CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15647/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
04/02/1970avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte d'appello di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte diappello di Bologna.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 1 ottobre 2024, la Cortedi Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, hadichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e DavideCorticelli in ordine ai reati di cui agli artt. 218, e 219, comma 2, n.) Legge fall. e217,comma 1, n. 4 e 219, comma 2 n.1 Legge fall. (ascritta ai capi 2 e 3) inquanto estinti per intervenuta prescrizione e rideterminato la pena inflitta inrelazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.Gli imputati sono stati condannati per avere nella qualità di amministratori didiritto della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita nel luglio 2015, distrattobeni strumentali e rimanenze di magazzino per un valore superiore ad euro338.983, attraverso la costituzione ad hoc di una società, ME COSTRUZIONIs.r.l., con la quale stipulavano un contratto di affitto di ramo di azienda, pochimesi prima del fallimento, ritenuto simulato in relazione a plurimi indici difraudolenza, individuati, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito,nell’essere stato il contratto stipulato in un periodo di conclamato dissesto dellasocietà fallita, senza previsione di alcuna garanzia per l'eventuale inadempienzacontrattuale e pattuizione di anticipi sul corrispettivo, oltre che per la mancataspecifica indicazione dei beni strumentali, ricompresi dalle parti nell’oggetto delcontratto di affitto. Particolare rilievo era, altresì, dato al contenuto di una mailinviata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto dellasocietà affittuaria, successiva alla stipula del contratto, con la quale il mittenterichiedeva la prestazione di garanzie per rendere l'operazione” più credibile” difronte agli istituti bancari.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del suodifensore.2.1. Con unico motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancatavalutazione della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bologna, neiconfronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicatiseparatamente in qualità di amministratori di fatto e di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]., ai quali era stata contestata la medesima bancarotta distrattivain qualità di concorrenti estranei, oggetto di produzione documentale effettuatadallo stesso Procuratore generale in sede di conclusioni nel giudizio di appello.Deduce, peraltro, che: lo stesso curatore aveva rilevato che l'affitto di azienda,intervenuto fra la società fallita e la società [OSCURATO:PERSONA], era stato finalizzatoalla salvaguardia delle risorse aziendali; non vi sarebbe prova del caratterefraudolento dell'operazione, mancando indizi di rapporti tra i suddetti [OSCURATO:PERSONA] eRossi e gli imputati; il mancato pagamento del canone di locazione deve esserecollegato all'esistenza di uno sfratto esecutivo dai locali; il contratto di affittoavrebbe avuto esecuzione tanto che alcuni dipendenti della società fallita sono inrealtà effettivamente passati alle dipendenze della società affittuaria; la mail del19 dicembre 2014, ritenuta in sentenza dimostrativa della natura simulata dalcontratto, doveva in realtà essere contestualizzata e riferita esclusivamente airapporti con le banche che richiedevano rassicurazioni.3.Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma del suo difensore.3.1. Con unico motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancatavalutazione della suindicata sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale diBologna, definitiva in data 11 Marzo 2023, in favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] eRossi, richiamata anche dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA].Deduce la fallacia degli argomenti richiamati dalla Corte di appello perdesumere la natura fraudolenta e distrattiva del contratto di affitto di aziendastipulato tra la società fallita e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenuto fruttodi una concertazione posta in essere fra tutti gli imputati, compresi [OSCURATO:PERSONA] eRossi; tale ricostruzione sarebbe incompatibile con gli sviluppi argomentativi dellasentenza assolutoria emessa in favore dei coimputati, così da rendere possibile laprospettazione di un contrasto fra giudicati, nell’ipotesi di rigetto del ricorso.4. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati.1.Gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale per avere distratto beni strumentali e rimanenze dimagazzino della società fallita, iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2014 per unvalore complessivo superiore ad euro 300.000. Secondo la prospettazioneaccusatoria, condivisa dai giudici di merito, la distrazione sarebbe stata attuataed altra società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di nuova costituzione e riconducibile aRoberto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il contratto è stato ritenuto simulato in quantomai posto in esecuzione e sulla scorta di una serie di indici di fraudolenza ricondottial fatto che la sua stipulazione è avvenuta quando ormai il dissesto della societàfallita era conclamato; è stata, altresì, valorizzata la mancata previsione digaranzie ed il contenuto di una mail inviata dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], con la qualeil primo sollecitava la prestazione di garanzie al fine di rendere l'operazione” piùcredibile”.I giudici di merito, inoltre, hanno ritenuto sussistenti elementi oggettivi adimostrazione della distrazione dei beni evidenziando: che il curatore fallimentare,effettuato un tentativo di accesso presso i locali della fallita nel luglio 2015, avevaconstatato dall'esterno la totale assenza di beni strumentali e di giacenze dimagazzino; che il contratto di affitto di azienda, ancorchè avesse ad oggetto anchei beni strumentali, non conteneva alcuna dettagliata indicazione degli stessi beni,;che, in data 24 settembre 2015, era stata presentata dagli imputati una denunciaper furto e appropriazione indebita dei beni aziendali; che tale denuncia dovevaritenersi strumentale in quanto presentata a distanza di sei mesi dal primo omessopagamento del canone pattuito, da parte della società ME costruzioni, al solo scopodi fare apparire gli odierni imputati estranei alla distrazione dei beni aziendali.2. Nei confronti degli originali coimputati, i suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicaticon rito abbreviato, risulta emessa sentenza assolutoria sul presupposto dellamancanza di consapevolezza da parte dei medesimi dello stato di decozione dellasocietà e mancanza di prova della loro volontà di essersi prestati ad unanegoziazione simulata e concertata con gli odierni ricorrenti, in funzione delladistrazione del patrimonio della società fallita.Nella medesima sentenza assolutoria, inoltre, è stato evidenziata l’insussistenzadi prova che i beni strumentali della società fallita siano mai effettivamente passatiin capo alla società [OSCURATO:PERSONA], e dunque entrati nella disponibilità deisuddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.Ciò posto, è fondata la doglianza difensiva comune ai ricorrenti, secondo cuil’omessa considerazione della suindicata sentenza assolutoria, e delle relativeargomentazioni ivi sviluppate, si è tradotto in una carenza motivazionale dellasentenza impugnata censurabile in questa sede.Pur risultando la sentenza assolutoria invocata dalle difese fondata su ragioniessenzialmente riferibili alla posizione dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nonsuscettibili di estensione automatica anche agli odierni imputati, al tempo stessonon deve dubitarsi che l'omessa considerazione della suddetta sentenza si siatradotta in una carenza motivazionale, in un vulnus alla completezza, univocità erazionalità del costrutto argomentativo dei giudici di merito.Invero, la Corte di appello, come anche il Tribunale, ha condiviso integralmentela prospettazione accusatoria secondo cui la tesi enunciata nell’editto accusatoriosecondo cui la distrazione sarebbe stata attuata attraverso «la costituzione ad hocdella società cartiera ME costruzioni s.r.l.» e la «successiva stipulazione di uncontratto di affitto di ramo d’azienda tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].,concluso il 10.12.2014, contratto simulato e nei fatti mai eseguito» avente adoggetto anche i beni strumentali, non rinvenuti dal curatore e su cui è incentratol'addebito distrattivo.I giudici di merito – nel ricostruire le modalità di commissione della distrazione-hanno individuato il focus della stessa negli indici di fraudolenza del suindicatocontratto di cessione e nella sussistenza di una concertata simulazione delcontratto di affitto, invece esclusa dalla suindicata sentenza assolutoria, senzaneppure prendere in esame il contenuto della memoria della stessa accusa (cheaveva chiesto difatti l’assoluzione degli imputati) e confrontarsi con il tenore delleragioni poste, nel parallelo procedimento penale, a fondamento del verdettoassolutorioIl ragionamento compiuto risulta, pertanto, incompleto in quanto incentrato su undato sconfessato dalla sentenza assolutoria.Si impone, pertanto, un rinvio per un nuovo giudizio al fine di stabilire sela responsabilità degli imputati per la condotta distrattiva contestata sia comunqueconfigurabile a prescindere dall’apporto concausale dei suindicati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],tenuto conto anche dei diversi elementi probatori acquisiti - e di cui si dà pureconto, nella sentenza impugnata, sia pure in modo marginale- rappresentati dalmancato rinvenimento dei beni e dalla ritenuta natura strumentale della denunciadi furto presentata dagli odierni imputati in epoca successiva alla stipula delcontratto di affitto.4.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Bologna.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]