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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30641/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 24 marzo 2015, ha confermato la condanna [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due reati di ricettazione di un assegno.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Prescrizione del reato la quale sarebbe maturata prima della pronuncia di secondo grado. - Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato per il delitto di cui all'art. 648 c.p.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di impugnazione, riguardante la mancata declaratoria di prescrizione dei reati, asseritamente già maturata prima della decisione di secondo grado, risulta manifestamente infondato.

Correttamente, infatti, la corte di appello ha chiarito come nel caso di specie i due episodi di ricettazione non potessero considerarsi prescritti, stante il riconoscimento della recidiva specifica ed infraquinquennale, che evidentemente incide sul termine di prescrizione, sia ai sensi dell'art.157 c.p. (prescrizione ordinaria), sia ex art. 161 c.p. (prescrizione massima, ossia comprensiva delle interruzioni verificatesi), comportando dunque un doppio aumento del termine nella misura della metà.

I reati non risultavano quindi prescritti prima della pronuncia di secondo grado, non essendo in ogni caso spirato ancora il periodo di 18 anni dal reato contestato come commesso in data antecedente e prossima al 30/9/2008 Il secondo motivo di ricorso, invece, ripropone censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, ossia al merito della vicenda e mirano ad ottenere una diversa e alternativa interpretazione del compendio probatorio, sollevando vizi non sindacabili in questa sede.

Sul punto, infatti, si rammenta come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito.

La corte territoriale ha difatti ampiamente dato conto delle ragioni per cui l'imputato dovesse ritenersi responsabile degli episodi di ricettazione, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità.

A fronte di tali considerazioni, il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 24 marzo 2015, ha confermato la condanna [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due reati di ricettazione di un assegno. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Prescrizione del reato la quale sarebbe maturata prima della pronuncia di secondo grado. - Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato per il delitto di cui all'art. 648 c.p. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di impugnazione, riguardante la mancata declaratoria di prescrizione dei reati, asseritamente già maturata prima della decisione di secondo grado, risulta manifestamente infondato. Correttamente, infatti, la corte di appello ha chiarito come nel caso di specie i due episodi di ricettazione non potessero considerarsi prescritti, stante il riconoscimento della recidiva specifica ed infraquinquennale, che evidentemente incide sul termine di prescrizione, sia ai sensi dell'art.157 c.p. (prescrizione ordinaria), sia ex art. 161 c.p. (prescrizione massima, ossia comprensiva delle interruzioni verificatesi), comportando dunque un doppio aumento del termine nella misura della metà. I reati non risultavano quindi prescritti prima della pronuncia di secondo grado, non essendo in ogni caso spirato ancora il periodo di 18 anni dal reato contestato come commesso in data antecedente e prossima al 30/9/2008 Il secondo motivo di ricorso, invece, ripropone censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, ossia al merito della vicenda e mirano ad ottenere una diversa e alternativa interpretazione del compendio probatorio, sollevando vizi non sindacabili in questa sede. Sul punto, infatti, si rammenta come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito. La corte territoriale ha difatti ampiamente dato conto delle ragioni per cui l'imputato dovesse ritenersi responsabile degli episodi di ricettazione, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità. A fronte di tali considerazioni, il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa dell