CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 novembre 2020 il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro probatorio del 26 settembre 2020 disposto dal Pubblico Ministero. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare il ricorrente ha lamentato che, all'evidenza, l'ordinanza aveva confuso la fattispecie del sequestro probatorio con quella del sequestro preventivo. In specie l'insufficienza della motivazione determinava così la nullità del sequestro, tenuto conto che la necessità di motivazione sussisteva anche nel caso di vincolo riguardante le cose costituenti il corpo del reato, in ragione altresì del fatto che la loro apprensione non era sempre necessaria per l'accertamento dei fatti. Nel caso di specie vi era solamente un tentativo di protrazione del vincolo di indisponibilità con una motivazione meramente ripetitiva del testo normativo. Non poteva quindi essere sufficiente il richiamo alla s.c.i.a. diretta alla messa in sicurezza dell'area, laddove era stato ritenuto che i lavori fossero stati effettuati in particelle diverse, senza indicare il numero delle particelle interessate. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al complessivo motivo di doglianza, vero è che - del tutto improvvidamente (come è altrettanto rimarchevole il ritardo nel deposito del provvedimento impugnato) - l'ordinanza censurata reca nella sua intestazione e nella prima riga della parte motiva un incongruo riferimento ad un inesistente "decreto di sequestro preventivo". Va peraltro decisivamente osservato che la comunicazione del dispositivo dell'ordinanza, depositato il 30 ottobre 2020, reca il corretto richiamo al decreto di sequestro probatorio del Pubblico ministero. Oltre a ciò, nella motivazione della stessa ordinanza il Tribunale del riesame espressamente richiama tanto la norma del codice di rito relativa al sequestro probatorio, quanto i principi giurisprudenziali (v. anche in fra) costantemente fissati proprio in tema di sequestro probatorio. Del pari, sia pure sinteticamente, sono state evidenziate le risultanze istruttorie - ritenute, appunto e non casualmente, "allo stato" incerte ed oggetto di contrastanti accertamenti sui luoghi, con valutazioni tra l'altro insindacabili in questa sede - circa l'estensione e la determinazione dei lavori in tesi oggetto della s.c.i.a. dell'odierno ricorrente. In tal modo palesando implicitamente, ma univocamente, la necessità di ulteriori indagini sul fatto (cfr. Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pino, Rv. 278542, espressamente evocata dal Tribunale calabrese).In ogni caso siffatte considerazioni non sono oggetto di puntuale contestazione da parte del ricorrente, il quale in questo modo deduce un vizio di motivazione che, al contrario non risulta essere stato palesato in sede di richiesta di riesame. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che in tal modo neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma