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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24446/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27602/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 5521/2015depositata il 22/10/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In data 2 luglio 2003, [OSCURATO:SOCIETA], oggi [OSCURATO:PERSONA], cedeva a [OSCURATO:SOCIETA] la propria partecipazione in Netikos per il prezzo di euro due milioni, cui conseguiva una minusvalenza di oltre euro undici milioni.

A seguito di pvc del 16 ottobre 2008, che evidenziava l'incongruità del prezzo di cessione, l'ufficio emetteva avviso di accertamento, mediante il quale, facendo proprio il pvc, recuperava a tassazione ex artt. 39, comma 1, e 40 DPR 600 del 1973 il componente negativo di reddito, ai sensi dell’art. 75 tuir, con conseguente rettifica della perdita dichiarata da euro 61.520.036 ad euro

50.057.351. La contribuente proponeva impugnazione, dolendosi segnatamente delle perizie poste a fondamento della pretesa erariale, sul rilievo che Netikos era una società operante esclusivamente infragruppo e come tale era stata valorizzata, mentre le perizie relative alle successive cessioni tenevano conto del fatto che queste avvenivano verso società terze, e non del gruppo, con conseguente stima di un maggior valore.

Con sentenza 334/01/2013, la CTP di Roma accoglieva il ricorso.

L'ufficio proponeva appello, respinto nel merito dalla CTR con la sentenza in epigrafe.

L’ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi, censurando di nullità la sentenza impugnata in punto, da un lato, di omessa contestazione, secondo la CTR, della perizia della contribuente, posta dalla CTP a fondamento della sua decisione, e, dall’altro, di difetto di motivazione.

Si costituiva la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con atto datato 3 giugno 2019, la contribuente, rappresentando e documentando di aver presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con l. n. 136 del 2018, “in assenza di importi dovuti da corrispondere”, instava per la sospensione del giudizio sino al 31 dicembre 2020.

Con atto datato 28 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate, “premesso che, successivamente alla proposizione del ricorso, [essa] ha perso interesse a coltivare la lite”, rinunciava al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, in considerazione del consenso al riguardo manifestato dalla “controparte”, come da sottoscrizione del difensore della medesima apposta in calce all’atto stesso.

Deve, quindi, dichiararsi estinto il giudizio, disponendosi, come richiesto, l’integrale compensazione tra le partidelle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27602/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 5521/2015depositata il 22/10/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In data 2 luglio 2003, [OSCURATO:SOCIETA], oggi [OSCURATO:PERSONA], cedeva a [OSCURATO:SOCIETA] la propria partecipazione in Netikos per il prezzo di euro due milioni, cui conseguiva una minusvalenza di oltre euro undici milioni. A seguito di pvc del 16 ottobre 2008, che evidenziava l'incongruità del prezzo di cessione, l'ufficio emetteva avviso di accertamento, mediante il quale, facendo proprio il pvc, recuperava a tassazione ex artt. 39, comma 1, e 40 DPR 600 del 1973 il componente negativo di reddito, ai sensi dell’art. 75 tuir, con conseguente rettifica della perdita dichiarata da euro 61.520.036 ad euro 50.057.351. La contribuente proponeva impugnazione, dolendosi segnatamente delle perizie poste a fondamento della pretesa erariale, sul rilievo che Netikos era una società operante esclusivamente infragruppo e come tale era stata valorizzata, mentre le perizie relative alle successive cessioni tenevano conto del fatto che queste avvenivano verso società terze, e non del gruppo, con conseguente stima di un maggior valore. Con sentenza 334/01/2013, la CTP di Roma accoglieva il ricorso. L'ufficio proponeva appello, respinto nel merito dalla CTR con la sentenza in epigrafe. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi, censurando di nullità la sentenza impugnata in punto, da un lato, di omessa contestazione, secondo la CTR, della perizia della contribuente, posta dalla CTP a fondamento della sua decisione, e, dall’altro, di difetto di motivazione. Si costituiva la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con atto datato 3 giugno 2019, la contribuente, rappresentando e documentando di aver presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con l. n. 136 del 2018, “in assenza di importi dovuti da corrispondere”, instava per la sospensione del giudizio sino al 31 dicembre 2020. Con atto datato 28 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate, “premesso che, successivamente alla proposizione del ricorso, [essa] ha perso interesse a coltivare la lite”, rinunciava al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, in considerazione del consenso al riguardo manifestato dalla “controparte”, come da sottoscrizione del difensore della medesima apposta in calce all’atto stesso. Deve, quindi, dichiararsi estinto il giudizio, disponendosi, come richiesto, l’integrale compensazione tra le partidelle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio.
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