Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41123/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e insiste per léaccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole - nella sua qualità di amministratore unico e socio unico della società Crivaro s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 03 aprile 2014 - di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere distratto a proprio vantaggio, e in danno dei creditori, sette veicoli pesanti concessi in leasing, stipulando, senza accettazione della società concedente, contratti di noleggio in favore di altra società riconducibile alla ricorrente ( in quanto amministrata dalla figlia) e all'epoca non ancora attiva, la quale ometteva di pagare il canone, peraltro sottostimato, nonché per avere tenuto i libri e le altre scritture contabili della società in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, assistito dai difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si affidano a due motivi, denunciando erronea applicazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione.

2.1. Con una prima censura, sostengono che non sarebbero stati individuati, dalla Corte di appello, indici di fraudolenza della condotta distrattiva, finalizzata, nell'ottica difensiva, a risanare la società recuperando somme dal noleggio dei veicoli.

2.2. D'altro canto, con riguardo alla bancarotta documentale, si osserva che la ricorrente aveva consegnato al curatore in data 2 maggio 2014 tutta la documentazione di cui aveva la disponibilità, di cui era tenutario il consulente della società, che, tuttavia, non venne contattato dal curatore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto che, nella sentenza impugnata, è contenuta una chiara descrizione della condotta distrattiva, essendo stato precisato che gli autocarri appartenenti alla società fallita sono stati sublocati dall'imputata ad altra società, riconducibile comunque alla famiglia Crivaro-Olivo, ad un canone inferiore a quello di mercato e, soprattutto, "mai versato", anche perché "la nuova società era ancora inattiva nel momento in cui veniva siglato il contratto che consentiva di far fuoriuscire i beni dalla disponibilità di fatto della società fallita".

1.1. Corretto anche lo scrutinio dell'elemento psicologico del reato.

A tal fine la sentenza impugnata ha annotato come il trasferimento di tutti i beni mobili ad altra società, peraltro ancora inattiva, fosse avvenuto a ridosso del momento in cui la società stava cessando l'attività.

La Corte d'appello, dunque, acclarata la materialità del fatto, correlata alla estromissione dal patrimonio sociale dei beni ricevuti in leasing, ha motivatamente rilevato come, in ragione della ingiustificata disposizione di beni strumentali da parte di una società non più dinamica, senza corresponsione di alcun prezzo, costituisse un indice chiaro di fraudolenza, nel senso che l'imputata si fosse prefigurata la probabile idoneità della sua condotta a incidere negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori.

Gli .. argomenti spesi dalla sentenza impugnata sono conformi all'insegnamento di questa Corte secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione dai causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); oggetto del reato, in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367).

In relazione a tali fatti - diversi da quelli di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti per i quali, invece, è richiesto lo scopo di recare pregiudizio ai creditori e, dunque, il dolo specifico - sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione.

La versione alternativa dei fatti che il ricorrente pretende di accreditare fonda su argomenti sostanzialmente assertivi, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito, e che ora si vorrebbe nuovamente sottoporre all'esame di questa Corte, sotto la prospettiva della esistenza di un vizio motivazionale.

Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento.

2. Del pari infondato il secondo motivo, che afferisce alla bancarotta documentale, giacchè la sentenza impugnata ha evidenziato che l'imputata, pur essendosi impegnata a farlo, di fatto non aveva provveduto alla consegna di tutte le scritture contabili obbligatorie della società, così da consentire l'agevole ricostruzione dell'andamento societarie.

Dal canto suo, il curatore fallimentare aveva chiaramente precisato in udienza che la documentazione contabile era "assolutamente carente ed incompleta" e che, "non sono stati consegnati libri contabili e sociali obbligatori".

La Corte territoriale ha quindi tratto del tutto ragionevolmente, dalla condotta tenuta dall'imputato, elementi sintomatici della rappresentazione della impossibilità della ricostruzione dei movimenti economici della società, così da non far emergere rendendo di fatto impossibile eventuali distrazioni, dissipazioni, pagamenti ingiustificati effettuati dalla società.

Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha tratto il dolo generico della fattispecie "generale" in questione, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.( Sez. 5 - , n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910).3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Cossì deciso in Roma, addì 11 luglio 2023 Il Crisi9liere relatore Ma r:ia2Teresa nté [OSCURATO:PERSONA] rdo abe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e insiste per léaccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole - nella sua qualità di amministratore unico e socio unico della società Crivaro s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 03 aprile 2014 - di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere distratto a proprio vantaggio, e in danno dei creditori, sette veicoli pesanti concessi in leasing, stipulando, senza accettazione della società concedente, contratti di noleggio in favore di altra società riconducibile alla ricorrente ( in quanto amministrata dalla figlia) e all'epoca non ancora attiva, la quale ometteva di pagare il canone, peraltro sottostimato, nonché per avere tenuto i libri e le altre scritture contabili della società in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, assistito dai difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si affidano a due motivi, denunciando erronea applicazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione. 2.1. Con una prima censura, sostengono che non sarebbero stati individuati, dalla Corte di appello, indici di fraudolenza della condotta distrattiva, finalizzata, nell'ottica difensiva, a risanare la società recuperando somme dal noleggio dei veicoli. 2.2. D'altro canto, con riguardo alla bancarotta documentale, si osserva che la ricorrente aveva consegnato al curatore in data 2 maggio 2014 tutta la documentazione di cui aveva la disponibilità, di cui era tenutario il consulente della società, che, tuttavia, non venne contattato dal curatore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto che, nella sentenza impugnata, è contenuta una chiara descrizione della condotta distrattiva, essendo stato precisato che gli autocarri appartenenti alla società fallita sono stati sublocati dall'imputata ad altra società, riconducibile comunque alla famiglia Crivaro-Olivo, ad un canone inferiore a quello di mercato e, soprattutto, "mai versato", anche perché "la nuova società era ancora inattiva nel momento in cui veniva siglato il contratto che consentiva di far fuoriuscire i beni dalla disponibilità di fatto della società fallita". 1.1. Corretto anche lo scrutinio dell'elemento psicologico del reato. A tal fine la sentenza impugnata ha annotato come il trasferimento di tutti i beni mobili ad altra società, peraltro ancora inattiva, fosse avvenuto a ridosso del momento in cui la società stava cessando l'attività. La Corte d'appello, dunque, acclarata la materialità del fatto, correlata alla estromissione dal patrimonio sociale dei beni ricevuti in leasing, ha motivatamente rilevato come, in ragione della ingiustificata disposizione di beni strumentali da parte di una società non più dinamica, senza corresponsione di alcun prezzo, costituisse un indice chiaro di fraudolenza, nel senso che l'imputata si fosse prefigurata la probabile idoneità della sua condotta a incidere negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori. Gli .. argomenti spesi dalla sentenza impugnata sono conformi all'insegnamento di questa Corte secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione dai causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); oggetto del reato, in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). In relazione a tali fatti - diversi da quelli di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti per i quali, invece, è richiesto lo scopo di recare pregiudizio ai creditori e, dunque, il dolo specifico - sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione. La versione alternativa dei fatti che il ricorrente pretende di accreditare fonda su argomenti sostanzialmente assertivi, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito, e che ora si vorrebbe nuovamente sottoporre all'esame di questa Corte, sotto la prospettiva della esistenza di un vizio motivazionale. Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento. 2. Del pari infondato il secondo motivo, che afferisce alla bancarotta documentale, giacchè la sentenza impugnata ha evidenziato che l'imputata, pur essendosi impegnata a farlo, di fatto non aveva provveduto alla consegna di tutte le scritture contabili obbligatorie della società, così da consentire l'agevole ricostruzione dell'andamento societarie. Dal canto suo, il curatore fallimentare aveva chiaramente precisato in udienza che la documentazione contabile era "assolutamente carente ed incompleta" e che, "non sono stati consegnati libri contabili e sociali obbligatori". La Corte territoriale ha quindi tratto del tutto ragionevolmente, dalla condotta tenuta dall'imputato, elementi sintomatici della rappresentazione della impossibilità della ricostruzione dei movimenti economici della società, così da non far emergere rendendo di fatto impossibile eventuali distrazioni, dissipazioni, pagamenti ingiustificati effettuati dalla società. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha tratto il dolo generico della fattispecie "generale" in questione, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.( Sez. 5 - , n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910).3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Cossì deciso in Roma, addì 11 luglio 2023 Il Crisi9liere relatore Ma r:ia2Teresa nté [OSCURATO:PERSONA] rdo abe
Sentenza Cassazione n. 41123/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris