CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14799/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dei due speculari ricorsi è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dell'atto di ufficio in corso, cioè l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], che negava di aver con sé un documento, e dell'aggressiva e minacciosa condotta oppositiva tenuta dai due ricorrenti, tale da integrare il ravvisato delitto di resistenza ex art.337 cod. pen.; Ritenuto che il secondo motivo, relativo al delitto di oltraggio, e manifestamente infondato, essendo stato dato conto del fati:o che la condotta minacciosa e offensiva all'indirizzo degli operanti è stata tenuta in una piazza gremita di gente, assumendo dunque rilievo la compresenza di numerose persone in grado di avvedersi dell'accaduto, tale potenzialità costituendo aggravio psicologico, idoneo a compromettere la prestazione (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546); Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere es nsore Il P