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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16684/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 ottobre 2023 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata il 28 settembre 2020 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile di continuate violazioni dell'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 commesse il 10 dicembre 2014, il 20 febbraio 2015 e il 3 febbraio 2015 presentando in tre distinti procedimenti pendenti presso la Corte di appello di Genova, istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenenti false indicazioni riguardo ai redditi conseguiti dal nucleo familiare e ottenendo così l'ammissione al beneficio.

2. L'imputata ha proposto ricorso contro la sentenza per mezzo del proprio difensore, cui ha conferito apposito mandato deducendo vizi di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità e, in specie, quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Il difensore sostiene che la falsità delle dichiarazioni sarebbe stata determinata da un errore e sviluppa tale argomentazione osservando che il reddito personale della Launo, come accertato dalla Agenzia delle entrate, ancorché diverso da quello dichiarato, consentiva comunque l'ammissione al beneficio.

Ricorda poi: che (come l'imputata ha sostenuto in sede di interrogatorio) il reddito della madre fu ricavato da un CUD; che la Launo si procurò questo documento all'insaputa dell'interessata perché non voleva informarla delle proprie vicende processuali e, pur essendo formalmente convivente con la madre, solo di rado andava a trovarla.

Il difensore sottolinea, inoltre, che la Launo, pur sottoposta a numerosi procedimenti penali, non ha mai chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato e lo ha fatto soltanto nei tre casi oggetto di imputazione perché nel 2013 i suoi redditi si erano drasticamente ridotti.

Rileva, infine, che dall'ammissione al beneficio alla conclusione dei procedimenti passarono pochi mesi.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte i chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

5. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] presentò istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in tre distinti procedimenti pendenti presso la Corte di appello di Genova e in ciascuna di queste istanze attestò che il nucleo familiare del quale faceva parte (costituito da lei e da sua madre) aveva percepito nell'anno 2013 redditi inferiori ai limiti di legge.

All'istanza furono allegati due CUD 2014: uno relativo a redditi da lavoro dipendente percepiti dalla Launo (C 2.673,89); l'altro relativo a redditi percepiti dalla madre convivente (C 7.632,73).

L'Agenzia delle entrate verificò che i redditi percepiti dal nucleo familiare erano diversi, più elevati, e superiori al limite stabilito per l'ammissione al beneficio dall'art. 76 d.P.R. n.115/2002 (all'epoca dei fatti pari ad C 12.402,15 per una famiglia di due persone compresa l'istante).

La sentenza impugnata ha ritenuto che il dolo fosse provato dalla significativa differenza esistente tra il reddito effettivo della madre della Launo (C 24.689,00) e quello dichiarato ai fini della ammissione al beneficio (C 7.632,73) e ha sottolineato che la falsità della dichiarazione non riguardava solo il reddito della madre - in tesi difensiva non conosciuto con esattezza - ma anche i redditi percepiti personalmente dalla Launo, il cui importo era pari ad C 4.688,00 ed era dunque superiore (e non di poco) rispetto a quello dichiarato (C 2.673,89).

Per quanto riguarda il breve tempo trascorso tra l'ammissione al beneficio e la definizione dei tre procedimenti (cui la difesa ha fatto riferimento al fine di sostenere che l'imputata non si accorse per tempo dell'errore), la Corte territoriale ha osservato che questo dato potrebbe avere rilevanza solo riguardo all'illecito consistito nel non aver comunicato variazioni di reddito per gli anni successivi, ma tale illecito è diverso da quello oggetto del presente procedimento e non è mai stato contestato all'imputata.

6. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia.

Come noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che integrino il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 «le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio» (cfr. Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152; Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711; Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716).

A ciò deve aggiungersi che l'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 prevede un reato di mera condotta che «si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni» (così, testualmente, Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152, pag. 5 della motivazione).

Quanto all'elemento psicologico del reato, si è opportunamente sottolineato che le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, ciò che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, fatta salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129).

Nel caso in esame, la ricorrente ha sostenuto di aver dichiarato il reddito della madre sulla base di un CUD reperito tra le carte della donna senza aver compiuto alcuna seria verifica del reddito effettivo.

Ha ammesso, dunque, di aver agito nella consapevolezza che i redditi certificati ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato potevano non essere conformi al vero.

Non si può ignorare, inoltre, che la Launo dichiarò falsamente anche i propri redditi indicandoli in C 2.673,89 anziché in C 4.688,00 e non è illogico né contraddittorio aver considerato tali circostanze come indicative del fatto che ella si rappresentò come seriamente possibile la falsità delle dichiarazioni rese, ma decise di agire ugualmente perché intenzionata a conseguire comunque il vantaggio derivante dall'ammissione al beneficio.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 ottobre 2023 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata il 28 settembre 2020 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile di continuate violazioni dell'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 commesse il 10 dicembre 2014, il 20 febbraio 2015 e il 3 febbraio 2015 presentando in tre distinti procedimenti pendenti presso la Corte di appello di Genova, istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenenti false indicazioni riguardo ai redditi conseguiti dal nucleo familiare e ottenendo così l'ammissione al beneficio. 2. L'imputata ha proposto ricorso contro la sentenza per mezzo del proprio difensore, cui ha conferito apposito mandato deducendo vizi di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità e, in specie, quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Il difensore sostiene che la falsità delle dichiarazioni sarebbe stata determinata da un errore e sviluppa tale argomentazione osservando che il reddito personale della Launo, come accertato dalla Agenzia delle entrate, ancorché diverso da quello dichiarato, consentiva comunque l'ammissione al beneficio. Ricorda poi: che (come l'imputata ha sostenuto in sede di interrogatorio) il reddito della madre fu ricavato da un CUD; che la Launo si procurò questo documento all'insaputa dell'interessata perché non voleva informarla delle proprie vicende processuali e, pur essendo formalmente convivente con la madre, solo di rado andava a trovarla. Il difensore sottolinea, inoltre, che la Launo, pur sottoposta a numerosi procedimenti penali, non ha mai chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato e lo ha fatto soltanto nei tre casi oggetto di imputazione perché nel 2013 i suoi redditi si erano drasticamente ridotti. Rileva, infine, che dall'ammissione al beneficio alla conclusione dei procedimenti passarono pochi mesi. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte i chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 5. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] presentò istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in tre distinti procedimenti pendenti presso la Corte di appello di Genova e in ciascuna di queste istanze attestò che il nucleo familiare del quale faceva parte (costituito da lei e da sua madre) aveva percepito nell'anno 2013 redditi inferiori ai limiti di legge. All'istanza furono allegati due CUD 2014: uno relativo a redditi da lavoro dipendente percepiti dalla Launo (C 2.673,89); l'altro relativo a redditi percepiti dalla madre convivente (C 7.632,73). L'Agenzia delle entrate verificò che i redditi percepiti dal nucleo familiare erano diversi, più elevati, e superiori al limite stabilito per l'ammissione al beneficio dall'art. 76 d.P.R. n.115/2002 (all'epoca dei fatti pari ad C 12.402,15 per una famiglia di due persone compresa l'istante). La sentenza impugnata ha ritenuto che il dolo fosse provato dalla significativa differenza esistente tra il reddito effettivo della madre della Launo (C 24.689,00) e quello dichiarato ai fini della ammissione al beneficio (C 7.632,73) e ha sottolineato che la falsità della dichiarazione non riguardava solo il reddito della madre - in tesi difensiva non conosciuto con esattezza - ma anche i redditi percepiti personalmente dalla Launo, il cui importo era pari ad C 4.688,00 ed era dunque superiore (e non di poco) rispetto a quello dichiarato (C 2.673,89). Per quanto riguarda il breve tempo trascorso tra l'ammissione al beneficio e la definizione dei tre procedimenti (cui la difesa ha fatto riferimento al fine di sostenere che l'imputata non si accorse per tempo dell'errore), la Corte territoriale ha osservato che questo dato potrebbe avere rilevanza solo riguardo all'illecito consistito nel non aver comunicato variazioni di reddito per gli anni successivi, ma tale illecito è diverso da quello oggetto del presente procedimento e non è mai stato contestato all'imputata. 6. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Come noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che integrino il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 «le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio» (cfr. Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152; Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711; Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716). A ciò deve aggiungersi che l'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 prevede un reato di mera condotta che «si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni» (così, testualmente, Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152, pag. 5 della motivazione). Quanto all'elemento psicologico del reato, si è opportunamente sottolineato che le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, ciò che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, fatta salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). Nel caso in esame, la ricorrente ha sostenuto di aver dichiarato il reddito della madre sulla base di un CUD reperito tra le carte della donna senza aver compiuto alcuna seria verifica del reddito effettivo. Ha ammesso, dunque, di aver agito nella consapevolezza che i redditi certificati ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato potevano non essere conformi al vero. Non si può ignorare, inoltre, che la Launo dichiarò falsamente anche i propri redditi indicandoli in C 2.673,89 anziché in C 4.688,00 e non è illogico né contraddittorio aver considerato tali circostanze come indicative del fatto che ella si rappresentò come seriamente possibile la falsità delle dichiarazioni rese, ma decise di agire ugualmente perché intenzionata a conseguire comunque il vantaggio derivante dall'ammissione al beneficio. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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