CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 24373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12388-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2285/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/11/2020; Ric. 2021 n. 12388 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato la natura subordinata delle prestazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in favore degli [OSCURATO:PERSONA], con mansioni di medico dermatologo, dal 16.11.2002 al 30.6.2010, condannando l’ente, ai sensi dell’art. 2126 c.c., al pagamento di euro 214.126,40 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e spese; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’I.F.O. con 4 motivi; ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione dell’art. 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere il giudice a quo dichiarato inammissibile l’appello del dott. [OSCURATO:PERSONA] e non aver rilevato comunque la mancata contestazione delle parti della sentenza di primo grado che hanno statuito sull’inesistenza del vincolo di subordinazione, non espressamenteimpugnate”; con il secondo motivo si deduce: “violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per non essersi la Corte pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 434 c.p.c.”; col terzo si lamenta ancora: “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in Ric. 2021 n. 12388 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – difetto totale di motivazione, in ordine al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello”; 2. le censure, congiuntamente esaminabili per evidente connessione in quanto riguardano la pretesa inammissibilità dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], non possono trovare accoglimento; occorre evidenziare che il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione puramente processuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v. Cass.n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 321 del 2016; conf. Cass. n. 25154 del 2018); pertanto la sentenza che si assuma avere erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 1701 del 2009); peraltro non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (ex plurimis, Cass. n. 7404 del 2014) e, nella specie, la Corte Romana, avendo esaminato nel merito l’appello ha implicitamente, quanto inequivocabilmente, ritenuto il medesimo ammissibile; inoltre,le Sezioni unite civili (Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017) hanno considerato, in relazione agli artt. 342 e434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, come, per superare il vaglio di ammissibilità dell’appello, non “occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, risultando sufficiente che l’impugnazione contenga “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza Ric. 2021 n. 12388 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- impugnata e, con essi, delle relative doglianze”; si è, in particolare, ribadito che “la riforma del 2012 non ha trasformato, come alcuni hanno ipotizzato, l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata […] l'appello è rimasto una revisio prioris instantiae ; e i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione”; secondo il [OSCURATO:PERSONA] “la diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del 2012 la quale, mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all'inammissibilità dell'appello a determinate condizioni (artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.), ha nel contempo ristretto le maglie dell'accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un'interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un'ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste”; tanto in coerenza con la “regola generale” secondo cui “le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale” (tra le successive conf. v. Cass. n. 13535 del 2018; Cass. n. 7675 del 2019); pertanto, le parti dell’atto di appello riportate da parte ricorrente ad illustrazione dei motivi di doglianza non sono affatto sufficienti a dimostrare che l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] non fosse idonea a superare il vaglio di cui all’art. 434 c.p.c., essendo peraltro del tutto errato l’assunto secondo cui il gravame sarebbe inammissibile ove non Ric. 2021 n. 12388 sez. ML -ud. 31-03-2022 -5- “colpisca l’intero impianto motivazionale” della sentenza di primo grado, con “passaggio in giudicato” di quest’ultima; 3.con il quarto motivo si denuncia: “violazione degli artt. 2094, 2126 e 2222 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto qualificabile come lavoro subordinato l’attività lavorativa autonoma prestata dal dott. [OSCURATO:PERSONA]; violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame dei fatti dedotti dagli Istituti a sostegno dell’inesistenza del vincolo di subordinazione. Motivazione apparente sull’individuazione dei criteri di subordinazione e travisamento delle prove, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; il motivo è inammissibile sia per indebita sovrapposizione di censure eterogenee (cfr. Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017; Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; Cass. n. 14317 del 2016; Cass. n. 3141 del 2019; Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019; da ultimo Cass. n. 36881 del 2021), sia perché, anche laddove formalmente denuncia violazioni di legge, nella sostanza invoca un diverso apprezzamento di quel complesso di elementi che ha indotto la Corte del merito a ritenere sussistenti gli estremi della subordinazione nella prestazione resa dal medico in favore degli Istituti, sollecitando un sindacato che esorbita dai poteri del giudice di legittimità e travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (princìpi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici); quanto ad altro esito processuale che avrebbe avuto vicenda che parte ricorrente assume essere analoga, così come illustrato nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., occorre ribadire che l'oggetto del giudizio di questa Corte - come noto - non è (o non immed iatamente) il rapporto Ric. 2021 n. 12388 sez. ML -ud. 31-03-2022 -6- sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall'art.360 c.p.c. e così come prospettate dalla parte ricorrente (conformi: Cass. n. 10868 del 2014; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 10926 del 2014): ne deriva che contigue vicende ben possono dare luogo a diversi esiti processuali in Cassazione (v. Cass. n. 7346 del 2021; Cass.n. 22688 del 2014); 4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di