CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 28569/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 09/04/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 09 aprile 2026 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del Riesame, in parziale accoglimento di istanza del ricorrente, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 18 marzo 2026, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicativa di custodia cautelare in carcere, limitatamente all'aggravante ex art. 416 bis 1 cod. pen. contestata al capo 3.16), confermando nel resto il provvedimento e la misura in atti. La misura è fondata sulla ritenuta gravità indiziaria contestata in via provvisoria al capo 3.16 per i reati ex artt. 110 cod. pen. 73 e 80 d.P.R. n.309/1990, posti in essere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali,grazie all'intermediazione del ricorrente, dietro il pagamento di diecimila euro, avrebbero procurato a terza persona un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di dieci chilogrammi, fatti che si assumono commessi in Calabria, Lazio ed Abruzzo il 12 febbraio 2021. 2. Interpone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo quattro motivi, di seguito riassunti in termini funzionali all'esame del ricorso, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. 2.1 Con primo motivo si deduce violazione di legge ed error in procedendo et in iudicando ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 291, comma 1 quater, 291, commi 1-septies e 1-octies, 292, comma 3-bis, 178, lett. c) e 182 cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata; l'art. 292 prevede la nullità dell'ordinanza cautelare se non preceduta dall'interrogatorio nei casi di cui all'art 291, comma 1- quater ovvero se l'interrogatorio è nullo per violazione dei commi 1-septies ed 1-octies. Il tribunale, secondo la difesa, si limita a richiamare l'inclusione del reato nel catalogo di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 6, senza accertare se al momento della richiesta o dell'adozione della misura sussistessero effettive e attuali condizioni ostative all'interrogatorio anticipato e senza verificare se dopo l'interrogatorio di garanzia, in cui il prevenuto si è avvalso della facoltà di non rispondere, siano stati depositati atti nuovi a sostegno della richiesta cautelare, imponendosi un nuovo interrogatorio. La motivazione, ritiene la difesa, è quindi apparente e tautologica. 2.2 Con secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e) cod. proc. pen., degli artt. 12,16 e 51 cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al radicamento della competenza distrettuale di Catanzaro. Dopo aver escluso in concreto la consapevolezza mafiosa da parte del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha continuato a ritenere sussistente senza ulteriori verifiche un rapporto di connessione tale da radicare la competenza distrettuale senza confrontarsi con l'art. 16 cod. proc. pen che, in presenza di reati connessi di competenza del tribunale, impone di individuare il giudice del reato più grave o del primo reato, criterio che dopo il ridimensionamento effettuato, potrebbe condurre alla competenza del giudice del luogo di consumazione. 2.3 Con terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., dell'art. 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alla valutazione degli 2elementi favorevoli; la stessa ordinanza del Tribunale ammette di richiamare per relationem la richiesta del Pubblico ministero e l'ordinanza genetica, ma non si confronta con gli elementi favorevoli esplicitamente richiamati dalla difesa, in particolare senza indicare quali elementi di fatto escluderebbero una lettura alternati¦ia delle "chat"; non spiega perché gli elementi favorevoli (assoluzione Blumarine; misura di prevenzione; decorso del tempo) non incidono sulla valutazione indiziaria e cautelare. 2.4 Con quarto motivo si denuncia la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura; anche se i fatti del capo 316 risalgono al febbraio 2021, la misura è del marzo 2026 e la sorveglianza speciale è in atto dal 2023, il Tribunale si limita ad affermare che 'il tempo non è affatto silente', per la pendenza di altri procedimenti in materia di armi e per precedenti risalenti al 2019, senza indicare alcun fatto concreto e più recente che attesti il pericolo attuale di reiterazione specifica nel traffico di stupefacenti; la motivazione sulle esigenze cautelari è stereotipata e non tiene conto in modo effettivo del decorso del tempo della misura di prevenzione e del ridimensionamento del titolo di reato. 3. Il ricorrente ha depositato memoria aggiuntiva ex art. 611 cod. proc. pen., censurando le considerazioni espresse dal P.G. ed insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni appresso indicate. 2. Preliminarmente deve essere richiamato il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui in materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure, poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Va, inoltre, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 310/09/2020, Galletta, Rv. 280603 - 01); la Corte di Cassazione ha ribadito che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) - faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) - fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) - l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (secondo una puntualizzazione risalente a Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01). 3. A tali criteri l'ordinanza del riesame si è attenuta, effettuando una valutazione critica delle argomentazioni difensive, già proposte in sede di istanza di riesame. 3.1 Il primo motivo, con il quale si censura l'omesso espletamento dell'interrogatorio preventivo da parte del Giudice delle indagini preliminari che ha emesso la misura, è manifestamente infondato e riproduttivo di questione confutata dal Tribunale, che ha respinto l'eccezione di nullità ritenendo dato pacifico che la fattispecie contestata rientri nel novero dei delitti per i quali è ritenuta rilevante anche l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c ) e che la fattispecie contestata integri a pieno titolo l'ipotesi prevista dall'art. 407, comma 2, lett. a), n.6, per la quale è prevista la deroga all'espletamento dell'interrogatorio di garanzia in caso di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. L'ordinanza del Tribunale ha, quindi, rispettato il dettato dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., vertendosi in materia di traffico di stupefacenti aggravato per l'ingente quantità e, al momento dell'emissione della misura da parte del primo giudice, anche per l'aggravante di cui all'art. 416 bis, successivamente elisa dal Tribunale; l'eventuale sopravvenienza di nuovi atti dopo l'interrogatorio di garanzia risulta solo astrattamente dedotta, senza che il ricorrente abbia fatto specifico riferimento ad atti ulteriori, che pertanto non potevano essere oggetto di indagine da parte del Tribunale, e a maggior ragione da questa Corte. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato e generico, in quanto il Tribunale, oltre a fare riferimento alla connessione ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. pen. del delitto in rilievo con la fattispecie associativa, aggravata ex art. 416 4bis 1 cod. pen., ha richiamato espressamente l'imputazione di cui alla lettera 116), che indica, quali sodali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concorrenti nel reato provvisoriamente contestato al [OSCURATO:PERSONA], a conferma della connessione alla base della radicata competenza nel luogo in cui opera il sodalizio criminoso; il ricorrente fa erroneamente riferimento alla associazione di stampo mafioso, cercando di valorizzare l'esclusione della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa ex art. 416-bis 1 cod. pen. (pg 2-3 dell'ordinanza impugnata). Al riguardo va considerato il principio stabilito da Sez. U, n. 32584 del 26/06/2025, Cascino, Rv. 288516 — 01, secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'esclusione della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3- quinquies, cod. proc. pen., in qualunque fase del procedimento incidentale avvenga, non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis e 1-quater, cod. proc. pen. 3.3. Con il terzo motivo si rivolgono critiche alla ritenuta gravità indiziaria, senza contrastare la ricostruzione fornita dal Tribunale, che ha dato atto delle risultanze probatorie, valorizzando il chiaro tenore delle comunicazioni intercorse nella "chat" Sky ECC, che avevano consentito di ricostruire nel dettaglio le fasi che hanno preceduto la consegna dello stupefacente e del denaro, nonché i rapporti esistenti tra i vari concorrenti, in particolare mettendo in risalto l'opera di intermediazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], che costituiva una seria garanzia dell'adempimento economico che sarebbe dovuto seguire alla fornitura della sostanza stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale motivazione, sintetica in quanto fondata su emergenze di indagini ritenute inequivocabili (vedi pagg. 4 e 5: 'Mi sta chiedendo la roba' erba?' 'sìii"diamogli 10 chili' [...] 'ho i soldi soldi sì sì te li porto adesso 10 ho'), ma completa e logica, comprensiva anche dell'analisi degli elementi dedotti in sede di istanza e riproposti con il ricorso, ritenuti favorevoli al ricorrente, tra i quali l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento cd. "Blumarine", che non riguarda direttamente il [OSCURATO:PERSONA], il tempo decorso dai fatti e la contestuale sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] a misura di prevenzione in atto dal 2023, il ricorrente si è limitato a contestare in maniera apodittica e generica l'ordinanza, proponendo una non consentita lettura alternativa delle evidenze stesse. 3.4. Infine, con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione, sostenuti genericamente e senza confrontarsi con la motivazione fornita dal Tribunale sul punto (vedi pag. 7 e 8, che contengono una valutazione del tempo trascorso dai fatti, reputato non remoto con argomenti logici e completi che hanno comportato una adeguata attualizzazione) e nella parte in cui l'ordinanza impugnata dà conto dell'attività svolta nel settore degli stupefacenti (in tal senso l'utilizzo di sofisticati 5sistemi di comunicazione e conoscenze pregresse tra i protagonisti, chiari sintomi di professionale attività illecita svolta nel settore). Il Tribunale, inoltre, ha considerato correttamente non rilevante la circostanza relativa alla sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] alla misura della sorveglianza speciale, che risponde a presupposti e funzioni diverse, e non può 'spiegare alcuna incidenza né sulla necessità di imposizione della misura cautelare né a maggior ragione sulla proporzionalità del presidio attualmente in essere'. Anche l'adeguatezza della misura cautelare in carcere applicata trova una sua corretta motivazione nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato i concreti rapporti tra il ricorrente e la compagine associativa, tanto da programmare futuri affari nel settore dei traffici di sostanze stupefacenti di differente qualità, l'inserimento nel contesto criminale, e messo in risalto l'inadeguatezza di ogni misura non idonea a recidere i rapporti criminali in essere, come dimostrato dalla misura di prevenzione che grava sul ricorrente, che correttamente viene valutata come inefficace al contenimento delle esigenze preventive. 4. Il ricorso, sulla base delle considerazioni suesposte, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G4 JA B4nedetti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 28 LUG 2026 TL TN7 N'[OSCURATO:PERSONA] Ds» [OSCURATO:PERSONA] 6