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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 12602/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca in ordine al reato di cui all'art.186, comma 7, CdS.

L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.

Il ricorso è manifestamente infondato.

L'impugnata pronuncia dà atto che a carico del ricorrente risultano tre precedenti specifici e numerosi precedenti per reati di altra indole ( detenzione illecita di stupefacenti, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio), tanto che l'imputato era stato dichiarato socialmente pericoloso e sottoposto alla misura della libertà vigilata per un anno.

La Corte ha quindi correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis, che richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale.

La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati, oltre a quello per cui si procede.

E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca in ordine al reato di cui all'art.186, comma 7, CdS. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. L'impugnata pronuncia dà atto che a carico del ricorrente risultano tre precedenti specifici e numerosi precedenti per reati di altra indole ( detenzione illecita di stupefacenti, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio), tanto che l'imputato era stato dichiarato socialmente pericoloso e sottoposto alla misura della libertà vigilata per un anno. La Corte ha quindi correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis, che richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati, oltre a quello per cui si procede. E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 12602/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris