CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Caltagirone, emetteva sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate . Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che lamenta il difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza avendo il giudice applicato una circostanza attenuante erroneamente qualificandola come aggravante ( ex art. 62 n. 5 c.p.) e le attenuanti A generiche : art. 62 bis .c.p., non menzionate. nell'accordo e comun.que differenti da quella indicata dalle parti : art. 62 n. 6 c.p., con conseguente errore di calcolo nella determinazione della pena. Il giudice, inoltre, non avrebbe motivato nè in merito alla correttezza della qualificazione giuridica limitandosi a richiamare gli atti processuali, né sugli aumenti operati per la continuazione, sul risarcimento del danno e sulla ritenuta resipiscenza dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, c.p.p., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati: ciò fatta eccezione per l'erronea qualificazione giuridica dei Fatti, motivo formalmente dedotto dal ricorrente in termini però molto generici, a fronte dell'attestazione, operata dal giudicante, di aver verificato la correttezza della qualificazione. D'altro canto, è certo che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che - come nella fattispecie si è verificato - non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 44948/2019, Rv. 277382) Quanto poi alla determinazione pena, deve ricordarsi che, in tema di patteggiamento, il ricorso è ammissibile solo in caso di pena illegale ipotesi che non ricorre nel caso di specie e che si ravvisa nel caso in cui si deduca l'erronea quantificazione della pena base prevista per il reato più grave in misura inferiore al limite edittale. Questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, come, in tema di patteggiamento, l'omessa indicazione dell'iter attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, la mancata esplicitazione del giudizio dì comparazione tra circostanze, la cui prevalenza od equivalenza risulti dal calcolo concordato, ove il giudice affermi la congruità della pena applicata (Sez. 3, n. 14775 del 06/03/2020, P., Rv. 278777), o l'erronea sequenza del relativo procedimento (Sez. 2, n. 14320 del 23/02/2022, Perone, Rv. 282979) costituiscono una mera irregolarità. E' stato infatti costantemente affermato che gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217); e tanto corrisponde anche alla constatazione logica, prima ancora che giuridica, che nel patteggiamento l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep..2006, Federico, Rv. 233185; Sez. 4, n. 518 del 28/1/2000, Carrello, Rv. 216881; Sez. 6, n. 1705 del 6/5/1999, Botto, Rv. 214742). Del resto, anche la valutazione di congruità della pena oggetto dell'accordo tra le parti deve aver riguardo alla pena indicata nel risultato finale, indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, 28641 del 28/5/2009, Fontana, Rv. 244582). In altri termini, i singoli passaggi intermedi per la determinazione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non rilevano, se il risultato finale non si traduce in una pena illegale. Nella delineata prospettiva, nel caso in esame, l'erronea indicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 5 c.p., come circostanza aggravante e non come attenuante, così come il riconoscimento del risarcimento del danno in termini di attenuanti generiche, costituisce un mero errore nominalistico che non ha inficiato il calcolo della pena avuto riguardo alla indicazione della stessa nei limiti del minimo edittale per il reato di rapina, alla riduzione operata per la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ed all'aumento per la continuazione pervenendo il giudice ad applicare, come risultato finale, la pena indicata dalle parti. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle