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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 45745/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06HVMHL), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8 novembre 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto in violazione della disciplina dei termini per impugnare; Ritenuto che la Corte di appello di Roma, con sentenza letta alle parti all'udienza dell'8 novembre 2022, ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria di Cipro in virtù di un mandato di arresto processuale emesso in data 9 febbraio 2022 dal Tribunale Distrettuale di Nicosia per i reati di associazione per delinquere, furto aggravato, furto in abitazione, furto con scasso e detenzione illegale di armi; Rilevato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Gerliani ha presentato ricorso avverso tale sentenza in data 16 novembre 2022 e ne ha chiesto l'annullamento; Considerato che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto tardivo; Rilevato, infatti, che il primo comma dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 espressamente sancisce che «contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06HVMHL), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8 novembre 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto in violazione della disciplina dei termini per impugnare; Ritenuto che la Corte di appello di Roma, con sentenza letta alle parti all'udienza dell'8 novembre 2022, ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria di Cipro in virtù di un mandato di arresto processuale emesso in data 9 febbraio 2022 dal Tribunale Distrettuale di Nicosia per i reati di associazione per delinquere, furto aggravato, furto in abitazione, furto con scasso e detenzione illegale di armi; Rilevato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Gerliani ha presentato ricorso avverso tale sentenza in data 16 novembre 2022 e ne ha chiesto l'annullamento; Considerato che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto tardivo; Rilevato, infatti, che il primo comma dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 espressamente sancisce che «contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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