente sussistenti elementi validi per procedere r.g. n.14427/2017est. [OSCURATO:PERSONA] 3 all'emissione di un avviso ex art. 41 bis del d .P.R. n. 600/73 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. Secondo il ricorrente, al contrario di quanto sostenuto senza la minima motivazione dalla C.t.r. del Veneto, l'avviso oggetto del procedimento risulta emesso in palese violazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/73, posto che gli elementi indicati in atti "non consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato", ma si fondano su mere presunzioni ed un travisamento della realtà fattuale. 1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto formulato in maniera del tutto generica. La censura verte sul fatto che l’avviso avrebbe ad oggetto il mero disconoscimento di costi e non l’accertamento di redditi non dichiarati. Tale distinzione, tuttavia, appare fallace, in quanto, all’evidenza, il disconoscimento di costi deducibili comporta l’accertamento di maggiori redditi rispetto a quelli originariamente indicati dal contribuente in dichiarazione. 2.1.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 7 agosto 19990, n. 241, dell'art. 7 legge 27 luglio 2000,n. 212, dell'art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 23 del d.l gs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’ art. 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , per la mancata allegazione di atti ed inosservanza dell'onere probatorio. L'impugnata sentenza afferma invero che ...Generica e priva di riferimenti comprensibili è la doglianza per mancata allegazione di atti in quanto l'avviso di accertamento non contiene alcun richiamo a precedenti atti posti a fondamento del recupero fiscale . Secondo il ricorrente la C.t.r. del Veneto, in relazione a questo capo della r.g. n.14427/2017est. [OSCURATO:PERSONA] 4 sentenza, avrebbe errato nell'interpretare e nell'applicare le norme citate. 2.2. Anche tale motivo è inammissibile per l’assoluta genericità, non indicando in alcun modo quali sarebbero gli atti ai quali l’avviso di accertamento farebbe riferimento e la cui sussistenza è esclusa dalla C.t.r. 3.1.Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 7 agosto 19990,n. 241, dell'art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'art. 42 d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , per la carenza di motivazione e l’inosservanza dell’onere probatorio. Sostiene il ricorrente che la C.t.r. avrebbe erroneamente affermato che il contribuente non ha fornito documentazione attestante che i corrispettivi erano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, nonostante avesse depositato il contratto, la fattura, le immagini fotografiche ed una dichiarazione del legale rappresentante della A.s.d. 3.2. Il motivo è inammissibile, in quanto tende a censurare, non la violazione di legge, quanto piuttosto la valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di appello, il quale ha tenuto presente la documentazioneprodotta dal contribuentee ne ha escluso la valenza probatoriadopo un analitico esame. 4.1. Con il quarto motivo, ilricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. , la nullità del capo della sentenza relativo alla mancata prova del pagamento, che sarebbe stato indice dell’effettività della prestazione, per violazione degli artt. 108 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (Tuir), e dell’art.112 c.p.c. r.g. n.14427/2017est. [OSCURATO:PERSONA] 5 4.2. Il motivo è inammissibile perché non si ravvisa l’omessa pronuncia denunziata, né, in ogni caso, alcuna contraddittorietà della motivazione. In particolare, il giudice di appello, con motivazione chiaramente intellegibile e logicamente coerente, ha sottolineato come, nella specie, il pagamento, che si assumeva essere avvenuto mediante assegno, non era stato in alcun modo documentato. 5.1.Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (Tuir) e degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n.289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., circa l’effettività della prova del costo oggetto del giudizio. Secondo il ricorrente, stante l’esistenza di regolare fattura, assistita da presunzione di veridicità, l’onere della prova sull’effettività del costo non graverebbe sul contribuente. Inoltre, qualora le prestazioni, come nella specie, siano erogate ad un’associazione sportiva dilettantistica, vi sarebbe la presunzione di inerenza e deducibilità fino a concorrenza di 200.000,00 euro. 5.2. Il motivo è infondato. In linea generale, quando l’Amministrazionefinanziaria, sulla base di elementi indiziari, contesti l’effettivitàed inerenza di un costo, spetta al contribuente l’onere della prova in ordine all’esistenza, effettività ed inerenza del costo stesso. Inoltre, in tema di costi per sponsorizzazione, questa Corte, con una recente pronuncia ( C ass. n. 4612/2023 ) , confermativa dell’orientamento maggioritario formatosi in seno alla medesima giurisprudenza di legittimità (vedasi anche Cass. 4627/2023 ), ha precisato che la presunzione di cui all’art. 90 cit., ai fini della deducibilità integrale del costo di sponsorizzazione, quale spesa di pubblicità, è comunque “condizionata” dalla simultanea compresenza r.g. n.14427/2017est. [OSCURATO:PERSONA] 6 dei seguenti elementi: In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale ” (Cass., 27 giugno 2022, n. 20560; Cass., 17 febbraio 2022, n. 5203; Cass., 2 novembre 2021, n.31080), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass., 6 aprile 2017, n. 8981; Cass., 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass., 30 maggio 2018, n. 13508; Cass., 6 maggio 2020, n. 8540) .Ne consegue che la presunzione di legge è pur sempre condizionata dall’idonea dimostrazione che le asserite attività di sponsorizzazione siano destinate alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e che sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, presupposti che i giudici di appello, con accertamento fattuale, hanno ritenuto non provati. 6.1.Con il sesto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, Il contribuente lamenta che la C.t.r. avrebbe apoditticamente rilevato la puntuale indicazione degli interessi dovuti nell’avviso di accertamento, senza tener conto delle contestazioni del ricorrente. 6.2. Il motivo è inammissibile per l’assoluta genericità delle doglianze, che non consentono di capire la natura della contestazione mossa alla statuizione impugnata, che in punto di interessirileva che essi sono statiprecisamente indicati “a foglio 18 e seguenti dell’avviso di accertamento”. r.g. n.14427/2017est. [OSCURATO:PERSONA] 7 7.1. Con il settimo motivo, il ricorrente denunzia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. , la nullità della sentenza per l’omessa pronuncia sulla carenza di motivazione nell’irrogazione delle sanzioni, di cui agli artt. 7, 16, 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, e all’art.112 c.p.c., avendo la C.t.r. ritenuto che la motivazione delle sanzioni era espressa nella parte motiva dell’accertamento “relativa al rilievo oggetto di contestazione”. 7.2. Il motivo è infondato, non ravvisandosi alcuna omessa pronuncia. Il giudice di appello ha ritenuto che la motivazione in ordine all’irrogazione delle sanzioni fosse da rinvenire nella parte motiva dell’avviso di accertamento e tale statuizione non è stata specificamente impugnata nel suo contenuto. 8. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia controricorrente. Nulla deve disporsi in ordine alle spese per la direzione provinciale di Treviso, che non ha svolto attività difensiva. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.400,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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