CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23111/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la continuazione tra due reati di furto indicati nel gruppo B) e ha rigettato l'analoga richiesta in relazione ai reati indicati nei gruppi A (sette condanne per art. 9 L. 1423/196 e altro) e C (quattro condanne per il reato di riciclaggio e altro); Rilevato che con il ricorso e con la memoria depositata il 27/12/2223 si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione,evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la richiesta sarebbe fondata su nuovi elementi che dimostrerebbero che le violazioni per ognuno dei due gruppi sarebbero omogenee e le condotte determinate dalla stessa ideazione criminosa; Rilevato che il provvedimento impugnato, evidenziato che la richiesta era in parte inammissibile in quanto reiterativa di una analoga e precedente richiesta, ha adeguatamente motivato quanto all'assenza di una connessione tra i reati di cui al gruppo A e all'assenza anche solo della contiguità temporale per i reati di cui al gruppo C (pag. 6 dell'ordinanza impugnata), dando così conto della corretta applicazione dei principi di cui alle Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.