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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39472/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il novembre 2020 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del 22 gennaio 2015 del Tribunale di Lecce, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno mesi uno di reclusione e undicimila euro di multa, unitamente alle sanzioni accessorie impeditive e agli ulteriori obblighi di comparizione colà previsti, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 6, comma 2 e 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale per carenza dell'elemento psicologico, atteso che le trasgressioni si erano verificate in date (22 dicembre e 6 gennaio) in cui solitamente i campionati di calcio osservano un periodo di sospensione.

La condotta del ricorrente doveva altresì considerarsi non punibile attesa la tenuità del fatto.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha osservato che la misura interdittiva aveva la precipua finalità di evitare che l'interessato si rendesse responsabile di fatti costituenti reato e di prevenire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Al contrario il Fersini si era limitato, nelle due richiamate date, solamente alla mancata presentazione alla firma, mentre la previsione dell'obbligo di presentazione all'Ufficio di Polizia aveva carattere accessorio e strumentale.

2.3. Col terzo motivo infine è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche anche per moderare gli eccessi sanzionatori della pena, laddove la Corte territoriale si era limitata ad un generico accenno al comportamento processuale e ai trascorsi penali del prevenuto, mentre andava in ogni caso esclusa la recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione al primo profilo di censura, è nozione risalente che, ai fini della validità del provvedimento con cui il Questore vieta l'accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive e invita il destinatario a presentarsi all'autorità di P.S., non è necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate, essendo sufficiente che queste ultime siano determinabili, sulla base di elementi di identificazione forniti nel provvedimento, in modo certo dal destinatario che ha l'onere di tenersi informato sul punto (Sez. 3, n. 7948 del 03/11/2016, dep. 2017, Morelli, Rv. 269318; cfr. altresì Sez. 3, n. 40177 del 06/10/2010, Ciampi, Rv. 248573, secondo cui invero il reato di violazione dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia contestualmente allo svolgimento di manifestazioni sportive non presuppone che il relativo provvedimento del Questore indichi specificamente le date di espletamento di detti incontri, essendo onere del destinatario informarsi sulla concreta epoca di svolgimento di dette competizioni).

Ciò posto, a nulla quindi rileva che le partite di calcio si siano svolte a cavallo del periodo natalizio, ben potendo il ricorrente informarsi dello svolgimento di dette manifestazioni sportive (né il ricorrente ha mai allegato al riguardo alcun vizio del provvedimento del Questore, quanto all'individuazione degli eventi agonistici cui ricollegare l'obbligo di presentazione al Commissariato).

3.1.1. In relazione poi all'invocata applicazione della speciale causa di particolare tenuità, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore - come in specie - alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913).

In proposito, la sentenza impugnata non reca alcuna indicazione in tal senso, né il ricorrente ha mai dedotto uno scorretto riepilogo dei motivi di gravame, ovvero delle istanze successive, da parte della Corte territoriale.

3.2. In ordine al secondo motivo di doglianza, quanto alla natura del reato contestato all'odierno ricorrente, la prescrizione, prevista dall'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, di comparire davanti all'autorità di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, pur se funzionalmente collegata ad assicurare l'osservanza del divieto di partecipazione a dette manifestazioni, è strutturalmente autonoma da esso, per cui la sua violazione costituisce reato anche nel caso in cui il contravventore non abbia partecipato alla manifestazione cui il divieto si riferiva (Sez. 1, n. 6031 del 30/03/2000, Fusiello, Rv. 216035; Sez. 3, n. 6253 del 02/02/2011, Ciampi, Rv. 249543; cfr. Sez. 3, n. 777 del 04/04/2017, dep. 2018, lemma, Rv. 271864).

Ciò posto, non vi è invero questione circa l'avvenuto inadempimento della prescrizione imposta, Né d'altronde può esservi alcun margine di discrezionalità, a fronte del tenore inequivoco delle diverse prescrizioni di cui si compone il DASPO da cui scaturisce il reato, nell'individuazione del contenuto dell'obbligo di presentazione del provvedimento del Questore, la cui convalida ha definitivamente precluso la rilevabilità di prescrizioni impositive non funzionalmente correlate a quelle di natura interdittiva relative all'accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni sportive.

3.3. Per quanto concerne il terzo motivo di censura, esso appare parimenti manifestamente infondato.

3.3.1. In primo luogo, contrariamente ai rilievi del ricorrente, la sentenza impugnata non accenna mai all'eventuale applicazione della recidiva, neppure contestata.

3.3.2. In relazione poi alle invocate attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

In particolare, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440).

3.3.3. In proposito la Corte territoriale - applicando correttamente i principi - ha appunto dato conto del negativo giudizio di personalità espresso dal Tribunale in virtù dei precedenti penali dell'imputato, peraltro osservando al contempo che il primo Giudice aveva parimenti rilevato che non sussistevano elementi favorevoli suscettibili di positiva valutazione al riguardo.

Né, per completezza, la sentenza impugnata ha mai fatto riferimento - come intenderebbe invece il ricorrente, che in definitiva non si è in realtà confrontato col percorso argomentativo della Corte territoriale - a comportamenti processuali in sé ostativi.

4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il novembre 2020 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del 22 gennaio 2015 del Tribunale di Lecce, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno mesi uno di reclusione e undicimila euro di multa, unitamente alle sanzioni accessorie impeditive e agli ulteriori obblighi di comparizione colà previsti, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 6, comma 2 e 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale per carenza dell'elemento psicologico, atteso che le trasgressioni si erano verificate in date (22 dicembre e 6 gennaio) in cui solitamente i campionati di calcio osservano un periodo di sospensione. La condotta del ricorrente doveva altresì considerarsi non punibile attesa la tenuità del fatto. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha osservato che la misura interdittiva aveva la precipua finalità di evitare che l'interessato si rendesse responsabile di fatti costituenti reato e di prevenire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Al contrario il Fersini si era limitato, nelle due richiamate date, solamente alla mancata presentazione alla firma, mentre la previsione dell'obbligo di presentazione all'Ufficio di Polizia aveva carattere accessorio e strumentale. 2.3. Col terzo motivo infine è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche anche per moderare gli eccessi sanzionatori della pena, laddove la Corte territoriale si era limitata ad un generico accenno al comportamento processuale e ai trascorsi penali del prevenuto, mentre andava in ogni caso esclusa la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al primo profilo di censura, è nozione risalente che, ai fini della validità del provvedimento con cui il Questore vieta l'accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive e invita il destinatario a presentarsi all'autorità di P.S., non è necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate, essendo sufficiente che queste ultime siano determinabili, sulla base di elementi di identificazione forniti nel provvedimento, in modo certo dal destinatario che ha l'onere di tenersi informato sul punto (Sez. 3, n. 7948 del 03/11/2016, dep. 2017, Morelli, Rv. 269318; cfr. altresì Sez. 3, n. 40177 del 06/10/2010, Ciampi, Rv. 248573, secondo cui invero il reato di violazione dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia contestualmente allo svolgimento di manifestazioni sportive non presuppone che il relativo provvedimento del Questore indichi specificamente le date di espletamento di detti incontri, essendo onere del destinatario informarsi sulla concreta epoca di svolgimento di dette competizioni). Ciò posto, a nulla quindi rileva che le partite di calcio si siano svolte a cavallo del periodo natalizio, ben potendo il ricorrente informarsi dello svolgimento di dette manifestazioni sportive (né il ricorrente ha mai allegato al riguardo alcun vizio del provvedimento del Questore, quanto all'individuazione degli eventi agonistici cui ricollegare l'obbligo di presentazione al Commissariato). 3.1.1. In relazione poi all'invocata applicazione della speciale causa di particolare tenuità, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore - come in specie - alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913). In proposito, la sentenza impugnata non reca alcuna indicazione in tal senso, né il ricorrente ha mai dedotto uno scorretto riepilogo dei motivi di gravame, ovvero delle istanze successive, da parte della Corte territoriale. 3.2. In ordine al secondo motivo di doglianza, quanto alla natura del reato contestato all'odierno ricorrente, la prescrizione, prevista dall'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, di comparire davanti all'autorità di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, pur se funzionalmente collegata ad assicurare l'osservanza del divieto di partecipazione a dette manifestazioni, è strutturalmente autonoma da esso, per cui la sua violazione costituisce reato anche nel caso in cui il contravventore non abbia partecipato alla manifestazione cui il divieto si riferiva (Sez. 1, n. 6031 del 30/03/2000, Fusiello, Rv. 216035; Sez. 3, n. 6253 del 02/02/2011, Ciampi, Rv. 249543; cfr. Sez. 3, n. 777 del 04/04/2017, dep. 2018, lemma, Rv. 271864). Ciò posto, non vi è invero questione circa l'avvenuto inadempimento della prescrizione imposta, Né d'altronde può esservi alcun margine di discrezionalità, a fronte del tenore inequivoco delle diverse prescrizioni di cui si compone il DASPO da cui scaturisce il reato, nell'individuazione del contenuto dell'obbligo di presentazione del provvedimento del Questore, la cui convalida ha definitivamente precluso la rilevabilità di prescrizioni impositive non funzionalmente correlate a quelle di natura interdittiva relative all'accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni sportive. 3.3. Per quanto concerne il terzo motivo di censura, esso appare parimenti manifestamente infondato. 3.3.1. In primo luogo, contrariamente ai rilievi del ricorrente, la sentenza impugnata non accenna mai all'eventuale applicazione della recidiva, neppure contestata. 3.3.2. In relazione poi alle invocate attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440). 3.3.3. In proposito la Corte territoriale - applicando correttamente i principi - ha appunto dato conto del negativo giudizio di personalità espresso dal Tribunale in virtù dei precedenti penali dell'imputato, peraltro osservando al contempo che il primo Giudice aveva parimenti rilevato che non sussistevano elementi favorevoli suscettibili di positiva valutazione al riguardo. Né, per completezza, la sentenza impugnata ha mai fatto riferimento - come intenderebbe invece il ricorrente, che in definitiva non si è in realtà confrontato col percorso argomentativo della Corte territoriale - a comportamenti processuali in sé ostativi. 4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro
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