CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27686-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 889/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 27686 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento concernente la revisione del classamento di un'unità immobiliare sita in Roma. Secondo la CTR l'impugnazione era inammissibile in quanto effettuata a mezzo servizio privato postale. La parte intimata non si è costituita. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Igs. n. 261 del 1999, come modificato dal D.Igs. n. 58 del 2011, dell'art. 16 D.Igs. n. 546/1992, dell'ad 1, commi 57 e 58 L. n. 124/17, della L . n. 890/82 e dell'art. 149 c.p.c.. La CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la notifica a mezzo poste private. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 153, co. 3 c.p.c. e dell'art. 1, co. 2 d.lgs. 546/92, in relazione all'art. 360, co.1, n.4 c.p.c. La CTR avrebbe errato nel ritenere la notifica dell'appello inesistente anziché affetta da nullità suscettibile di sanatoria con effetto ex tunc a seguito della costituzione dell'appellato o della rinnovazione della notifica. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto: "in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017"; "la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo" (Cass. SU n. 299 del 2020). Orbene, la CTR ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo poste private dichiarando inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate. Tale statuizione non è conforme al principio fissato dalle SU appena ricordate, ma non per questo risulta meritevole di cassazione. Si impone preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l'appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato: Cass., S.U., n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello (che va proposto, quando - come nel caso di specie - non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass., S.U., n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già - in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 - il momento della spedizione da parte dell'appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l'appello sia stato ricevuto dall'appellato o che lo stesso si sia costituito in giudizio-cfr. Cass. n. 7774/2020-. Tale verifica, alla quale questa Corte è tenuta d'ufficio (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass., S.U., n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992 (Cass., S.U., n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019). Ora, a seguito dell'acquisizione del fascicolo di merito, risulta che a fronte della sentenza di primo grado pubblicata il 27 settembre 2016 si è potuto constatare che l'atto di appello è stato spedito a mezzo della società Nexive il 24 marzo 2017, non risultando alcuna documentazione attestante la ricezione dell'atto da parte dell'appellato non costituito in fase di gravame. Ciò posto, non può avere alcuna rilevanza ai fini della valida ricezione della raccomandata la data di consegna del plico alla società Nexive, essendo la società privata priva di potere autocertificativo, peraltro non risultando alcuna ricezione dell'atto di appello entro il termine di impugnazione - che andava a scadere il 27.3.2017 -, né potendo la costituzione in appello della parte appellata -che nel caso di specie non c'è stata- risultare idonea a sanare l'intempestività della notifica dell'atto di impugnazione. Sulla base di tali considerazioni il ricorso in appello era dunque inammissibile per tardività. Le superiori considerazioni rendono dunque infondate le censure proposte dalla parte ricorrente risultando corretta nel dispositivo la dichiarata inammissibilità dell'appello per causa diversa da quella prospettata dalla CTR- inesistenza della notifica compiuta a mezzo posta privata- in ragione della sua tardività e non dell'inesistenza della notifica effettuata a mezzo poste p