CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 16938/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dalla difesa in data05/03/2026;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della violazione dilegge e del vizio di motivazione circa il giudizio di responsabilità per il delitto di rapinaimpropria e la scelta di attribuire valore alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalfiglio della stessa in sede di SIT piuttosto che a quelle rese nel giudizio dibattimentale“parallelo”, non può essere dedotto in questa sede, poiché non sono consentite tutte ledoglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, l’illogicità non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto pergiungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento;che, peraltro, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, diquelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito (cfr., ad es., Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv.271623);che, la Corte di appello ha condotto un autonomo vaglio di attendibilità delledichiarazioni rese (si vedano pagg. 2-8, ove si considerano, da un lato, la sussistenzadell’altruità del bene sottratto, dall’altro, la coerenza e la chiarezza delle dichiarazioni –sorrette da plurimi riscontri richiamati – rese in contiguità temporale con i fatti);osservato che il secondo motivo di doglianza, con il quale si contesta da una parte lamancata riqualificazione della rapina impropria nelle ipotesi di cui agli artt. 624 o 393 cod.pen., non è consentito in quanto non devoluto in appello, con conseguente interruzione dellacatena devolutiva sul punto;che, quanto alla riqualificazione nel reato di furto, il motivo è volto a censurare unadecisione errata, perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materialeprobatorio, prospettando così una diversa lettura dello stesso, laddove invece risultaincensurabile la motivazione della Corte di appello che, alle pagg. 8-9, considera dimostratala condotta violenta del [OSCURATO:PERSONA] – successiva all’impossessamento del bene – che non rendeconfigurabile il furto;che, quanto alla riqualificazione nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la censuranon risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto èprescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalriepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]