CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 635/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC di quest’ultima -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio DLA Piper , sito in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], 66 -controricorrente - Ministero dello sviluppo economico -intimato - avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi n. 33 /201 8 , depositata il 23 maggio 2018. Oggetto: marchio Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi, depositata il 23 maggio 2018, di reiezione delsuo ricorso per la riforma dell a decision e dell’Ufficio che aveva respinto l’opposizione alla domand a d i registrazione del march io « MO Co.edition » (n. VI2014 C 000034 ) presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’opposizione era stata promossa in ragione della anteriorità dei marchi comunitari e italiano «MAX Co.»registrati dall’opponente (anche) per la medesima classe merceologica (n. 25 dell’Accordo Internazionale di Nizza del 15 giugno 1957, comprendente «articoli di abbigliamento; corredini da neonato; costumi da bagno; impermeabili; guanti (abbigliamento); scarpe; cappelli; maglieria; fazzoletti da seta; guaine; sottovesti») e del conseguente rischio di confusione per i consumatori; - la Commissione, confermando la valutazione dell’Ufficio, ha evidenziato che la componente « Co.», comune ai segni in conflitto, presentava un intrinseco segno di debolezza, in quanto utilizzata per significare la presenza nei prodotti commercializzati di una qualità particolare, e che la componente «MAX» del marchio dell’opponente, costituente il fulcro del segno, era molto distante dal corrispondente elemento del marchio contestato«MO»; -ha, altresì, osservato che l’utilizzo della parola «Edition»in tale ultimo marchio costituiva ulteriore elemento di differenzazione dei segni, idoneo ad escluderne la confondibilità anche in ragione del carattere debole delmarchio dell’opponente; -il ricorso è affidato a quattro motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.;-il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] non spiega alcun a difesa ; -le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c od . p rop . i nd ., per aver la sentenza impugnata attribuito rilevanza al fenomeno del cd. secondary meaning solamente a una parte delsegno registrat o dall’opponente, consistente nel termine « Co.»,e non al segno nel suo complesso; - sottolinea, inoltre, la paradossale conse guenza d el ragionamento della Corte di far discendere dal riconoscimento dell’acquisizione di capacità distintiva del segno a seguito del secondary meaning un effetto restrittivo e non ampliativo del rischio di confusione; -il motivo è inammissibile; - di versamente da quanto sostenuto dalla ricorrente la Commissione non ha attribuito rilevanza al fenomeno del secondary meaning solo con riferimento a una parte del segno, ossia alla componente « Co.», ma ha utilizzatotale termine per evidenziare la notorietà acquisita dal marchio registrato dall’opponente, valutato nella sua interezza, per effetto dell’uso del segno, e, dunque, la sua acquisita capacità distintiva, benché costituito da una combinazione non inusuale , in quanto tale inidonea a conferirgli una particolare distintività; - ha osserva to che proprio l’accertata specifica notorietà del segno conseguente al suo utilizzo determina una particolare relazione tra l’impresa proprietaria del marchio e il consumatore, tale per cui quest’ultimo acquisisce la consapevolezza che i beni contraddistinti da tale segno provengono dalla medesima impresa; - in tal senso deve intendersi l’espressione della Commissione – aggredita con il motivo in esame –secondo cui «è proprio il secondary meaning che ingenera nel consumatore una forte resistenza al cambiamento e alle propostealternative che lo pongono al riparo dalle tentazioni confusorie»; -la doglianza, dunque, non coglie la ratio decidendi; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, primo comma, lett. d), cod. p rop . i nd . , per aver la Commissione ritenuto che i marchi anteriori dell’opponente – da valutarsi nel loro complesso e non unicamente con riferimento all’elemento « Co.»–fossero dotati di debole capacità distintiva senza esprimere alcuna argomentazione sul punto e non tenendo conto del diverso avviso espresso dalla Corte di cassazione con sentenza n. 12940 del 4 marzo 2003; -il motivo è inammissibile; - anche in merito a tale censura la ricorrente muove da una non corretta interpretazione della sentenza impugnatae non aggredi sce in modo puntuale il ragionamento posto a fondamento della stessa; -infatti, la Commissione non si esprime in ordine al carattere debole o forte –valutazione, peraltro, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito –, fondando , invece, il suo giudiz io sulla differenza tra la componente degli elementi caratterizzanti i due marchi – rispettivamente, «Max» e « Mo » – , oltre che sulla presenza di un ulteriore elemento differenziatore nel segno in contestazione, rappresentato dalla parola «edition»; - non pertinente è, dunque, l’invocato precedente di questa Corte il quale si limita – sia pure con riferimento al marchio della odier na ricorrente – a ribadire il principio per cui vanno considerat i « forti » (anche) quei marchi che hanno acquisito, con l’uso, una incisiva capacità individualizzante; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 12, primo comma, lett. d), cod.prop. i nd . sotto il diverso profilo dellamancata valutazione del rischio di confusione tra i segni in conflitto in relazioneall’aspetto del rischio di associazione; -il motivo è inammissibile;-è principio consolidato quello per cui, in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di identità o affinità dei prodotti costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi giuridici(cfr. Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764; Cass. 13 marzo 2017, n. 6382); - orbene, parte ricorrente contesta la valutazione operata dalla Commissione nella parte in cui non avrebbe preso in esame «quella particolare forma di rischio di confusione che è il rischio di associazione»; - omette, tuttavia, di indicare gli elementi che fonderebbero la ricorrenza del dedotto rischio di associazione, privando la censura della necessaria specificità; - con l’ultimo motivo la ric orrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, primo comma, lett. d), cod. p rop . i nd . sotto l’ulteriore profilo della mancata valutazione degli elementi caratterizzanti i segni in conflittoin modo unitario e sintetico e secondo il ricordo mnemonico del segno anteriorenel consumatore; -il motivo è inammissibile; - l’ apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni va compiuto non in via analitica, ma in via globale e sintetica, avuto riguardo allasomiglianza visuale, auditiva o concettuale dei segni e in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei segni medesimi(cfr. Corte Giust. UE 22 giugno 1999, causa C-342/97, [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust. UE 11 novembre 1997, causa C- 251/95, Sabel; Trib. UE 13 settembre 2018, causa T - 418/17, [OSCURATO:PERSONA]); -la Commissione ha fatto corretta applicazione di tale principio atteso che ha proceduto a una valutazione complessiva de ll'insieme degli elementi grafici, escludendo –come già riferito –il rischio di confusione in ragione delle differenze visive rilevatenei segni in conflitto relative a elementi ritenuti dominanti, individuate, nel segno in contestazione, nella presenza dei termini « Mo » ed « edition » e nell’assenza dell’elemento «Max», e ritenutesufficienti a distinguere tale segno dal marchio dell’opponente; - non corrisponde, dunque, al vero la deduzione della ricorrente in ordine al fatto che il giudizio sulla confondibilità dei segni in conflittoè stato condotto in modo atomistico e non in via unitaria, non essendo estraneo all’utilizzo di tale criterio la valorizzazione di elementi dominanti; -privo della necessaria specificità è, invece, il motivo con riferimento al mancato raffronto del segno in contestazione con il ricordo mnemonico che il consumatore avrebbe del marchio anteriore, in assenza della indicazione dei termini del diverso ricordo che il consumatore annetterebbe a tale ultimo marchio e delle ragioni per cui lo stesso condurrebbe a un diverso esito del giudizio di confondibilità; - per le suindicate considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; c ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato