CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 04510/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata [OSCURATO:PERSONA], diretta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. 2. Richiamati i principi enunciati in tema di continuazione dalla giurisprudenza di legittimità, richiamato per relationem il contenuto di tutte le sentenze di condanna indicate nell'istanza, il giudice dell'esecuzione riteneva mancante la prova di un'unica progettualità, in considerazione della distanza temporale tra i fatti e dell'omessa indicazione, da parte del condannato, degli elementi da cui inferire la natura unitaria del disegno criminoso in relazione alle indicate sentenze. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. che prescrive che le sentenze per cui si richiede il riconoscimento della continuazione, ove non allegate alla richiesta, sono acquisite di ufficio. I fatti per cui si chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione erano stati commessi in un intervallo temporale ristrettissimo (quelli tra le sentenze di cui ai n. 3) e 4) dell'istanza, nell'arco di soli venti giorni) e concernevano più reati di omicidio ed estorsione, commessi con il medesimo modus operandi. Le considerazioni espresse dal giudice per respingere l'istanza non erano, pertanto, conferenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata il 15 novembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio costantemente affermato in sede di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della continuazione, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, dovendo in tale ipotesi l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava dalla previsione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che espressamente riguarda l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015 Malich, Rv. 265011). 3. Nel caso che ci occupa, esaminati gli atti, non risulta che le sentenze siano state acquisite, sebbene il giudice, nel proprio provvedimento, ne abbia richiamato integralmente il contenuto per relationem. 4. S'impone pertanto, alla stregua delle esposte considerazioni, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per un nuovo esame ossequiante il suindicato principio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di Napoli. Così deciso il 13 gennaio 2023 Il