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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00847/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Novara avverso la sentenza del 26/04/2023 emessa dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso nA, tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Ritenuto che ad identica conclusione deve pervenirsi in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis cod. pen., non avanzata in sede di patteggiamento tanto da doversi ritenere rinunciata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265), e stante la non rilevabilità d'ufficio in questa sede anche a fronte della genericità della richiesta non agganciata ad alcun elemento di fatto (Sez. 4, n. 9466 del 15 febbraio 2023, Castrignano, Rv. 284133).

Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Novara avverso la sentenza del 26/04/2023 emessa dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso nA, tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Ritenuto che ad identica conclusione deve pervenirsi in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis cod. pen., non avanzata in sede di patteggiamento tanto da doversi ritenere rinunciata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265), e stante la non rilevabilità d'ufficio in questa sede anche a fronte della genericità della richiesta non agganciata ad alcun elemento di fatto (Sez. 4, n. 9466 del 15 febbraio 2023, Castrignano, Rv. 284133). Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 00847/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris