CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07377/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P.del TRIBUNALE di MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ricorre la società ‘ d oValue s.p.a. ’ , quale mandatari a del terzo creditore di buona fede ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’, avverso l'ordinanza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Monza – decidendo in sede di rinvio, dopo l’annullamento di questaCorte con sentenza n. 51396 del 28/09/2023 - ha rigettato l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della confisca, disposta con sentenza emessa ex art.444 cod. proc. pen. dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari in data 15/10/2021 (irrevocabile il 31/12/2021) a carico del condannato [OSCURATO:PERSONA], sugli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] e in Monza,rispetto ai quali lasocietà istante vanta un diritto di ipoteca volontaria trascritta in data 28 marzo2003 a garanzia di un mutuo fondiario . A fondamento dell’istanza,la ricorrente argomentava circa l’assenza di strumentalità del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle attività illecite dell’imputato e circa la buona fede della società istante. 1.1. Con un primo provvedimento, adottato il 23/02/2023, poi annullato dalla Corte di cassazione, il giudice,premessa l’applicabilità dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen, anche ai procedimenti sorti prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, ha ritenuto non integrati i presupposti d ella buona fede e dell’inconsapevole affidamento previsti dall’art. 52 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 159/2011, sulla base dei seguentirilievi: - il credito posto a fondamento dell’istanza d erivava da contratto di mutuo concesso il 26 marzo 2003 da [OSCURATO:PERSONA] a ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’di [OSCURATO:PERSONA]; - detto credito era garantito da ipoteca volontaria su immobili ceduti, due anni dopo, da ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’alla ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società costituitasi un mese prima con capitale sociale di 10.000 euro), amministrata da [OSCURATO:PERSONA], al prezzo dichiarato di 420.000 euro, pagato per soli 12.098,32 in danaro liquido e,per la restante somma,mediante accollo del residuo mutuo; -l’originaria debitrice ‘ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ’ veniva cancellata dal registro delle imprese il 15/02/2007; -il 17/11/2017 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cedeva in blocco, ex art. 58 TUB , il credito ipotecario a ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’, la quale è intervenuta nella procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Monza trascrivendo il pignoramento sui beni oggetto di garanzia ipotecaria, procedura prima sospesa, poi estinta per effetto dell’intervenuta confisca in sede penale. 1.2. Con sentenza n. 51396 del 28/09/2023, la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha premesso la corretta applicazione delle norme del D.L. n. 159/2011 in tema di tutela dei terzi (art. 52) anche alla confisca per equivalente qui in rilievo, e la correttezza del ragionamento fondato sui criteri di cui all’art. 52, secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia co stituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le due condizioni della non strumentalità del credito alla attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, e della buona fede o dell’inconsapevole affidamento, la cui prova grava sul terzo. Quindi,la sentenza rescindente ha ritenuto che «la verifica relativa ai requisiti della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ipotecario, quanto,in particolare, ai requisiti della strumentalità del credito alle attività illecite del condannato e alla buona fede del creditore, non è stata adeguatamente compiuta nell'ordinanza impugnata», osservando che «il credito per cui agisce la società ricorrente deriva da un contratto di mutuo concesso il 26 marzo 2003 da [OSCURATO:PERSONA] società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., all'epoca amministrata da [OSCURATO:PERSONA]. Il credito era garantito da ipoteca volontaria sugli immobili la società [OSCURATO:PERSONA] srl; in data 4 febbraio 2005, detta società ha ceduto entrambi gli immobili alla società Progetti immobiliari S.r.l. amministrata da tale [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima società, a meno di venti giorni dalla sua costituzione, ha acquistato questi beni per un importo complessivo di 420.000 € accollandosi il pagamento del mutuo ipotecario residuo pari a 407.000 € a fronte di un capitale sociale di soli euro 10.000», e che «nessun acce rtamento risulta essere stato compiuto dal [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione nel provvedimento impugnato sulla strumentalità del credito rispetto alle attività illecite del condannato; tale indagine era ancor più doverosa e necessaria nella fattispecie in esame, in cui il mutuo ipotecario risaliva al 2003, mentre il reato per il quale è stata disposta la confisca risaliva al 2017, e solo nel 2021 interveniva il sequestro.» 1.3. Con il provvedimento impugnato, il giudice del rinvio ha, preliminarmente, osservato come “non corrisponde al vero la circostanza che la confisca sia stata disposta per un reato commesso dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2017”, dal momento che il provvedimento ablativo è stato adottato in relazione a reati tributari commessi negli anni 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 (capi 52, 52-bis, 68, 59 lett.a2 dell’imputazione). Ha considerato che è con riferimento alla ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’, cessionaria del credito originario, “che occorre accertare se meriti tutela, anche a scapito della confisca disposta, in qualità di terzo di buona fede”. Ha, quindi, posto in rilievo che“la prova dell’assenza di strumentalità del credito, la buona fede o l’incolpevole affidamento deve essere fornita dal creditore istante”. Posto, quindi, che, secondo la vigente previsione dell’art. 52 cit., come riscritto dalla legge n. 161/2017,spetta al creditore provare la mancanza di strumentalità del credito e lasussistenza della buona fede e/o dell’incolpevole affidamento, quali requisiti cumulativi e non alternativi, dovendo cioè essere data “la prova della estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all’attività criminosa del debitore; l’inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte da prevenuto; l’errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto”, il [OSCURATO:PERSONA] a quoha ritenuto che “detta prova non è stata fornita per nessuno dei profili di rilevanza” dalla ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ’ , su cui grava il relativo onere probatorio che, nel caso di cessioni in blocco dei crediti, trasla dalla banca cedente alla società cessionaria, che deve esercitare il controllo sull’assenza di strumentalità del credito rispetto all’attività illecita, dovendo provare di averne ignorato in buona fede la strumentalità. Sotto tale ultimo profilo,l’ordinanza impugnata ha stigmatizzato come “erra l’istante nell’insistere, a più riprese…circa la buona fede originaria di [OSCURATO:PERSONA] nel concedere il mutuo nel lontano 2003 poiché….non è la buona fede di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’operazione originaria (mutuo del 2003) oggetto della presente disamina e verifica”, nel senso che “la tutela del terzo cessionario del credito sia subordinata all’accertamentodelle m edesime condizioni esigibili per la tutela del creditore originari non essendo immaginabile che mediante la cessione possano realizzarsi meccanismi elusivi della disciplina legislativa”(in tal senso cita sez. 1, n. 51467 del 14/06/2017; Sez. Un. n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rv. 272978); sez. 6 n. 30153 del 18/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285079). Sulla base di tali premesse teoriche e metodologiche, per cui è, all’atto dell’acquisto del credito, nel 2017, da parte di ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’,che i requisiti (strumentalità del credito, buona fede, incolpevole affidamento) devono sussistere in capo al creditore,ha considerato che: -[OSCURATO:PERSONA] nel 2005 era consapevole di avere erogato un mutuo fondiario a una società –la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – che , dopo soli due anni dal contratto di mutuo stipulato nel 2003, aveva venduto gli immobili ipotecati alla’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’, costituita 20 giorni prima con capitale sociale di 10.000, con accollo per il pagamento del restante prezzo, non liberatorio del mutuo residuo di oltre quattrocentomila euro, che ha smesso di rimborsare; - con la normale diligenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbero dovuto avvedersi, che, dal 2007 , la ‘ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ’ non esisteva più, e che, dunque, l’operazione di compravendita alla [OSCURATO:PERSONA] dei cespiti gravati da ipoteca potesse essere ragionevolmente finalizzata a mettere al riparo i beni immobili dai creditori della ‘[OSCURATO:PERSONA]’, tanto più che detti immobili già nel 2015 erano divenuti di titolarità di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca l.r. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.., quale l.r. della [OSCURATO:PERSONA],cessionaria dei cespiti immobiliari gravati da ipoteca. Ha, in sintesi, ritenuto che “nonostante almeno fin dall’anno 2015 (allorchéagisce per l’insoluto) [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole delle anomalie dell’operazione immobiliare, ha deciso di cartolarizzare il credito per poi cederlo nel 2017 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che…risulta rimproverabile per nonaver usato la richiesta diligenza”. Ha, inoltre, considerato che a tale conclusione si perviene anche valutando l’operazione di cessione del credito ipotecario da [OSCURATO:PERSONA] a ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’alla luce dell’art. 58 T.U.B., della circolare [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 285/2013, ppg. 330 e ss. e delle linee guida BCE., e comeil mandatario per il recupero del credito sia rimasto sempre lo stesso, dal 2015. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la società ‘ doValue S.p.A.’, per il tramitedel procuratore speciale e difensore di fiducia, prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 Cost.,lamentando che la ricorrente non ha potuto prendere parte, non avendo mai ricevuto notifica del decreto di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:PERSONA] delegato (svoltasi nelle more del deposito dell’ordinanza impugnata), al procedimento di verifica dei crediti previsto dal codice antimafia, relativo ai diritti vantati dai terzi sui cespiti confiscati alla [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta che il giudice a quo- intervenuto in sede di rinvio, quale persona fisica differente da quella cheaveva adottato il provvedimento annullato dalla Corte di cassazione– avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice delegato , in modo da consentire al ricorrente di prendere parte al procedimentodi verifica dei crediti; invece, gli è stato sottrattoun mezzo di impugnazione, ovvero l’opposizione avverso il decreto di stato passivo, dinanzi al Tribunale che ha emesso la confisca. 2.2. Violazione dell’art. 52 del D. l.vo n. 159/2011 in ordine ai requisiti della strumentalità del credito alleattività illecite del condannato e alla buona fede del creditore. Il giudice a quo, si deduce, non si è conformato al mandato rescindente,con il quale si chiedeva di accertare la strumentalità del credito tenendo conto dello iato temporale tra l’insorgenza del credito e le condotte criminose e il sequestro dei cespiti ipotecari. Posto che il credito da cui è sorta l’iscrizione ipotecaria risale al 2003, e che è a tale data che bisogna fare riferimento nell’accertamento della strumentalità del credito e della buona fede, al fine di appurare se il credito potesse agevolare la commissione dei reati o essere a questi collegato e se il creditore avesse ignorato incolpevolmente l‘eventuale collegamento accertato, si osserva che, nel caso di specie,il credito venne erogato a soggetto diverso dal condannato, dieci anni prima della commissionedei reatie senza alcun collegamento con que s t i, cosicché non ricorre alcuna strumentalità. Ancora, si sostiene che, contrariamen t e a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] di merito, “l’accertamento della strumentalità e della buonafede deve riguardare creditore e debitore originari, poiché l’attuale creditore ha acquistato il credito in epoca precedente al sequestro dell’immobile oggetto di garanzia ipotecaria” intervenuto nel 2021, dal momento che il cessionario subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, con la conseguenza che sarà la malafede del cedente a precludergli la possibilità di far valere le sue pretese sul bene del debitore che sia stato, nel frattempo, oggettodi ablazione (cita Sez. 6 n. 30769 del 30/05/2023; Sez. 6 n. 30153 del 18/05/2023, nonché Sezioni Unite n. 29847 del 31/05/2018, che però hanno avuto riguardo alla ipotesi della cessione dei crediti ipotecari successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione). Quindi, il giudice di meritoavrebbe dovuto accertare se il creditore originario, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., versasse in status di creditore in buona fede nel momento in cui ha erogato il credito; in caso di esito positivo ditale accertamento, il creditore cessionario è da ritenersi parimenti creditore in buona fede, subentrando nella posizionegiuridica del cedente, per avere acquistato il credito in epoca precedenteal sequestro. 2.2.1. Ci si duole, inoltre , che il giudice a quo abbia condotto l’accertamento della strumentalità del credito e della buona fede, non avendo riguardo alle attività illecite del condannato ma, sulla base di aspetti civilistici, compresa una sentenza, espressamente citata nel provvedimento impugnato, ma mai acquisita nel contraddittorio delle parti. Cosicché,non risultano indicati i dati oggettivi che consentono di ritenere che il credito , erogato nel 2003 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], fosse funzionale alle condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] dal 2013 in poi. In tal senso , risulta chiara l’indicazione contenuta nella sentenza rescindente quanto alla considerazione da riservare al lasso temporale tra l’insorgenza del credito e i reati commessi dal condannato. Invece, il giudice del rinvio ha totalmente omesso di accertare se, nel2003, Banc a [OSCURATO:PERSONA] potesse avvedersi che il credito che stava concedendo era in qualche modo connesso ad attività illecite del debitore, commesse dieci anni dopo da soggetto estraneo alla ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’beneficiaria del mutuo, e ha escluso la buona fede del creditore, sia cedente che cessionario, in palese violazione dell’art. 52 del D.lgs. n. 159/2011. 2.3. Violazione di legge processuale per avere il giudice del rinvio utilizzato, ai fini decisori, documentazione non previamente acquista nelle forme di legge. Ci si riferisce alla sentenza emessa dal Tribunale civile di Monza n. 752/2017, che non risulta acquisita al fascicolo, in violazione del procedimento disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., che consente un’attività istruttoria senza formalità, in ossequio all’art. 185 disp. att. cod. proc. pen., ma nel rispetto del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.È fondato il secondo motivo di ricorso e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esamein merito al presupposto della strumentalità del credito rispetto all’attività illecita. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La doglianza in merito alla mancata partecipazione al procedimento giudiziale di verifica dei crediti andava rappresentata impugnando il relativo provvedimento, adottato da altro giudice. La società ricorrente ha, infatti, proposto l’istanza al giudice dell’esecuzione ed era volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della confisca disposta con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione è stato annullato con rinvio dalla Corte di Cassazione. Nel giudizio di rinvio, adeguandosi al dettato della sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte, il giudice ha provveduto a compiere un accertamento “sulla strumentalità del credito rispetto alle attività illecite del condannato”. È la stessa società ricorrente, dunque, ad aver proposto incidente di esecuzione. Tale giudizio è stato trattato dal giudice naturale precostituito, cioè dal giudice dell’esecuzione ex art. 665 cod. proc. pen., mentre il giudizio per la verifica dei crediti è stato trattato da altro giudice, il cui provvedimento avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato. 3. Il secondo motivo è fondato, in quanto l’ordinanza impugnata non ha fornito adeguato riscontro al mandato del giudice di legittimità, nella parte in cui chiedeva di individuare il rapporto di strumentalità tra credito e illeciti penali, in tal modo disattendendo anche chiari e consolidati principi di diritto affermati da questa Corte. 3.1.Ai fini di una migliore comprensione della questione è opportuno porre attenzione alla scansione temporale dei passaggi salienti della vicenda con riguardo all'insorgenza del credito ed alla successiva modifica dell'intestazione soggettiva, in rapporto alle vicende giudiziarie relative all'adozione del sequestro di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], seguito dalla confisca degli immobili ipotecati a garanzia del credito vantato dalla ricorrente. 3.2. Per quanto si legge nell’ordinanza impugnata, il credito posto a fondamento dell’istanza in esame, deriva da un contratto di mutuo stipulato il 26/03/2003, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA], garantito da ipoteca volontaria su immobili siti in Monza e [OSCURATO:PERSONA]; successivamente, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], detti beni sono stati ceduti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società costituita 30 giorni prima con 10.000 euro di capitale (all’epoca amministrata da un commercialista di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e che aveva un unico socio, una società straniera, di cui non si conosce la composizione), che li aveva acquistati mediante accollo del residuo mutuo di oltre quattrocentomila euro, e mediante pagamentoimmediato della restante somma, di poco superiore a dodicimila euro. In seguito, a [OSCURATO:PERSONA], sono succeduti nella carica la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel 2007; nel 2011, tale [OSCURATO:PERSONA], che è rimasto in carica per circa due mes i ; poi , la madre dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; infine, nel 2013, è divenuto socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], acquisendo il 100% delle quote. Intanto, nel 2007 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] si era estinta e, nel 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto il credito derivante dalla concessione del mutuo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3.3. Secondo l’ordinanza impugnata, i delitti commessi da [OSCURATO:PERSONA]- indicati genericamente in reati tributari, autoriciclaggio e bancarotta,per i quali è intervenuta la definitiva sentenza di patteggiamento, e che fanno da sfondo dalla confisca in questione - hanno preso l’abbrivio dal 2013 e sono stati reiterati fino al 2019 (diversamente da quanto si legge nella sentenza rescindente, che li indica come commessi dal 2017). 3.4. Questi i dati fattuali indicati dal giudice a quo, il quale, tuttavia, ha omesso di fornire un’argomentata rappresentazione del modo in cui tali eventi si inseriscano nella valutazione del presupposto della strumentalità del credito rispetto agli illeciti penali, commessi, come si è visto,da altro soggetto, rispetto all’originario contraente del mutuo, a distanza di anni dalla stipula del contrattocon l’istituto bancario. 3.5.Invero, il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha considerato – ai fini della buona fede della [OSCURATO:PERSONA] -che detto istituto bancario nulla ha obiettato a fronte della cessione, avvenuta due anni dopo la stipula del mutuo, degli immobili ipotecati e del relativo debito,da parte di [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha restituito se non in parte il mutuo, e dal 2013, ha commesso i reati fiscal/tributari per cui è stato condannato, con confisca dei beni. Per altro verso, ha ritenuto che, una volta che [OSCURATO:PERSONA] – resasi conto dell’inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cheaveva pagato solo alcune rate del mutuo -ha ceduto il credito nel 2017 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest’ultima avrebbe dovuto, usando ordinaria diligenza, rendersi conto di quanto avvenuto, e ha ravvisato in tali condotte negligenti dell’una e dell’altra la mancanza di buona fede di entrambe. 3.6. In sostanza, il provvedimento impugnato ha argomentato in merito alla sussistenza di elementi di fatto in presenza dei quali cedente e cessionaria potevano rendersi conto, ponendo in atto la dovuta condotta diligente, della natura strumentale del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] prima e dalla cessionaria poi: con tale la motivazione,il Giudie di merito ha argomentato in merito alla mancanza del requisito della buona fede. 3.7. Ma il tema, preliminare, che resta irrisolto nell’ordinanza impugnata è quello correlato alla natura strumentale del credito ipotecario rispetto ai reati tributari commessi di [OSCURATO:PERSONA]. 3.7.1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali in merito all’ interpretazione dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 272978 –01), ai fini della inefficacia del provvedimento di confisca nei confronti del terzo creditore di buona fede, occorre verificare, in primisil nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, solo all'esito, gli elementi dimostrativi di buona fede addotti dal creditore (da ultimo, Sez. 6, n. 30153 del 28/5/2023, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa, Rv. 285079). Per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, infatti, occorre fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a., Rv. 272232). Tale principio opera anche nel caso di cessione del credito in blocco. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, infatti, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale sulla corretta interpretazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 - cui ha fatto cenno il ricorrente per supportare il proprio ragionamento argomentativo -ha osservato che il terzo cessionario è titolare degli stessi diritti del creditore cedente, compresa dunque la possibilità di far valere il credito contratto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di prevenzione, e di dimostrare la buona fede all'epoca in cui il credito è sorto, oltre che al momento della cessione (Sez. U, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,cit.). Nel caso in cui la titolarità si fondi su una cessione, pertanto, occorre andare a verificare sia il momento genetico, sia quello derivativo, senza che si possa in alcun modo attribuire valore preclusivo della possibilità di emersione del profilo della buona fede al momento della trascrizione del provvedimento ablatorio, eseguita prima della cessione del credito. 3.7.2. Nel caso di specie, il giudice si è limitato a considerare che la banca cedente era consapevole delle anomalie dell'operazione immobiliare ed ha comunque deciso di cartolarizzare il credito, per poi cederlo alla società cessionaria, che risulta rimproverabile per non aver usato la richiesta di diligenza.Ma non ha spiegato sotto quale profilo sia stato individuato il rapporto di strumentalità tra il credito ipotecario e i reatiche hanno giustificato la confisca, commessi a distanza di anni da un soggetto diverso dal beneficiario del mutuo. [OSCURATO:PERSONA] a quosi è espresso in termini di opacità delle operazioni con cui la titolarità degli immobili è passata, nel corso degli anni, da un fratello all’altro, ma non ha esplicitatoquale correlazione possa avere avuto tutto questo con i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 2013 e fino al 2019. Non si individuanoelementi che possano considerarsi significativi di come l’originaria erogazione di uno strumento finanziario (il mutuo), da parte di una azienda di credito, con contestuale iscrizione di ipoteca su uno o più beni offerti in garanzia, sarebbe avvenuta in favore di impresa 'sospetta' (che, si ricorda, neppure è stata oggetto di procedura di prevenzione, che ha riguardato un’altra società successivamente divenuta proprietaria degli immobili). 3.7.3. In realtà,non è detto neppure quali fossero le ragioni dell’erogazione del mutuo, che è operazione in cui è immediatamente 'percepibile' il nesso di strumentalità richiesto dal legislatore come causa impeditiva della tutela, laddove si tratti di finanziamento finalizzato, ad esempio, a consentire all’impresa di avviare o proseguire l'attività, salva la dimostrazione della buona fede. In tal caso, infatti, la concessione di un mutuo o di un finanziamento è senz'altro idonea ad agevolare, anche indirettamente, la realizzazione delle attività illecite in conseguenza dell'incremento di disponibilità che deriva dall'erogazione di mezzi finanziari (Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019,Rv. 275533). E, però, di quale fosse la finalità perseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nel dotarsi di liquidità immediata nulla si dice nel provvedimento impugnato. 3.7.4. E, allora, al fine di sostenere l'affermazione del nesso di strumentalità del credito alle finalità illecite perseguite dal soggetto pericoloso,il Tribunale della prevenzione non può avvalersi di quella «presunzione semplice» elaborata in giurisprudenza sull'usuale terreno delle operazioni di finanziamento da parte di Istituti di credito,ma, essendo tenuto a realizzare, in virtù del tipo di operazione commerciale sottostante, una analitica dimostrazione, in fatto, di tale nesso (come richiesto, tra le altre, da Sez. I n. 42084 del 19.9.2014 nonchéda Sez. VI n. 36990 del 2015), avrebbe dovuto bene specificare i dati fattuali significativi della correlazione causale tra il credito bancario e le attività illecite attuate a distanza di anni. 3.7.5. Tale analisi è del tutto mancata nell’ordinanza impugnata, in tal senso non potendo dirsi satisfattivo dell’onere argomentativo circa la natura strumentale del credito, gravantesul giudice di merito, a cui spetta di dimostrare la effettiva strumentalità, il solo riferimento all’opacità delle operazioni, senza esplicitare le ragioni dei riflessi di tale affermata mancanza di trasparenza nelle condotte dei protagonisti delle plurime attività economico-commerciali rispetto alle condotte illecite penali. 3.7.6. Deve aggiungersi che risulta molto generica anche l’indicazione della tipologia di reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], posti a fondamento della disposta confisca, sia per equivalente, si dice, per reati tributari e per autoriciclaggio, che diretta per fatti di bancarotta. La mancanza di riferimenti specifici in merito alle concrete condotte illecite attuate da [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario della [OSCURATO:PERSONA], si riflette sulla (im)possibilità di comprendere, anche solo intuitivamente, se e quale fosse la possibile relazione causale tra le condotte illecite e il credito, se cioè la liquidità acquisita con l’erogazione del mutuo bancario potesse essere utilizzata, e effettivamente sia stata utilizzata, per commettere o comunque agevolare la commissione dei reatiper cui vi è stata condanna. 3.7.7. Posto che ciò che occorre argomentare è che la specifica operazione, si ripete già di per sé non individuata dall’ordinanza impugnata, abbia assunto la particolare caratteristica di strumentalità richiesta dall'art. 52 co.1 lett. b d.lgs. n.159 del 2011, l’ordinanza impugnata deve essere censurata, sia per avere mancato di replicare al mandato consegnato dal [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, che chiedeva, appunto, la verifica del rapporto di strumentalità del credito alle finalità illecite perseguite dal soggetto pericoloso, sia per non essersi attenuta ai richiamati, consolidati principi di diritto che governano il procedimento di accertamento finalizzato alla ammissione allo stato passivo di un credito del terzo sorto anteriormente, che richiedono la preliminare verifica proprio del predetto rapporto strumentale, in mancanza della quale neppure può accedersi all’individuazione degli elementi dimostrativi di buona fede addotti dal creditore.La doglianza della ricorrente risulta, perciò, fondata, non apparendo congrua la motivazione espressa sul tema nel provvedimento impugnato. 4.In merito al terzo motivo, si osserva che, come è noto, il giudice dell’esecuzione gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. che, nella specie, ha adoperato acquisendo informazioni dall’amministratore giudiziario (in particolare, una relazione nella quale sono evidenziati anche le mancate verifiche sul credito della cessionaria, oltre che della banca cedente) ed acquisendo la sentenza del Tribunale di Monza oggetto della doglianza che si trova in atti. 5. In definitiva, quindi,il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Monza, che accerterà, sulla base delle considerazioni sopra svolte, ilnesso strumentale tra il credito erogato originariamente da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi ceduto a [OSCURATO:PERSONA]