CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 21209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15454/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 468/2020 , depositata il 24/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio rifiuto dell’Amministrazione sulla richiesta di restituzione della maggior Irpef per gli anni dal 2010 al 2013 per le somme trattenute in eccedenza sulla pensione complementare alla stessa corrisposta dall’INPS per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 252, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso, sul presupposto della mancata documentazione dei presupposti del rimborso richiesto. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello del contribuente. In particolare, i giudici di appello, ritenuto cheil contribuente avesse documentato l’importo del rimborso richiesto, ritenevano sussistente il diritto del predetto a fruire del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 252, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Contro tale decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, con due motivi. Il contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevata l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di chiarezza e specificità sollevata dal controricorrente con riferimento al fatto che, a pag. 1 dello stesso, sia indicato che “Il presente ricorso si articola in tre distinti motivi”, laddove i motivi proposti risultano essere solamente due. Trattasi di evidente refuso, agevolmente verificabile da controparte e dal giudice. 2. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell’art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, I comma, n. 4), e all’art. 382, III comma, c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate ripropone l’eccezione, accolta in primo grado e rigettata in appello, di inammissibilità del ricorso. Afferma l’Amministrazione ricorrente che l’omessa quantificazione del diritto al rimborso escluderebbe che sulla sua richiesta possa essersi formato il “silenzio-rigetto” dell’Amministrazione, ossia, un atto impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g). Ne conseguirebbe l’inammissibilità del ricorso di primo grado. 2.1. Il motivo, contrariamente a quanto obiettato dal controricorrente, è ammissibile. Non può infatti rilevarsi un vizio di autosufficienza per non avere la ricorrente riprodotto o topograficamente localizzato nell’ambito dei fascicoli processuali di merito un documento che risulta pacificamente prodotto dalla controparte e dalla stessa posto a fondamento della propria domanda. Inoltre, il dato della mancata quantificazione dell’importo richiesto a rimborso si rileva anche dalla sentenza di appello. La CTR, dopo avere rilevato che “la documentazione prodotta in secondo grado appare senz’altro sufficiente per poter dichiarare il diritto del contribuente a fruire dell’aliquota agevolata”, ha rimesso “all’Ufficio erariale di determinare gli importi richiesti e rimborsare al contribuente le maggiori imposte trattenute”. 2.2. Il motivo è, inoltre, fondato. Come affermato da questa Corte, “Le domande di rimborso, prive (…) della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (Cass. n. 21400 del 30/11/2012; conf. Cass. n. 32263 del 13/12/2018; Cass.Sez. 6 - 5, n. 4565 del 21/02/2020). 3. Con il secondo motivo di ricorso [“1. Violazione/falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252”], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che non ha considerato che tutti i montanti previdenziali coperti dall’istanza di rimborso erano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30/09/1999 (con la precisazione che la gestione complementare dell’INPS era stata soppressa a partire dal 1°/10/1999), sicché, come previsto dall’art. 23,commi 5 e 7, d.lgs. n. 252 del 2005, ai medesimi importi non era applicabile il regime tributario agevolato di cui all’articolo 11. Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo. 3.1. Per completezza espositiva, si rileva comunque l’infondatezza in diritto dell’istanza di rimborso. Occorre premettere che la Corte costituzionale con la sent. n. 218 del 2019, ha dichiarato l’incostituzionalità del precitato art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, nella misura in cui, differenziando il regime fiscale delle pensioni complementari erogate in favore dei dipendenti pubblici e delle analoghe pensioni corrisposte ai dipendenti del settore privato, determinava una irragionevole disparità di trattamento. Vanno inoltre richiamati i recenti precedenti di questa Sezione in materia di regime impositivo delle pensioni integrative degli ex dipendenti INPS (cfr. Cass. 19/07/2022, n. 22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass. 02/09/2022, n. 25955e da Cass. 30/11/2022, n. 35254). L’orientamento di questa Corte è stato peraltro recentemente avallato da Corte Cost. n. 257 del 2022. 3.2. Sulla premessa che l’art. 64 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 144, ha disposto la soppressione a decorrere dal 1° ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (legge sul cd. parastato), compresa la gestione speciale istituita presso l’INPS, è il caso di richiamare l’art. 23, comma 7, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 252, che recita: «Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: […] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data». D’altro canto, l’art. 23, comma 5, del medesimo decreto prevede comunque che “Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”. 3.3. Risulta dallo stralcio del ricorso in appello (riprodotto nell’autosufficiente mezzo di impugnazione, cfr. pag. 10 del ricorso) che il contribuente “ha versato contributi al [OSCURATO:PERSONA] dal 18 dicembre 1961 al 30 giugno 1999, data dalla quale ha rassegnato le dimissioni dall’impiego”. Il contribuente, dunque, è un “vecchio iscritto” a “vecchio fondo”, e cioè al fondo integrativo gestito dall’INPS (come sopra indicato) soppresso dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed è chiaro quindi che i montanti previdenziali oggetto della sua istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino al 30/09/1999. Trova quindi applicazione (a mente del settimo comma dell’articolo 23, disposizione che meglio si attaglia al caso di specie rispetto al precedente quinto comma, poiché la fattispecie riguarda un “vecchio iscritto” ad un fondo soppresso nel 1999) il regime tributario anteriore al 31/12/2006 e non il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, su cui poggia l’istanza di rimborso. 3.4. Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che, a partire da Cass., Sez. U., 22/06/2011, nn. 13642 e 13645 (in senso conforme, a proposito dei criteri di tassazione dei diversi fondi integrativi, ex multis Cass. 27/01/2002, n. 2371; Cass. 11/02/2021, n. 3453; Cass. 02/04/2020 n. 7653) — occupandosi (di materia limitrofa a quella in esame, vale a dire) del trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel, e in particolare della questione, sovrapponibile al tema del decidere di questo giudizio, relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale — ha chiarito che «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.». 4. In conclusione, la sentenza, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,va cassata. Non essendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo. 5. Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna Rober