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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09655/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 marzo 2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione e, in subordine, l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. ascritto al capo D poiché estinto per prescrizione e rideterminato la pena inflitta in relazione ai reati di cui agli artt. 640-bis (capo A) e 316-bis cod. pen. (capo B), unificati sotto il vincolo della continuazione, in anni uno e mesi dieci di reclusione.

La vicenda processuale concerne il finanziamento erogato alla DUE P. Impianti s.r.I., di cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta amministratrice di fatto, ai sensi della legge della Regione Piemonte del 14 gennaio 2009 che ha istituito un fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese al quale potevano accedere, sulla base di uno specifico progetto finalizzato al miglioramento degli impianti e della produzione, le imprese artigiane aventi sede nella Regione.

Una volta esaminato con esito positivo il progetto, il finanziamento veniva erogato, in parte, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a tasso zero, e, in altra parte, da un istituto di credito convenzionato, a tasso agevolato.

Quindi, l'impresa aveva un termine di undici mesi per la realizzazione del progetto e la successiva rendicontazione delle spese.

Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, l'imputata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], attraverso artifici e raggiri consistiti nella presentazione di un preventivo rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di un macchinario per il taglio laser a fibre ottiche della ditta Salvagnini al costo di euro 346.090,00 da installare presso la sede di Torino della società, della relativa relazione di intervento e del successivo rendiconto corredato da una fattura di acquisto e da una relazione di chiusura intervento risultate false, ha indotto in errore la [OSCURATO:SOCIETA]. inducendola ad erogare un finanziamento di euro 300.000,00.

Tale importo, a dispetto della rendicontazione prodotta, non è stato utilizzato per l'acquisto del macchinario (che, per le sue dimensioni, era inidoneo ad essere collocato nei locali indicati dalla società) ed anzi, dall'analisi dei movimenti bancari della società beneficiaria, è emerso che l'intero importo è stato, in parte, prelevato dal conto corrente e, in parte, bonificato a terzi, tra cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti tre motivi:-con i primi due motivi di ricorso deduce la violazione dell'art. 2639 cod. civ. e la mancanza, illogicità o manifesta contraddittorietà della motivazione concernente la qualifica di amministratore di fatto riconosciuta alla ricorrente, deducendo, in particolare: che la stessa ha operato sui conti correnti della società su indicazione del Fasanotti ed ha sempre eseguito i suoi ordini; l'irrilevanza dell'ubicazione degli uffici di quest'ultimo. - Con il terzo motivo invoca la rideterminazione della pena entro il minimo edittale in considerazione del buon comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per complessiva manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti. 2.1 primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, costituiscono una mera reiterazione delle medesime doglianze dedotte con l'atto di appello, priva del dovuto confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la nozione di amministratore di fatto, prevista dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, desumibile dalla presenza di indici sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'inserimento organico del soggetto, con funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale (si veda, in tal senso, Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273).

In particolare, facendo applicazione di validate massime di esperienza, sono stati considerati quali indici sintomatici rilevanti, ai fini della qualifica in esame, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, in motivazione).

In termini analoghi si sono espresse anche le Sezioni civili della Corte, attribuendo rilevanza, ad esempio, allo svolgimento di un'attività non episodica, ma continuativa, relativa ad aspetti fondamentali dell'amministrazione societaria quali la gestione dei rapporti contrattuali e la direzione del personale dipendente (si veda in tal senso, Cass. civ., Sez. 1, n. 21730 del 08/10/2020, in motivazione). 1.1 Le sentenze di merito hanno fatto buon governo di tali canoni ermeneutici ed hanno desunto la qualità di amministratrice di fatto della [OSCURATO:PERSONA] dai seguenti elementi: -la [OSCURATO:PERSONA] era socia di Fasanotti nella società di consulenza [OSCURATO:SOCIETA]. (che aveva curato altra pratica di finanziamento di cui ai capi C e D dichiarati estinti per prescrizione); -Fasanotti, quale legale rappresentante della DUE P Impianti s.r.I., utilizzava gli uffici della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; -la [OSCURATO:PERSONA], benché non legata alla società da un incarico di consulenza o da un rapporto di lavoro subordinato, e priva di cariche sociali, si occupava in modo non occasionale, della contabilità della DUE P Impianti s.r.I.; aveva rapporti con terzi per conto della società; gestiva i rapporti con le banche presso le quali la società aveva conti correnti (la sentenza impugnata sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] aveva una delega allo sportello presso banca [OSCURATO:PERSONA] ed era a conoscenza della password per accedere all'internet banking con banca Sella dove risultava essere la referente aziendale); ha redatto la relazione illustrativa allegata alla richiesta di finanziamento; ha ricevuto dei bonifici dalla società.

In particolare, la sentenza impugnata ha valorizzato sia la partecipazione della ricorrente alla fase preliminare alla richiesta di finanziamento con la redazione di una relazione illustrativa ideologicamente falsa (con riferimento all'intenzione della società di acquistare un macchinario che non poteva neanche essere collocato nei locali aziendali) che la percezione, senza titolo ed immediatamente dopo l'erogazione del finanziamento, di ingenti somme di denaro (pari ad euro 29.930 sul suo conto, euro 13.842 sul conto del figlio ed euro 20.093,70 sul conto della CEDEFA di cui era socia).

Alla stregua dei su evidenziati indici sintomatici, si è, dunque, ritenuto, sulla base di un percorso argomentativo logico ed immune da elementi di contraddittorietà, che la [OSCURATO:PERSONA] si sia occupata in modo continuativo della gestione della società unitamente al Fasanotti.

2. Anche il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non essendo stato dedotto alcun vizio in merito al trattamento sanzionatorio di cui il ricorrente si limita ad invocare una mera rideterminazione, operazione, questa, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.3.

Con riferimento alla dedotta prescrizione del reato, rileva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è alcuna ragione per discostarsi, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005 Bracale, Rv. 231164).

Ad ogni buon conto, va, comunque, rilevato che non risulta ancora maturato il termine di prescrizione dei reati ascritti all'imputata, considerata la pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. e che, quanto al reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., la sentenza di primo grado ha individuato quale momento di consumazione il 12 maggio 2015, ossia l'undicesimo mese successivo all'erogazione del finanziamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza, questa, che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'imputata.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, la ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

La ricorrente va, infine, condannata alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si liquidano in complessivi euro 3.500, 00, oltre accessori.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché a rifondere le spese del grado alla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 marzo 2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione e, in subordine, l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. ascritto al capo D poiché estinto per prescrizione e rideterminato la pena inflitta in relazione ai reati di cui agli artt. 640-bis (capo A) e 316-bis cod. pen. (capo B), unificati sotto il vincolo della continuazione, in anni uno e mesi dieci di reclusione. La vicenda processuale concerne il finanziamento erogato alla DUE P. Impianti s.r.I., di cui la [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta amministratrice di fatto, ai sensi della legge della Regione Piemonte del 14 gennaio 2009 che ha istituito un fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese al quale potevano accedere, sulla base di uno specifico progetto finalizzato al miglioramento degli impianti e della produzione, le imprese artigiane aventi sede nella Regione. Una volta esaminato con esito positivo il progetto, il finanziamento veniva erogato, in parte, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a tasso zero, e, in altra parte, da un istituto di credito convenzionato, a tasso agevolato. Quindi, l'impresa aveva un termine di undici mesi per la realizzazione del progetto e la successiva rendicontazione delle spese. Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, l'imputata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], attraverso artifici e raggiri consistiti nella presentazione di un preventivo rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di un macchinario per il taglio laser a fibre ottiche della ditta Salvagnini al costo di euro 346.090,00 da installare presso la sede di Torino della società, della relativa relazione di intervento e del successivo rendiconto corredato da una fattura di acquisto e da una relazione di chiusura intervento risultate false, ha indotto in errore la [OSCURATO:SOCIETA]. inducendola ad erogare un finanziamento di euro 300.000,00. Tale importo, a dispetto della rendicontazione prodotta, non è stato utilizzato per l'acquisto del macchinario (che, per le sue dimensioni, era inidoneo ad essere collocato nei locali indicati dalla società) ed anzi, dall'analisi dei movimenti bancari della società beneficiaria, è emerso che l'intero importo è stato, in parte, prelevato dal conto corrente e, in parte, bonificato a terzi, tra cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti tre motivi:-con i primi due motivi di ricorso deduce la violazione dell'art. 2639 cod. civ. e la mancanza, illogicità o manifesta contraddittorietà della motivazione concernente la qualifica di amministratore di fatto riconosciuta alla ricorrente, deducendo, in particolare: che la stessa ha operato sui conti correnti della società su indicazione del Fasanotti ed ha sempre eseguito i suoi ordini; l'irrilevanza dell'ubicazione degli uffici di quest'ultimo. - Con il terzo motivo invoca la rideterminazione della pena entro il minimo edittale in considerazione del buon comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per complessiva manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti. 2.1 primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, costituiscono una mera reiterazione delle medesime doglianze dedotte con l'atto di appello, priva del dovuto confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la nozione di amministratore di fatto, prevista dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, desumibile dalla presenza di indici sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'inserimento organico del soggetto, con funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale (si veda, in tal senso, Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273). In particolare, facendo applicazione di validate massime di esperienza, sono stati considerati quali indici sintomatici rilevanti, ai fini della qualifica in esame, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, in motivazione). In termini analoghi si sono espresse anche le Sezioni civili della Corte, attribuendo rilevanza, ad esempio, allo svolgimento di un'attività non episodica, ma continuativa, relativa ad aspetti fondamentali dell'amministrazione societaria quali la gestione dei rapporti contrattuali e la direzione del personale dipendente (si veda in tal senso, Cass. civ., Sez. 1, n. 21730 del 08/10/2020, in motivazione). 1.1 Le sentenze di merito hanno fatto buon governo di tali canoni ermeneutici ed hanno desunto la qualità di amministratrice di fatto della [OSCURATO:PERSONA] dai seguenti elementi: -la [OSCURATO:PERSONA] era socia di Fasanotti nella società di consulenza [OSCURATO:SOCIETA]. (che aveva curato altra pratica di finanziamento di cui ai capi C e D dichiarati estinti per prescrizione); -Fasanotti, quale legale rappresentante della DUE P Impianti s.r.I., utilizzava gli uffici della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; -la [OSCURATO:PERSONA], benché non legata alla società da un incarico di consulenza o da un rapporto di lavoro subordinato, e priva di cariche sociali, si occupava in modo non occasionale, della contabilità della DUE P Impianti s.r.I.; aveva rapporti con terzi per conto della società; gestiva i rapporti con le banche presso le quali la società aveva conti correnti (la sentenza impugnata sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] aveva una delega allo sportello presso banca [OSCURATO:PERSONA] ed era a conoscenza della password per accedere all'internet banking con banca Sella dove risultava essere la referente aziendale); ha redatto la relazione illustrativa allegata alla richiesta di finanziamento; ha ricevuto dei bonifici dalla società. In particolare, la sentenza impugnata ha valorizzato sia la partecipazione della ricorrente alla fase preliminare alla richiesta di finanziamento con la redazione di una relazione illustrativa ideologicamente falsa (con riferimento all'intenzione della società di acquistare un macchinario che non poteva neanche essere collocato nei locali aziendali) che la percezione, senza titolo ed immediatamente dopo l'erogazione del finanziamento, di ingenti somme di denaro (pari ad euro 29.930 sul suo conto, euro 13.842 sul conto del figlio ed euro 20.093,70 sul conto della CEDEFA di cui era socia). Alla stregua dei su evidenziati indici sintomatici, si è, dunque, ritenuto, sulla base di un percorso argomentativo logico ed immune da elementi di contraddittorietà, che la [OSCURATO:PERSONA] si sia occupata in modo continuativo della gestione della società unitamente al Fasanotti. 2. Anche il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non essendo stato dedotto alcun vizio in merito al trattamento sanzionatorio di cui il ricorrente si limita ad invocare una mera rideterminazione, operazione, questa, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.3. Con riferimento alla dedotta prescrizione del reato, rileva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è alcuna ragione per discostarsi, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 Bracale, Rv. 231164). Ad ogni buon conto, va, comunque, rilevato che non risulta ancora maturato il termine di prescrizione dei reati ascritti all'imputata, considerata la pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. e che, quanto al reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., la sentenza di primo grado ha individuato quale momento di consumazione il 12 maggio 2015, ossia l'undicesimo mese successivo all'erogazione del finanziamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza, questa, che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'imputata. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). La ricorrente va, infine, condannata alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si liquidano in complessivi euro 3.500, 00, oltre accessori. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché a rifondere le spese del grado alla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori. Cos