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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 08570/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 19448-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - 2022 contro 332 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/02/2016 R.G.N. 1443/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 19448/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n.129 del 2016, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritte le somme pretese dall'INPS, a titolo di oneri posti a carico del datore di lavoro per il collocamento in mobilità lunga di alcuni lavoratori, e fondata la domanda di restituzione all'INPS delle somme versate a titolo di indennità di mobilità, nei limiti della prescrizione quinquennale;

2. la Corte di merito riteneva fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla società, in considerazione della coincidente natura della contribuzione figurativa con la contribuzione obbligatoria, rientrante, pertanto, nel disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un'obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all'Inps che l'ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell'art. 2948, n. 4, cod.civ.;

3. avverso la sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

4. con il primo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv. in L. n. 176 del 1998; L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, l'INPS pone il quesito in ordine alla natura delle somme necessarie a ristorare l'Inps della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori in mobilità lunga e posti a carico delle imprese, se cioè siano contributi previdenziali, assumendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro costituiscono il ristoro del costo economico che l'ordinamento ha sopportato per riconoscere al lavoratore la tutela contributiva di tipo figurativo conseguendone l'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale;5. con il secondo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv. in L. n. 148 del 1998 e dell'art. 2948 c.c., n. 4 e ponendo il quesito in ordine all'inquadramento delle somme necessarie a ristorare l'Inps del pagamento della prestazione di mobilità lunga nel novero delle somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve, si censura la sentenza che richiama il D.L. n. 129 del 1997, art. 3, comma 5, conv. in L. n. 229 del 1997, secondo cui gli importi sono da pagarsi "alla fine di ciascuno anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto" che considera norma a valenza generale;

6. il ricorso è infondato in continuità con numerosi precedenti di questa Corte (fra tante, da ultimo, in riferimento alla pretesa azionata nei confronti della medesima società, Cass. n. 10877 del 2021);

7. va confermato il principio secondo cui il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett.

B (cfr. Cass. nn.14066, 14067, 10876, 10877 del 2021; Cass. n. 399 del 2020, Cass. nn. 28605, 672 del 2018);

8. quanto alla denominazione di "onere" data dal legislatore alle somme dovute dal datore di lavoro all'ente previdenziale, si è già rilevato che le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa;

9. le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

10. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso nella Adunanza camerale del 27 gennaio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19448-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - 2022 contro 332 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/02/2016 R.G.N. 1443/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19448/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.129 del 2016, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritte le somme pretese dall'INPS, a titolo di oneri posti a carico del datore di lavoro per il collocamento in mobilità lunga di alcuni lavoratori, e fondata la domanda di restituzione all'INPS delle somme versate a titolo di indennità di mobilità, nei limiti della prescrizione quinquennale; 2. la Corte di merito riteneva fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla società, in considerazione della coincidente natura della contribuzione figurativa con la contribuzione obbligatoria, rientrante, pertanto, nel disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un'obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all'Inps che l'ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell'art. 2948, n. 4, cod.civ.; 3. avverso la sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 4. con il primo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv. in L. n. 176 del 1998; L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, l'INPS pone il quesito in ordine alla natura delle somme necessarie a ristorare l'Inps della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori in mobilità lunga e posti a carico delle imprese, se cioè siano contributi previdenziali, assumendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro costituiscono il ristoro del costo economico che l'ordinamento ha sopportato per riconoscere al lavoratore la tutela contributiva di tipo figurativo conseguendone l'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale;5. con il secondo motivo, denunciando violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, conv. in L. n. 148 del 1998 e dell'art. 2948 c.c., n. 4 e ponendo il quesito in ordine all'inquadramento delle somme necessarie a ristorare l'Inps del pagamento della prestazione di mobilità lunga nel novero delle somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve, si censura la sentenza che richiama il D.L. n. 129 del 1997, art. 3, comma 5, conv. in L. n. 229 del 1997, secondo cui gli importi sono da pagarsi "alla fine di ciascuno anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto" che considera norma a valenza generale; 6. il ricorso è infondato in continuità con numerosi precedenti di questa Corte (fra tante, da ultimo, in riferimento alla pretesa azionata nei confronti della medesima società, Cass. n. 10877 del 2021); 7. va confermato il principio secondo cui il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B (cfr. Cass. nn.14066, 14067, 10876, 10877 del 2021; Cass. n. 399 del 2020, Cass. nn. 28605, 672 del 2018); 8. quanto alla denominazione di "onere" data dal legislatore alle somme dovute dal datore di lavoro all'ente previdenziale, si è già rilevato che le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa; 9. le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; 10. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis. Così deciso nella Adunanza camerale del 27 gennaio 2022 Il
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