Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16542/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA Sulla richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nell'ambito del proc. Pen. N. 10120/2016 pendente dinanzi al Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della richiesta; letta la memoria del difensore dell'istante, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento della richiesta di rimessione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con richiesta del [OSCURATO:DATA_NASCITA], BONURA Salvatore propone istanza di rimessione del processo pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Palermo per il reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., a lui ascritto in concorso.

A sostegno dell'istanza, il BONURA deduc:e l'esistenza di una "lobby di soggetti appartenenti alla giurisdizione di Palermo e di Caltanissetta di favoreggiamento verso la P.A. di Ustica", volta a "favorire la locupletazione di un immobile da parte della P.A. a danno del cittadino proprietario".

Si rappresenta l'esistenza di gravi violazioni ad opera di vari soggetti appartenenti alla giurisdizione, come comprovato dalla inesistenza della sentenza di primo grado (sfavorevole al ricorrente) dichiarata dalla Corte d'Appello civile, e l'intervenuta archiviazione in un procedimento in cui il ricorrente era persona offesa, scritta prima della sua formale convocazione.

Il ricorrente illustra una serie di vicende relative alla titolarità dell'albergo "[OSCURATO:PERSONA]" di Ustica (rivendicata dal BONURA insieme ai fratelli), connotate da "errori civili e penah inescusabili" commessi da esponenti della "criminalità del giudiziario" oltre che da appartenenti all'amministrazione.

In tale contesto, ad avviso del ricorrente sussistono gravi situazioni locali legittimanti la richiesta di rimessione per legittimo sospetto.

2. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità della richiesta, ritenendo non sufficientemente indicate le gravi situazioni locali legittimanti l'istanza di rimessione.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del BONURA illustra la richiesta di rimessione ed insiste per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La richiesta di rimessione (che fa seguito ad altra analoga iniziativa del BONURA, proposta nell'ambito del medesimo procedimento e definita da questa Sezione con declaratoria di inammissibilità n. 37951 del 30/04/2019, tra l'altro per la mancata illustrazione delle accuse mosse a suo carico) è inammissibile.

2. Secondo un indirizzo interpretativo espresso da questa Suprema Corte in termini del tutto consolidati, «l'istituto della rimessione del processo, costituendo deroga alla competenza per territorio determinata dal sospetto di condizionamenti del giudice in ordine alla sua imparzialità, pregiudicata da situazioni locali gravi, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, è regolato da norme che postulano una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per cui II pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comnna dell'art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante» (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep 2015, Sigmund, Rv. 262278 - 01).

Con specifico riferimento alla individuazione delle "grave situazione locale", si è poi ulteriormente precisato che per quest'ultima «deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnorrnità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà ch determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa» (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116 - 01).

Sotto altro profilo, si è inteso altresì porre in evidenza che «i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del P.M. e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale» (Sez. 6, ord. n. 15741 del 28/03/2013, Conte, Rv. 255844 - 01).

3. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, non può che rilevarsi - come già sottolineato nella requisitoria del P.G. - la mancanza di sufficienti indicazioni, da parte del richiedente, in ordine alle gravi situazioni locali, esterne alle dinamiche processuali, il cui accertamento è indispensabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 segg. cod. proc. pen. anche per la successiva ma altrettanto necessaria verifica in ordine al nesso causale, che deve sussistere tra tali situazioni e le vicende giudiziarie oggetto del processo di cui si chiede la rimessione.

Il ricorrente si limita invece a prospettare in termini del tutto vaghi l'esistenza di una "lobby di soggetti appartenenti alla giurisdizione di Palermo e Caltanissetta di favoreggiamento verso la P.A. di Ustica", asseritamente dedita alla sistematica violazione di norme e provvedimenti giudiziari "per favorire la locupletazione di un immobile da parte di una P.A. a danno del cittadino".

Le varie circostanze segnalate attengono, in effetti, a segmenti di una più complessa vicenda giudiziaria concernente una unità alberghiera sita in Ustica, che vede il ricorrente (attualmente imputato dei reati di cui agli artt. 110, 633, 639-bis cod. pen.) impegnato su fronti civili e penali nel rivendicare la titolarità della struttura, contrastando le prospettazioni e le pretese della locale amministrazione da lui ritenute palesemente infondate.

Nessuna indicazione, in altri termini, viene offerta in termini di apprezzabile concretezza quanto alle gravi situazioni locali esterne alle vicende processuali che, alla luce di quanto in precedenza esposto, non solo costituiscono un presupposto ineliminabile per l'operatività della rimessione, ma devono anzi assumere connotazioni di abnormità e consistenza tali da determinare un legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice; né, tanto meno, Vistante ha chiarito in quale contesto, e per quali ragioni, la lobby ipotizzata non avrebbe comunque impedito l'emissione di importanti decisioni totalmente favorevoli alla sua posizione (cfr. la sentenza di integrale riforma della decisione di primo grado del 14/06/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo e richiamata a pag. 10; ovvero il decreto del Tribunale di Palermo - Sez.

Fallimentare, citato a pag. 13).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione, e la condanna del BONURA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 02 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] reiéstensore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sulla richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nell'ambito del proc. Pen. N. 10120/2016 pendente dinanzi al Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della richiesta; letta la memoria del difensore dell'istante, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento della richiesta di rimessione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con richiesta del [OSCURATO:DATA_NASCITA], BONURA Salvatore propone istanza di rimessione del processo pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Palermo per il reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., a lui ascritto in concorso. A sostegno dell'istanza, il BONURA deduc:e l'esistenza di una "lobby di soggetti appartenenti alla giurisdizione di Palermo e di Caltanissetta di favoreggiamento verso la P.A. di Ustica", volta a "favorire la locupletazione di un immobile da parte della P.A. a danno del cittadino proprietario". Si rappresenta l'esistenza di gravi violazioni ad opera di vari soggetti appartenenti alla giurisdizione, come comprovato dalla inesistenza della sentenza di primo grado (sfavorevole al ricorrente) dichiarata dalla Corte d'Appello civile, e l'intervenuta archiviazione in un procedimento in cui il ricorrente era persona offesa, scritta prima della sua formale convocazione. Il ricorrente illustra una serie di vicende relative alla titolarità dell'albergo "[OSCURATO:PERSONA]" di Ustica (rivendicata dal BONURA insieme ai fratelli), connotate da "errori civili e penah inescusabili" commessi da esponenti della "criminalità del giudiziario" oltre che da appartenenti all'amministrazione. In tale contesto, ad avviso del ricorrente sussistono gravi situazioni locali legittimanti la richiesta di rimessione per legittimo sospetto. 2. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità della richiesta, ritenendo non sufficientemente indicate le gravi situazioni locali legittimanti l'istanza di rimessione. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del BONURA illustra la richiesta di rimessione ed insiste per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La richiesta di rimessione (che fa seguito ad altra analoga iniziativa del BONURA, proposta nell'ambito del medesimo procedimento e definita da questa Sezione con declaratoria di inammissibilità n. 37951 del 30/04/2019, tra l'altro per la mancata illustrazione delle accuse mosse a suo carico) è inammissibile. 2. Secondo un indirizzo interpretativo espresso da questa Suprema Corte in termini del tutto consolidati, «l'istituto della rimessione del processo, costituendo deroga alla competenza per territorio determinata dal sospetto di condizionamenti del giudice in ordine alla sua imparzialità, pregiudicata da situazioni locali gravi, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, è regolato da norme che postulano una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per cui II pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comnna dell'art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante» (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep 2015, Sigmund, Rv. 262278 - 01). Con specifico riferimento alla individuazione delle "grave situazione locale", si è poi ulteriormente precisato che per quest'ultima «deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnorrnità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà ch determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa» (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116 - 01). Sotto altro profilo, si è inteso altresì porre in evidenza che «i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del P.M. e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale» (Sez. 6, ord. n. 15741 del 28/03/2013, Conte, Rv. 255844 - 01). 3. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, non può che rilevarsi - come già sottolineato nella requisitoria del P.G. - la mancanza di sufficienti indicazioni, da parte del richiedente, in ordine alle gravi situazioni locali, esterne alle dinamiche processuali, il cui accertamento è indispensabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 segg. cod. proc. pen. anche per la successiva ma altrettanto necessaria verifica in ordine al nesso causale, che deve sussistere tra tali situazioni e le vicende giudiziarie oggetto del processo di cui si chiede la rimessione. Il ricorrente si limita invece a prospettare in termini del tutto vaghi l'esistenza di una "lobby di soggetti appartenenti alla giurisdizione di Palermo e Caltanissetta di favoreggiamento verso la P.A. di Ustica", asseritamente dedita alla sistematica violazione di norme e provvedimenti giudiziari "per favorire la locupletazione di un immobile da parte di una P.A. a danno del cittadino". Le varie circostanze segnalate attengono, in effetti, a segmenti di una più complessa vicenda giudiziaria concernente una unità alberghiera sita in Ustica, che vede il ricorrente (attualmente imputato dei reati di cui agli artt. 110, 633, 639-bis cod. pen.) impegnato su fronti civili e penali nel rivendicare la titolarità della struttura, contrastando le prospettazioni e le pretese della locale amministrazione da lui ritenute palesemente infondate. Nessuna indicazione, in altri termini, viene offerta in termini di apprezzabile concretezza quanto alle gravi situazioni locali esterne alle vicende processuali che, alla luce di quanto in precedenza esposto, non solo costituiscono un presupposto ineliminabile per l'operatività della rimessione, ma devono anzi assumere connotazioni di abnormità e consistenza tali da determinare un legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice; né, tanto meno, Vistante ha chiarito in quale contesto, e per quali ragioni, la lobby ipotizzata non avrebbe comunque impedito l'emissione di importanti decisioni totalmente favorevoli alla sua posizione (cfr. la sentenza di integrale riforma della decisione di primo grado del 14/06/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo e richiamata a pag. 10; ovvero il decreto del Tribunale di Palermo - Sez. Fallimentare, citato a pag. 13). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione, e la condanna del BONURA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] reiéstensore i
Sentenza Cassazione n. 16542/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris