Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 4/2025
ECLI:EU:C:2025:214
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0067
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
27 marzo 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Prestazioni alimentari fissate da una decisione di un giudice di uno Stato terzo – Creditori di alimenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], aventi o la sola cittadinanza di detto Stato terzo, o tale cittadinanza e quella di uno Stato membro – Debitore di alimenti, cittadino di tale Stato membro, avente la propria residenza abituale in detto Stato membro – Domanda di modifica di tale decisione presentata da tale debitore di alimenti dinanzi a un giudice del medesimo Stato membro – Determinazione dell’autorità giurisdizionale competente»
Nella causa C‑67/24 [Amozov] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 16 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2024, nel procedimento
R.K.
contro
K. Ch.,
D.K.,
E.K.,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, N. Piçarra e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, M. J. Ramos, V. Sequeira e M. Vara, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da E. Rousseva e W. Wils, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del considerando 15, nonché degli articoli 3 e da 6 a 8 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (
GU 2009, L 7, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposto R.K., alla sua ex moglie K. Ch., e ai suoi figli, D.K. e E.K., in merito alla modifica di una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo che fissa l’importo di prestazioni alimentari.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando da 9 a 11 e da 15 a 17 del regolamento n. 4/2009 così recitano:
«(9)
Un creditore di alimenti dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.
(10)
Per raggiungere tale obiettivo è opportuno creare uno strumento comunitario in materia di obbligazioni alimentari che raggruppi le disposizioni concernenti i conflitti di giurisdizione, i conflitti di leggi, il riconoscimento e l’esecutività, l’esecuzione, il patrocinio a spese dello Stato nonché la cooperazione tra autorità centrali.
(11)
L’ambito di applicazione del regolamento dovrebbe estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Ai fini del presente regolamento, la nozione di “obbligazione alimentare” dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma.
(...)
(15)
Per preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea, dovrebbero essere adattate le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2001, L 12, pag. 1
)]. La circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe escludere l’applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza, e non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale. È pertanto necessario determinare nel presente regolamento i casi in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria.
(16)
Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un
forum necessitatis
che, in casi eccezionali, consenta ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di conoscere di una controversia che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il richiedente introduca o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul
forum necessitatis
potrebbe essere tuttavia esercitata soltanto qualora la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro della giurisdizione adita, quale ad esempio la cittadinanza di una delle parti.
(17)
Una norma di competenza supplementare dovrebbe prevedere che, salvo condizioni particolari, il debitore possa promuovere un’azione per modificare una decisione esistente in materia di obbligazioni alimentari o ottenere una nuova decisione solo nello Stato in cui il creditore aveva la residenza abituale quando è stata emessa la decisione e in cui continua a risiedere abitualmente. Per assicurare un’adeguata articolazione tra la convenzione [sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, conclusa all’Aia il 23 novembre 2007 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 2007»)], e il presente regolamento, occorre applicare tale norma anche alle decisioni di uno Stato terzo parte di detta convenzione, purché quest’ultima sia in vigore tra lo Stato interessato e la Comunità e contempli le stesse obbligazioni alimentari nello Stato interessato e nella Comunità».
4
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1, così dispone:
«Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità».
5
L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1, punto 1, enuncia quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
“decisione”: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro [...]».
6
L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Disposizioni generali», così recita:
«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:
a)
l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o
b)
l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o
c)
l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o
d)
l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».
7
L’articolo 4 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Elezione del foro», al paragrafo 1, prevede quanto segue:
«Le parti possono convenire che siano competenti a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari la o le autorità giurisdizionali seguenti di uno Stato membro:
(...)».
8
Ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Competenza fondata sulla comparizione del convenuto»:
«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza».
9
L’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Competenza sussidiaria», così recita:
«Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione [concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 (in prosieguo: la «convenzione di Lugano»), la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione 2008/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (
GU 2009, L 147
),] che non sia uno Stato membro è competente in virtù delle disposizioni di detta convenzione, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti».
10
L’articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «
Forum necessitatis
», è così formulato:
«Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.
La controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita».
11
L’articolo 8 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Limitazione dell’azione», così dispone:
«1. Qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro o uno Stato contraente della convenzione dell’Aia del 2007 in cui il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un’azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
qualora le parti si siano accordate sulla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro in conformità dell’articolo 4;
b)
qualora il creditore si sottoponga alla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro di cui all’articolo 5;
c)
qualora l’autorità competente dello Stato d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova; o
d)
qualora la decisione emessa nello Stato d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato membro in cui è prevista l’azione per modificare la decisione o ottenerne una nuova».
Diritto bulgaro
12
L’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 2, del Kodeks na mezhdunarodnoto chastno pravo (codice di diritto internazionale privato) prevede quanto segue:
«(1) Gli organi giurisdizionali bulgari e altri organismi bulgari hanno competenza internazionale quando:
1.
il convenuto o il resistente hanno la residenza abituale, la sede statutaria o il luogo dell’effettiva direzione nella Repubblica di Bulgaria;
2.
il ricorrente o il richiedente è un cittadino bulgaro o una persona giuridica di diritto bulgaro».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13
R.K., cittadino bulgaro, era sposato con K. Ch., cittadina canadese. Essi hanno avuto due figli, D.K. ed E.K., cittadini canadesi e bulgari.
14
Con sentenza pronunciata nel corso del 2017, la Cour supérieure de la province du Québec, division des affaires familiales, district de Terrebonne [Corte suprema della provincia del Québec, sezione Famiglia, distretto di Terrebonne (Canada)], ha pronunciato il divorzio di R.K. e di K. Ch. e ha statuito sulla responsabilità genitoriale. Con tale sentenza, detto giudice ha imposto al ricorrente nel procedimento principale l’obbligo di versare, a ciascuno di questi due figli, una prestazione alimentare dell’importo di 613,75 dollari canadesi (CAD) (circa EUR 407) e, alla sua ex moglie, una prestazione alimentare di importo pari a CAD 2727,50 (circa EUR 1809).
15
Il ricorrente nel procedimento principale ha adito il [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, con una domanda di modifica delle obbligazioni alimentari così fissate, diretta alla riduzione dell’importo della prestazione alimentare concessa a favore di uno di detti figli, ancora minorenne, nonché alla soppressione delle prestazioni alimentari fissate a favore della sua ex moglie e dell’altro figlio, divenuto maggiorenne. Alla data di presentazione di tale domanda, il ricorrente nel procedimento principale risiedeva nella città di Sofia (Bulgaria) e i convenuti nel procedimento principale risiedevano in Canada.
16
A sostegno di detta domanda, il ricorrente nel procedimento principale ha precisato di aver presentato domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza in Canada, di esser stato dichiarato insolvente il 21 giugno 2018 con un certificato di esenzione dagli obblighi emesso da un curatore fallimentare abilitato, e di aver lasciato il Canada nel corso del 2019 al fine di stabilirsi a Sofia. Egli ha altresì indicato di essere disoccupato dalla fine del 2018 e di non disporre di un patrimonio immobiliare né mobiliare.
17
[OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha notificato gli atti giudiziari di cui trattasi ai convenuti nel procedimento principale, al loro indirizzo in Canada indicato nel fascicolo, tramite rogatoria. Poiché questi ultimi non sono stati reperiti a tale indirizzo, essi sono stati convocati mediante affissione di un avviso al loro indirizzo registrato in Bulgaria ed è stato per loro designato un tutore
ad litem
.
18
Nella replica del tutore
ad litem
, quest’ultimo ha affermato che i giudici bulgari non erano competenti a conoscere della domanda di modifica delle obbligazioni alimentari di cui trattasi, poiché i convenuti nel procedimento principale, creditori di alimenti, non avevano la loro residenza abituale in Bulgaria.
19
Con ordinanza del 6 marzo 2023, il [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha chiuso il procedimento per assenza di competenza internazionale dei giudici bulgari. Tale giudice ha ritenuto, basandosi in particolare sul considerando 15 del regolamento n. 4/2009, che detto regolamento abbia una portata generale e si applichi alle relazioni con Stati terzi come il Canada.
20
Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale ordinanza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria). Con ordinanza del 1
o
agosto 2023, tale giudice ha annullato detta ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] sad Sofia (Tribunale distrettuale di Sofia) e ha rinviato la causa dinanzi ad esso ai fini del proseguimento del procedimento.
21
Per motivare tale decisione di annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia) ha dichiarato, in primo luogo, che le norme sulla competenza previste agli articoli 3 e seguenti del regolamento n. 4/2009 non si applicano nei rapporti con gli Stati terzi. In secondo luogo, tale giudice ha rilevato che il considerando 15 di detto regolamento verte sulle domande formulate dai creditori di alimenti e non già su quelle formulate dai debitori di alimenti e che tale considerando dovrebbe essere letto in combinato disposto non già con l’articolo 3 di detto regolamento, che prevede norme generali sulla competenza, bensì con l’articolo 6 del medesimo regolamento, che disciplina la competenza sussidiaria. In terzo luogo, detto giudice ha constatato che il diritto dell’Unione non è applicabile all’ex moglie del ricorrente nel procedimento principale, cittadina canadese. In quarto luogo, lo stesso giudice ha osservato che, in mancanza di un trattato in materia di obbligazioni alimentari tra la Repubblica di Bulgaria e il Canada, i rapporti giuridici tra le parti nel procedimento principale non sono disciplinati dal diritto internazionale. Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia) ha stabilito che le autorità giurisdizionali bulgare sono competenti sulla base della cittadinanza bulgara del ricorrente nel procedimento principale, conformemente alle norme nazionali di diritto internazionale privato.
22
[OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) afferma di non concordare con l’interpretazione a cui è giunto il [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia) e si domanda se, nell’ipotesi di una definizione della causa sulla base delle conclusioni vincolanti di quest’ultima autorità giurisdizionale, non siano violate le disposizioni del regolamento n. 4/2009.
23
A tale proposito, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se il [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia) abbia correttamente dichiarato che il considerando 15 del regolamento n. 4/2009 esclude dall’applicazione di tale regolamento i rapporti tra le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea e i cittadini di Stati terzi.
24
In secondo luogo, tale giudice si chiede se una domanda di modifica di una decisione che fissa l’importo delle prestazioni alimentari, diretta, in parte, a ridurre tale importo e, in parte, a sopprimere tali prestazioni, rientri nella nozione di «domanda di prestazioni alimentari», nozione essenziale per determinare l’ambito di applicazione
ratione materiae
del regolamento n. 4/2009. Detto giudice fa valere che potrebbero sussistere dubbi al riguardo in ragione dell’obiettivo di tutela dei creditori di alimenti evidenziato dai considerando da 9 a 11 di tale regolamento. Esso chiede altresì se le norme sulla competenza previste da detto regolamento, ad esclusione di quella enunciata all’articolo 8 di quest’ultimo, che esso ritiene non applicabile dal momento che il Canada è parte della Convenzione dell’Aia del 2007 solo dal 1
o
febbraio 2024, si applichino a siffatte domande di modifica.
25
Nell’ipotesi in cui si ritenga che tali domande rientrano nell’ambito di applicazione delle norme sulla competenza stabilite dal regolamento n. 4/2009, il giudice del rinvio desidera sapere, in terzo luogo, se la competenza sussidiaria di cui all’articolo 6 di tale regolamento si applichi qualora due dei convenuti nel procedimento principale abbiano, oltre alla loro cittadinanza comune a quella del ricorrente nel procedimento principale, la cittadinanza di uno Stato terzo.
26
In quarto e ultimo luogo, tale giudice si chiede se esso possa dichiararsi competente a titolo di «
forum necessitatis
», conformemente all’articolo 7 di detto regolamento.
27
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il considerando 15 del regolamento [n. 4/2009] debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la competenza internazionale degli organi giurisdizionali per domande di prestazioni alimentari relative a persone che hanno la residenza abituale in un paese terzo (nella specie, il Canada) viene stabilita in base al diritto nazionale e non in base [a tale] regolamento.
2)
Se [gli articoli 3 e 8] del regolamento [n. 4/2009] debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale la nozione di “domanda di prestazioni alimentari” non comprende una domanda di riduzione di prestazioni alimentari e gli articoli da 3 a 6 del regolamento si applicano solo a domande di concessione delle prestazioni alimentari.
3)
Se l’articolo 6 del regolamento [n. 4/2009] debba essere interpretato nel senso che la nozione di “cittadinanza comune” comprende anche casi in cui una o più parti abbiano una doppia cittadinanza, o se tale articolo comprenda solo casi di cittadinanze totalmente identiche.
4)
Se l’articolo 7 del regolamento [n. 4/2009] debba essere interpretato nel senso che esso non osta al riconoscimento di un “caso eccezionale” quando il debitore di alimenti presenti una domanda di riduzione di prestazioni alimentari e il creditore di alimenti abbia la residenza abituale in uno Stato terzo e, tranne la cittadinanza, non abbia altri legami con l’Unione».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
28
Secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Il fatto che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto o no riferimento nell’enunciazione delle sue questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑240/23
,
EU:C:2024:852
, punto
46
e giurisprudenza citata).
29
Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, i dubbi del giudice del rinvio vertono, da un lato, sull’ambito di applicazione
ratione materiae
del regolamento n. 4/2009, nella misura in cui, con le sue questioni prima e seconda, tale giudice chiede se una domanda di modifica di una decisione riguardante obbligazioni alimentari diretta, in parte, a ridurre l’importo di una prestazione alimentare e, in parte, a sopprimere le obbligazioni di cui trattasi, proposta dal debitore di tali obbligazioni nei confronti dei creditori delle stesse aventi la loro residenza abituale in uno Stato terzo diverso da uno Stato parte contraente della Convenzione dell’Aia del 2007, rientri, al pari di una domanda diretta ad ottenere una siffatta decisione, nell’ambito di applicazione di tale regolamento e nelle norme sulla competenza da esso previste. Dall’altro lato, nell’ipotesi in cui tale regolamento fosse applicabile nel caso di specie, detto giudice si interroga sull’interpretazione di alcune di tali norme al fine di determinare se esso sia competente, ai sensi del medesimo regolamento, a conoscere di una domanda come quella di cui al procedimento principale.
30
Di conseguenza, occorre esaminare congiuntamente la prima e la seconda questione, che riguardano l’ambito di applicazione del regolamento n. 4/2009 e, in seguito, analizzare in successione la terza e la quarta questione, che riguardano le norme sulla competenza di cui agli articoli 6 e 7 di tale regolamento.
Sulle questioni prima e seconda
31
Con le questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, alla luce del considerando 15 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che una domanda di modifica di una decisione relativa a obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo diverso da uno Stato parte della Convenzione dell’Aia del 2007, diretta, in parte, a ridurre l’importo di una prestazione alimentare, e in parte, a sopprimere le obbligazioni di cui trattasi, proposta dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dal debitore di tali obbligazioni, cittadino di tale Stato membro e avente la propria residenza abituale nel territorio di detto Stato membro, nei confronti dei creditori di dette obbligazioni aventi la loro residenza abituale nel territorio di tale Stato terzo, di cui uno è unicamente cittadino di detto Stato terzo e gli altri sono cittadini di tale Stato terzo e dello stesso Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento
32
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, esso si applica alle «obbligazioni alimentari» derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.
33
Ai sensi del considerando 15 di tale regolamento, «[l]a circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe escludere l’applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza».
34
Pertanto, dalla formulazione stessa dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, letto alla luce del suo considerando 15, risulta che le norme sulla competenza stabilite da tale regolamento hanno carattere universale nella misura in cui possono condurre a stabilire la competenza di un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo e che detto regolamento si applica alle «obbligazioni alimentari», senza che sia operata alcuna distinzione tra, da un lato, le domande di concessione di prestazioni alimentari e quelle dirette ad ottenere l’aumento dell’importo delle prestazioni alimentari, presentate da creditori di alimenti, e, dall’altro lato, le domande di modifica di obbligazioni alimentari volte a ridurre tali importi o a sopprimere tali obbligazioni, presentate dai debitori di dette obbligazioni.
35
Una siffatta interpretazione è corroborata dall’impianto sistematico del regolamento n. 4/2009.
36
Infatti, quest’ultimo prevede, al suo capo II, intitolato «Competenza», l’insieme delle norme applicabili per designare l’autorità giurisdizionale competente in materia di obbligazioni alimentari, mentre il considerando 15 di tale regolamento precisa che non dovrebbe più essere previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale, poiché le norme risultanti da detto regolamento devono essere considerate esaustive [v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, R (Competenza responsabilità genitoriale e obbligazione alimentare),
C‑468/18
,
EU:C:2019:666
, punto
42
].
37
Per quanto riguarda, in particolare, la questione se una domanda di modifica di una decisione relativa a obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo diverso da uno Stato parte della Convenzione dell’Aia del 2007, presentata dal debitore dell’obbligazione di cui trattasi, rientri, al pari di una domanda di concessione di prestazioni alimentari, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 4/2009 e, di conseguenza, delle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 7 dello stesso, occorre osservare, in primo luogo, che, come affermato nel considerando 11 di tale regolamento, la nozione di «obbligazione alimentare» costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione.
38
In secondo luogo, il regolamento n. 4/2009 utilizza sistematicamente l’espressione «in materia di obbligazioni alimentari». Così, ad esempio, l’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, di tale regolamento definisce la nozione di «decisione» come una «decisione in materia di obbligazioni alimentari», le norme sulla competenza generale previste all’articolo 3 di detto regolamento mirano a determinare le autorità giurisdizionali competenti a pronunciarsi in materia di «obbligazioni alimentari» e, conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento, le parti possono convenire sull’elezione del foro per risolvere le controversie in materia di «obbligazioni alimentari».
39
In terzo luogo, se il regolamento n. 4/2009 distingue tra creditori e debitori di alimenti, ciò non toglie che esso utilizza anche la nozione di «convenuto» senza distinguere a seconda che tale convenuto sia creditore o debitore di alimenti. Infatti, il considerando 15 di tale regolamento fa riferimento alla residenza abituale del «convenuto» in uno Stato terzo e l’articolo 3, lettera a), di tale regolamento prevede la competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui il «convenuto» risiede abitualmente.
40
A tale riguardo, la Corte ha già constatato che l’articolo 3 del medesimo regolamento offre al creditore di alimenti, «qualora agisca come richiedente», la possibilità di presentare la propria domanda scegliendo altri criteri di competenza rispetto a quelli previsti da detto articolo 3, lettera a) [v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, R (Competenza responsabilità genitoriale e obbligazione alimentare),
C‑468/18
,
EU:C:2019:666
, punto
30
e giurisprudenza citata].
41
Di conseguenza, un’azione intentata dal debitore per ottenere la modifica di una decisione relativa alle obbligazioni alimentari, in cui il creditore di alimenti agisce in qualità di convenuto, costituisce un’azione «in materia di obbligazioni alimentari» e rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 4/2009 al pari di un’azione intentata dal creditore di alimenti per ottenere la concessione di una prestazione alimentare.
42
La circostanza che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 riguardi la situazione particolare di una domanda di modifica di una decisione relativa ad obbligazioni alimentari emessa in uno Stato membro o in uno Stato parte della Convenzione dell’Aia del 2007 in cui il creditore risiede abitualmente non consente di concludere che una domanda di modifica di una decisione relativa ad obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo che non è parte di tale convenzione non rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
43
Pertanto, nelle situazioni diverse da quella di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, l’autorità giurisdizionale competente a livello internazionale a conoscere di una tale domanda dovrebbe essere determinata conformemente alle norme sulla competenza previste agli articoli da 3 a 7 di tale regolamento.
44
Una siffatta interpretazione risponde all’obiettivo di tutela del creditore di alimenti, perseguito dal regolamento n. 4/2009. Infatti, in applicazione delle norme sulla competenza generale enunciate all’articolo 3 di tale regolamento, la competenza dell’autorità giurisdizionale a conoscere di una domanda di modifica di una decisione relativa a un’obbligazione alimentare che non è accessoria a un’azione relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale sarà determinata in funzione del criterio della residenza abituale del creditore, vuoi conformemente all’articolo 3, lettera a), di detto regolamento, quando il creditore agisce in qualità di convenuto, vuoi conformemente all’articolo 3, lettera b), del medesimo regolamento, quando agisce in qualità di richiedente.
45
Nel caso di specie, occorre anzitutto osservare che, alla data in cui è stata pronunciata la sentenza menzionata al punto 14 della presente sentenza, il Canada non era parte della Convenzione dell’Aia del 2007. Tuttavia, dalle considerazioni che precedono risulta che, anche se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 non sono soddisfatte nel procedimento principale, la domanda di modifica delle obbligazioni alimentari fissate da tale sentenza rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Il giudice del rinvio dovrebbe, quindi, verificare la propria competenza a conoscere di una tale domanda esaminando in successione se sono soddisfatte le condizioni di applicazione dell’articolo 3 di detto regolamento e, eventualmente, quelle degli articoli 6 e 7 del medesimo regolamento.
46
Peraltro, per quanto riguarda i criteri di competenza di cui all’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, si deve osservare che tale articolo 3, lettere c) e d), non è applicabile nel caso di specie, poiché tale domanda di modifica non è accessoria né a un’azione relativa allo stato delle persone né a un’azione relativa alla responsabilità genitoriale. Il giudice del rinvio non sembra neppure poter fondare la propria competenza su detto articolo 3, lettere a) e b). Infatti, quest’ultima disposizione rinvia o all’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, o a quella del luogo in cui il creditore risiede abitualmente, ossia, nel caso di specie, in entrambi i casi, il Canada.
47
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, alla luce del considerando 15 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che una domanda di modifica di una decisione relativa a obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo diverso da uno Stato parte della Convenzione dell’Aia del 2007, diretta, in parte, a ridurre l’importo di una prestazione alimentare e, in parte, a sopprimere le obbligazioni di cui trattasi, proposta dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dal debitore di tali obbligazioni, cittadino di tale Stato membro e avente la propria residenza abituale nel territorio di detto Stato membro, nei confronti dei creditori di dette obbligazioni aventi la loro residenza abituale nel territorio di tale Stato terzo, di cui uno è unicamente cittadino di detto Stato terzo e gli altri sono cittadini di tale Stato terzo e dello stesso Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento.
Sulla terza questione
48
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 del regolamento n. 4/2009 debba essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza sussidiaria dei giudici dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti si applica qualora, oltre alla cittadinanza dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita, i convenuti possiedano la cittadinanza di uno Stato terzo.
49
L’articolo 6 del regolamento n. 4/2009 stabilisce una competenza sussidiaria a favore dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti, se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli da 3 a 5 di tale regolamento e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione di Lugano che non sia uno Stato membro è competente in virtù delle disposizioni di tale convenzione.
50
A tale proposito, occorre osservare che tale articolo 6 non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri per definire la portata esatta della nozione di «cittadinanza comune» e non opera alcuna distinzione a seconda che una persona possieda una sola o più cittadinanze, poiché l’unica condizione richiesta per l’applicazione del criterio di competenza previsto da detto articolo 6 è che le parti abbiano una cittadinanza comune.
51
Nel caso di specie, nella misura in cui il ricorrente nel procedimento principale e i suoi figli hanno una cittadinanza comune, ossia la cittadinanza bulgara, tale collegamento può fondare la competenza del giudice del rinvio investito delle domande di cui trattasi nel procedimento principale nei confronti di tali minori, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 4/2009. Per contro, detto giudice non sarebbe competente a conoscere della domanda riguardante l’ex moglie del ricorrente nel procedimento principale, dal momento che quest’ultima possiede unicamente la cittadinanza canadese.
52
Alla luce di tali motivi, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6 del regolamento n. 4/2009 deve essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza sussidiaria dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti si applica qualora, oltre alla cittadinanza dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita, i convenuti possiedano la cittadinanza di uno Stato terzo.
Sulla quarta questione
53
In limine
, occorre osservare che, nella misura in cui dalla risposta fornita alla terza questione risulta che il giudice del rinvio potrebbe fondare la propria competenza a conoscere delle domande di cui trattasi nel procedimento principale nei confronti dei figli del ricorrente nel procedimento principale sull’articolo 6 del regolamento n. 4/2009, l’unica domanda da esaminare alla luce dell’articolo 7 di tale regolamento è quella diretta alla soppressione della prestazione alimentare stabilita a favore dell’ex moglie di tale ricorrente.
54
Di conseguenza, con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «casi eccezionali» ai sensi di tale articolo – che consente all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di conoscere di una controversia ai sensi della norma sulla competenza del
forum necessitatis
prevista da detto articolo – la situazione in cui una domanda di modifica di una decisione relativa ad obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo diverso da uno Stato parte della Convenzione dell’Aia del 2007, diretta a sopprimere le obbligazioni di cui trattasi, è proposta dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dal debitore di tali obbligazioni, cittadino di tale Stato membro e avente la propria residenza abituale nel territorio di quest’ultimo, contro il creditore di dette obbligazioni, cittadino di tale Stato terzo e avente la propria residenza abituale nel territorio di quest’ultimo Stato terzo.
55
L’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 4/2009, prevede che, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 3 a 6 di tale regolamento, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. In forza del secondo comma di tale articolo 7, la controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita.
56
L’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 pone quindi quattro condizioni cumulative che devono essere soddisfatte affinché un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una domanda in materia di obbligazioni alimentari, possa eccezionalmente constatare la propria competenza in virtù del
forum necessitatis
. In primo luogo, siffatta autorità giurisdizionale deve constatare che nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli da 3 a 6 del regolamento n. 4/2009. In secondo luogo, la controversia di cui è investita deve avere uno stretto collegamento con uno Stato terzo. In terzo luogo, il procedimento di cui trattasi non può ragionevolmente essere intentato o svolto in tale Stato terzo o si rivela impossibile in esso. Infine, in quarto luogo, la controversia deve altresì presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita [sentenza del 1o agosto 2022, MPA (Residenza abituale – Stato terzo),
C‑501/20
,
EU:C:2022:619
, punto
99
].
57
Sebbene spetti al giudice del rinvio verificare che tutte queste condizioni siano soddisfatte affinché, se del caso, esso possa fondarsi sulla norma sulla competenza prevista dall’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, occorre, per ciascuna di tali condizioni, e tenuto conto degli elementi forniti da detto giudice, svolgere le seguenti precisazioni.
58
In primo luogo, per quanto riguarda la prima condizione menzionata al punto 56 della presente sentenza, occorre osservare che non è sufficiente che l’autorità giurisdizionale adita constati che la propria competenza, ai sensi degli articoli da 3 a 6 del regolamento n. 4/2009, non sussiste, ma è parimenti necessario che essa si accerti che nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi di tali articoli [sentenza del 1o agosto 2022, MPA (Residenza abituale – Stato terzo),
C‑501/20
,
EU:C:2022:619
, punto
101
].
59
Nel caso di specie, per quanto riguarda la domanda di soppressione della prestazione alimentare stabilita a favore dell’ex moglie del ricorrente nel procedimento principale, tale condizione sembra soddisfatta, poiché l’applicazione dell’articolo 3, lettere a) e b), di tale regolamento porterebbe a constatare la competenza dei giudici canadesi, mentre tale articolo 3, lettere c) e d), nonché gli articoli 4 e 5 di detto regolamento non sembrano essere applicabili nel procedimento principale. Analogamente, nella misura in cui il ricorrente nel procedimento principale e la sua ex moglie non hanno una cittadinanza comune, neppure l’articolo 6 del medesimo regolamento è applicabile.
60
In secondo luogo, relativamente alla condizione secondo cui la controversia di cui il giudice è investito deve avere uno stretto collegamento con uno Stato terzo, tale condizione sembra parimenti soddisfatta nel procedimento principale, in quanto l’ex moglie del ricorrente nel procedimento principale, creditore di alimenti in forza della decisione di cui si chiede la modifica, ha la propria residenza abituale in Canada ed è cittadina canadese. Inoltre, tale decisione è stata emessa da un’autorità giurisdizionale di tale Stato terzo.
61
In terzo luogo, affinché l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita possa, in via eccezionale, esercitare la competenza risultante dall’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, occorre altresì che il procedimento di cui trattasi non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile dinanzi ai giudici dello Stato terzo interessato [sentenza del 1o agosto 2022, MPA (Residenza abituale – Stato terzo),
C‑501/20
,
EU:C:2022:619
, punto
106
].
62
Al riguardo, sebbene il considerando 16 di tale regolamento menzioni la guerra civile come un esempio in cui il procedimento nello Stato terzo di cui trattasi si rivela impossibile, illustrando così il carattere eccezionale dei casi in cui la competenza fondata sul
forum necessitatis
può essere esercitata, è giocoforza rilevare che detto regolamento non fornisce indicazioni sulle circostanze in cui l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita potrebbe constatare che il procedimento in materia di obbligazioni alimentari non può ragionevolmente essere intentato o svolto dinanzi ai giudici dello Stato terzo interessato. Tuttavia, da tale considerando 16 risulta che il
forum necessitatis
è stato introdotto «[a]l fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia», consentendo, in casi eccezionali, a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita di conoscere di una controversia che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo «qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il richiedente introduca o prosegua un procedimento» in tale Stato terzo [sentenza del 1o agosto 2022, MPA (Residenza abituale – Stato terzo),
C‑501/20
,
EU:C:2022:619
, punto
107
].
63
Pertanto, da un lato, al fine di fondare la propria competenza sull’articolo 7 del regolamento n. 4/2009, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita non può imporre al richiedente alimenti di dimostrare di aver intentato, o cercato di intentare, invano il procedimento di cui trattasi dinanzi ai giudici dello Stato terzo interessato. È quindi sufficiente che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto del caso di specie, sia in grado di assicurarsi che gli ostacoli nello Stato terzo interessato siano tali da rendere irragionevole imporre al richiedente di reclamare il credito di alimenti dinanzi ai giudici dello Stato terzo in parola [sentenza del 1o agosto 2022, MPA (Residenza abituale – Stato terzo),
C‑501/20
,
EU:C:2022:619
, punto
108
].
64
D’altro lato, dal momento che, come indicato dal considerando 16 del regolamento n. 4/2009, l’obiettivo della competenza fondata sul
forum necessitatis
è quello di rimediare «in particolare» a situazioni di diniego di giustizia, è, in linea di principio, giustificato che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita possa avvalersene, in casi eccezionali e fatta salva un’analisi circostanziata delle condizioni procedurali dello Stato terzo interessato, qualora l’accesso alla giustizia in tale Stato terzo sia, in diritto o in fatto, ostacolato, in particolare mediante l’applicazione di condizioni procedurali discriminatorie o contrarie alle garanzie fondamentali dell’equo processo [sentenza del 1o agosto 2022, MPA (Residenza abituale – Stato terzo),
C‑501/20
,
EU:C:2022:619
, punto
110
].
65
Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna valutazione relativa all’eventuale impossibilità in cui si troverebbe il ricorrente nel procedimento principale di avviare un procedimento in Canada. Sebbene spetti al giudice del rinvio procedere a tale valutazione alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, occorre osservare che, al pari della posizione espressa dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, dagli elementi di cui dispone la Corte non risulta che una tale impossibilità possa essere invocata per quanto riguarda il Canada.
66
In quarto e ultimo luogo, occorre che la controversia di cui trattasi presenti un «collegamento sufficiente» con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita. Un collegamento del genere può essere costituito, come risulta dal considerando 16 del regolamento n. 4/2009, dalla cittadinanza di una delle parti [sentenza del 1o agosto 2022, MPA (Residenza abituale – Stato terzo),
C‑501/20
,
EU:C:2022:619
, punto
111
]. Ciò sembra verificarsi nel caso di specie, in quanto il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino bulgaro.
67
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «casi eccezionali» ai sensi di tale articolo – che consente all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di conoscere di una controversia ai sensi della norma sulla competenza del
forum necessitatis
prevista da detto articolo – la situazione in cui una domanda di modifica di una decisione relativa a obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo diverso da uno Stato parte della Convenzione dell’Aia del 2007, diretta a sopprimere le obbligazioni di cui trattasi, è proposta dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dal debitore di tali obbligazioni, cittadino di tale Stato membro e avente la propria residenza abituale nel territorio di quest’ultimo, contro il creditore di dette obbligazioni, cittadino di tale Stato terzo e avente la propria residenza abituale nel territorio di quest’ultimo, a condizione che una tale domanda non possa ragionevolmente essere presentata o svolta o si riveli impossibile dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo interessato.
Sulle spese
68
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, letto alla luce del considerando 15 di tale regolamento,
deve essere interpretato nel senso che:
una domanda di modifica di una decisione relativa a obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo diverso da uno Stato parte della convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, conclusa all’Aia il 23 novembre 2007, diretta, in parte, a ridurre l’importo di una prestazione alimentare e, in parte, a sopprimere le obbligazioni di cui trattasi, proposta dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dal debitore di tali obbligazioni, cittadino di tale Stato membro e avente la propria residenza abituale nel territorio di detto Stato membro, nei confronti dei creditori di dette obbligazioni aventi la loro residenza abituale nel territorio di tale Stato terzo, di cui uno è unicamente cittadino di detto Stato terzo e gli altri sono cittadini di tale Stato terzo e dello stesso Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento.
2)
L’articolo 6 del regolamento n. 4/2009
deve essere interpretato nel senso che:
la norma sulla competenza sussidiaria dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti si applica qualora, oltre alla cittadinanza dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita, i convenuti possiedano la cittadinanza di uno Stato terzo.
3)
L’articolo 7 del regolamento n. 4/2009
deve essere interpretato nel senso che:
rientra nella nozione di «casi eccezionali» ai sensi di tale articolo – che consente all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di conoscere di una controversia ai sensi della norma sulla competenza del
forum necessitatis
prevista da detto articolo – la situazione in cui una domanda di modifica di una decisione relativa a obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo diverso da uno Stato parte della convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, conclusa all’Aia il 23 novembre 2007, diretta a sopprimere le obbligazioni di cui trattasi, è proposta dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dal debitore di tali obbligazioni, cittadino di tale Stato membro e avente la propria residenza abituale nel territorio di quest’ultimo, contro il creditore di dette obbligazioni cittadino di tale Stato terzo e avente la propria residenza abituale nel territorio di quest'ultimo, a condizione che una tale domanda non possa ragionevolmente essere presentata o svolta o si riveli impossibile dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato terzo interessato.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il bulgaro.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.