CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02711/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].vì Floriano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni formulate dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Lecce confermava il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. 2. Il ricorrente impugnava tale ordinanza formulando un unico motivo con il quale deduceva il vizio di motivazione, relativamente all'esclusione di elementi sopravenuti idonei ad incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla inidoneità degli arresti domiciliari. 3. Nelle more del giudizio, il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti donniciliari, sicchè - come espressamente riconosciuto dalla difesa del ricorrente - è venuto meno l'interesse al presente ricorso. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese lstante la sopravvenuta carenza dell'interesse derivante dall'accoglimento della richiesta cautelare dell'indagato. PQM Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di in