CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di tentata estorsione aggravatO riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., con giudizio di equivalenza alle circostanze aggravanti concorrenti, rideterminando in termini più favorevoli la sola pena pecuniaria), lamentando che la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe stata redatta prima della decisione (come asseritamente desumibile dagli orari di inizio e fine udienza indicati a verbale, incompatibili con la redazione dell'articolata motivazione all'esito dell'udienza; la Corte di appello avrebbe, tra l'altro, travisato le risultanze del verbale, errando nell'individuazione dell'orario di inizio), e deducendo altresì omessa motivazione quanto alla richiesta di derubricazione del reato in quello di cui agli artt. 56/610 cod. pen., con manifesta illogicità e travisamento del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile. 1. Il motivo riguardante l'asserita redazione della motivazione della sentenza di primo grado prima della decisione è, ad un tempo, non consentito, privo della necessaria specificità perché meramente reiterativo, e manifestamente infondato: va, infatti, evidenziato, in difetto di una previsione di nullità ad hoc, che, come esaurientemente chiarito dalla Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata), è certamente consentita la predisposizione, prima dell'udienza, di appunti destinati a favorire la redazione dei motivi contestuali, quale che sia il tenore della decisione. 2. Il secondo motivo è privo della necessaria specificità: la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) ha motivatamente escluso la configurazione dei fatti accertati ex artt. 56/610 cod. pen., con rilievi con i quali il ricorrente non si confronta adeguatamente. i 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa