CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15630/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]‘ese Pietro nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cotronei; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 07/09/2023 della corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] !DIRITTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per carenza di specificità. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3.Con il primo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. contestando la tesi della corte di appello per cui il ricorrente con l'atto di appello si sarebbe limitato alla pedissequa riproduzione di un memoriale depositato alla udienza del 5 maggio 2021 e piuttosto eviclenziando la specificità dell'appello, articolato nella considerazione dei passaggi motivazionali della prima sentenza, anche in ordine a parti elaborate in diritto, e nella confutazione degli stessi. 4. Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione rilevando come invece l'atto di appello proposto nell'interesse della moglie e coimputata del ricorrente - ritenuto ammissibile dalla Corte - fosse assolutamente identico, in relazione ai comuni reati dei due imputati, rispetto all'atto di gravame proposto nell'interesse dell'attuale ricorrente. 5. Il primo motivo proposto è fondato. Diversamente da quanto sostenuto in sentenza, emerge che l'atto di appello è stato articolato attraverso un confronto, esplicito, tra i motivi, in fatto e diritto, espressi dal primo giudice e le ragioni assunte dalla difesa a sostegno delle critiche formulate in ordine ai contenuti della sentenza di primo grado. Così che non è dato rinvenire il ritenuto, in sentenza, difetto di specificità. Tali considerazioni rendono pleonastico l'esame del secondo motivo. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino.