CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30201/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], S.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 524/2018 depositata il 06/03/201; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva , dinanzi al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 15/04 – per un residuo credito di euro 53.513,07 - emesso in favore della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'esecuzione di lavori a quest'ultima appaltati . L’ opponente contestava il ritardo nella consegna dell'opera, la mancata esecuzione di alcuni lavori previsti nel contratto di appalto , la presenza di vizi costruttivi nella parte eseguita,la presenza di difetti quantificabili in danni da stimare, ritenuti di entità superiore agli importi ingiunti. A giva in via riconvenzionale per la riduzione del corrispettivo ai sensi degli artt.1667 e 1668 c.c. e per la condanna della ditta ricorrente alla restituzione della somma versata eccedente il dovuto,ovvero in via alternativa per il risarcimento del danno ex art.1453 c.c., con condanna in via solidale della ditta op posta e del direttore dei lavori, geom. [OSCURATO:PERSONA], verso il quale veniva autorizzato ad estendere il contraddittorio, chiedendo di essere in subordine manlevato dal medesimo per le somme che fosse stato eventualmente condannato a corrispondere all'impresa. 2. L’opposta ditta Pellegrini contestava gli assunti attori e chiedeva a sua volta in via riconvenzionale la condanna al pagamento dei danni per inadempimentoquantificati nella misura di euro 30.000,00, eventualmente da porre in compensazione. Veniva autorizzata a chiamare in causa lasocietà S.L. Coperture di [OSCURATO:PERSONA] e P anizzolo G iuseppe , esecutric i delle coperture dell'intonaco oggetto del contratto, al fine di essere a sua volta garantita da eventuali effetti pregiudizievoli de rivanti dalla emananda sentenza. 3.Tutti i chiamati in causa si costituivano in giudizio; alla causa veniva riunito altro contenzioso pendente a d istanza del terzo chiamato geom. F eletti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] , avente ad oggetto la domanda di garanzia assicurativa. Al giudizio veniva infine riunito altro processo avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 174/06 spiegata da Giorgio T iengo nei confronti del geom.Feletti in relazion e a rivendicati compensi professionali . 4. I l giudizio , successivamente int errotto per decesso dell'opponente, veniva riassunto dagli eredi dello stesso [OSCURATO:PERSONA],Alan T iengo , Federico T iengo e Andrea T iengo . 5. Con sentenza n. 37/12, il T ribunale di Venezia , sezione distaccata di Chioggia,revocava i decreti ingiuntivi opposti n. 15 / 04 e n. 174/06 e condannava gli eredi di Giorgio T iengo , in solido tra loro, al pagamento nei confronti della ditta P ellegrin Gianni dell'importo di euro 41.113,90, oltre iva e interessi ; condannava i medesimi, sempre in solido tra loro , al pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di euro 92.769,42,oltre iva, interessi e accessori e condannava la ditta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in soli d o tra loro , a corrispondere a favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno l'importo di euro 12.150,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; condannava infine [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne M assimo F el etti per quanto avrebbe dovuto essere chiamato a versare agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 10.935,00. R igettava le altre domande e regolava tra le parti le spese di lite. 6. Avverso tale sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Federico T iengo , denunciando l'erronea valutazione delle prove quanto al contenzioso intercorso con la ditta Pellegrin, nonché l'omesso bilanciamento dell ’affermata non conforme condotta professionale del geometra Feletti e il perplesso riconoscimento del credito professionale di quest'ultimo, avuto riguardo ad un elaborato tecnico acquisito nell’ambito di una procedura espropriativa immobiliare avente ad oggetto il compendio staggito di proprietà degli appellanti. 7. Tutte le parti appellate hanno resistito all’avverso gravame, chiedendo - per quanto di rispettiva ragione - la conferma della sentenza appellata. Laditta P anizzolo Giuseppe ha inoltre eccepito la decadenza dalle domande ed eccezioni non riproposte nei suoi confronti dallachiamante in causa. 8. Con sentenza n . 524/2018 , la Corte di A ppello di Venezia rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. Osservava la Corte, quanto a l primo motivo di appello , come l'importo di euro 7.488,63 relativo alla realizzazione (incontestatamente ineseguita)delle rampe di accesso ai garage , del quale le parti appellanti lamentano la mancata riduzione del quantum riconosciuto in favore della ditta P ellegrin Gianni , risulta estraneo al conteggio riportato nei Sal 6 e 7 oggetto della pretesa monitoria da parte di quest'ultima. Quanto al secondo motivo di gravame, la Corte decretava l’inammissibilità della richiesta di una nuova valutazione della condotta professionale del Feletti, in quanto protesa a parametrare la stessa sulla base di argomenti e richieste non dedotte in primo grado. 9. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] G ibin , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] engo hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo. 10. Hannoresistito con separati controricorsi Gianni P ellegrin e [OSCURATO:PERSONA] etti , sostenendo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso. 11. –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. con nomina di nuovo difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1- Preliminar mente il Collegio rileva l’inammissibilità della costituzione del nuovo difensore dei ricorrenti per difetto di forma della procura e di conseguenza l’inammissibilità della memoria depositata dal medesimo difensore con i documenti ad essa allegati. Trattandosi di procedimento instaurato nell’anno 2004 , la procura al nuovo difensore, se non appostain calce o a margine del ricorso e del controricorso, doveva era essere rilasciata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Costituisce jus receptumche “l'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge (ossia il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c.” (Cass. n. 12434/2022; Cass. n. 20692/2018; Cass. n. 23816/2010). La procura rilasciata all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è priva di questi requisitiessendo apposta su foglio separato allegato alla memoria , con le conseguenze sopra prospettate. Il principio vale anche nell’ipotesi di morte dell’unico difensore della parte avvenuta dopo il deposito dell’udienza e prima della discussione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 22020 del 19/10/2007 Rv. 600094); Passando all’esame del ricorso, con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., assumendo: di avere richiesto fin dal primo grado di giudizio che venisse accertata la responsabilità professionale del geometra Feletti, sia nella causa n. 8008/04 sia nella causa n. 8059/2004; di avere riproposto in appello la stessa domanda , specificando la richiesta di danno per la medesima causa petendie senza mutamento dei fatti costitutivi; di ritenere erronea la sentenza di secondo grado che ha qualificato quella formulata dall'appellante quale domanda nuova. 2.-Il ricorso è inammissibile. Gli eredi Tiengo hanno impugnato la sentenza di appello esclusivamente quanto al capo relativo al secondo motivo di gravame, in relazione alla causa riunita di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del geom. Feletti, che ha ritenuto inammissibile perché caratterizzata da novità la domanda di risarcimento del danno nella misura di €. 150.000,00proposta dagli eredi Tiengo in ragionedegli asseriti gravi vizi costruttivi ascrivibili al Feletti. Sul punto la Corte distrettuale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda per essere fondata su richieste non dedotte in primo grado, specificando che “gli appellanti, a ben considerare, deducono per la prima volta una nuova ragione e così un nuovo fatto idoneo a sorreggere la domanda originariamente proposta, addirittura ampliandone il quantum risarcitorio in € 150.000,00” e che comunque dalla documentazione acquisita in atti e, segnatamente, dalla consulenza tecnica d’ufficio, “redatta in aderenza ai rispettivi rilievi delle parti e allo stato di fatto analizzato, non emergono elementi per confutare la pretesa risarcitoria”. Il motivo di ricorso è al riguardo non autosufficiente perchédel tutto privo di specificità , non apparendo conforme alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. Nel caso in esame, infatti, il ricorso si limita a riportare solo le conclusioni dell'atto di gravame proposto avverso la sentenza di primo grado (cf r. pag. 13), omettendo la trascrizione del secondo motivo di appello, quantomeno per le parti di rilievo di fini della doglianza proposta. Non risultanoinfatti sufficienti le considerazioni svolte a pagina 17 del motivo di ricorso, già sopra esposte, con le quali il ricorrente afferma genericamente di avere richiesto in primo grado il risarcimento dei danni sofferti per imperizia e negligenza del direttore dei lavori geom. Feletti e di avere riproposto tale domanda in secondo grado, sostenendo che gli elementi costitutivi della domanda erano i medesimi. Il potere della Corte di Cassazione di accedere agli atti del processo in caso di denuncia di errores in procedendo non esonera infatti il ricorrente dall'onere di specificità dei motivi. Il principio è stato affermato da numerose pronunce, tra le quali basterà ricordare Cass. SS.UU. n. 8077/2012;Cass. SS.UU. n. 1599/ 2022, in motivazione; Cass. Sez. Lav. n. 41465/2021, che hanno precisato come il riconoscimento al giudice di legittimità del potere di cognizione piena e diretta del fatto processuale non comporti il venir meno della necessità di rispettare le regole poste dal codice di rito per la proposizione e lo svolgimento di qualsiasi ricorso per cassazione, ivi compreso quello con cui si denuncino errores in procedendo.Ciò significa non solo che gli eventua li vizi del processo non rilevabili d'ufficio possono esser e conosciuti dalla Corte di cassazione solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso, “ma anche che la proposizione di quel motivo resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte.Nemmeno in quest'ipotesi viene meno, in altri termini, l'onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell'art. 366 comma 1 n. 6 e 360 comma 2 n. 4 c.p.c.”. 4.- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio – liquidate come in dispositivo -in favore di ciascun controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido tra loro, alpagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di leggein favore di ciascun controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi