CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 14761/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza n.4939/2022 emessa nei confronti dell'odierno ricorrente dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e di quella n. 10613/2024 della Corte di appello di Napoli per l'omessa notifica dell'estratto contumaciale nei suoi confronti, osservando che il relativo procedimento è sorto dopo l'entrata in vigore della legge n.67/2014 e la promulgazione della legge n.118/2014 dato che il decreto di citazione a giudizio risale al 13 dicembre 2018 (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 3, n. 2937 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281008 - 01); Rilevato, altresì, che la questione della mancata traduzione degli atti non risulta essere stato oggetto della richiesta al giudice dell'esecuzione e che l'odierno ricorrente nemmeno lo deduce in modo specifico, con la conseguente inammissibilità della relativa censura; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M