CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 17415/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Napoli ha respinto l'istanza, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze sub 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo a tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, quali l'eterogeneità delle condotte, la distanza temporale tra le stesse e l'assenza di una pianificazione unitaria, sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione degli illeciti e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi anche delle condotte di cui alla sentenza sub 3), in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1,n. 30977de1 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2025