CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –controA.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce alcontroricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso l’indirizzo PEC del difensore– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 656 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 giugno 2019 (R.G.N. 724 e805/2016).Numero registro generale 169/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 11295/2026Data pubblicazione 27/04/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diCatania ha respinto tanto il gravame dell’INPS quanto il gravame diA.[OSCURATO:SOCIETA]. e ha confermato la pronuncia del Tribunale dellamedesima sede, che ha annullato il verbale di accertamento notificatoil 23 aprile 2009 e ha escluso l’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di corrisponderei contributi indicati nel verbale impugnato per il periodo dal 2003 al2007, in considerazione della «effettiva sussistenza dei rapporti dilavoro tra l’azienda somministratrice [OSCURATO:SOCIETA]. e i lavoratorisomministrati» ad [OSCURATO:SOCIETA]. (pagina 2 della sentenza d’appello,che così compendia la decisione del Tribunale) e della mancanza dellanecessaria iniziativa del lavoratore per la costituzione di un rapporto dilavoro con l’utilizzatore.A fondamento del rigetto dell’appello dell’Istituto, la Corteterritoriale ha rilevato la «effettiva sussistenza dei rapporti tra ilavoratori somministrati e l’azienda somministratrice» e la «regolaritàdel rapporto tra quest’ultima e la ricorrente utilizzatrice» (pagina 4della pronuncia impugnata) e ha evidenziato che la legge conferisce alsolo lavoratore, e non all’ente previdenziale, la facoltà di agire ingiudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti delcommittente.La Corte di merito ha poi respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. in punto diliquidazione delle spese di lite.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello l’INPS ricorre con unmotivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso,egualmente illustrato da memoria.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.- 2 -Numero registro generale 169/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 11295/2026Data pubblicazione 27/04/20266.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.27 e 29, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, e dell’art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ecensura la sentenza d’appello per avere escluso la legittimazionedell’Istituto a richiedere il versamento dei contributi all’utilizzatore, inqualità di reale datore di lavoro, in difetto di una domanda dicostituzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore.Ad avviso del ricorrente, il rapporto contributivo implicherebbe ilsorgere di «diritti indisponibili» (pagina 8 del ricorso per cassazione) esarebbe svincolato dalle vicende giuridiche inerenti al rapporto dilavoro e ai diritti disponibili ad esso correlati, come quello di chiederein giudizio la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti del realedatore di lavoro. Una diversa ricostruzione della disciplina vigenteindirettamente) dei diritti connessi al rapporto contributivo» (pagina 9del ricorso).2.– Le censure non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepitinel controricorso sul presupposto della loro genericità, anche allastregua dell’orientamento consolidato di questa Corte sulle questionidibattute.2.1.– Il ricorso, anzitutto, racchiude un’esposizione esaustiva dellavicenda processuale e dei punti controversi e consente dunque aquesta Corte d’inquadrare il senso e la rilevanza delle censure, senza2.2.– Né sussiste la ragione d’inammissibilità di cui all’art. 360-bis,n. 1, cod. proc. civ., in quanto la sentenza d’appello non ha deciso le- 3 -Numero registro generale 169/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 11295/2026Data pubblicazione 27/04/2026questioni in conformità all’indirizzo ermeneutico comunementerecepito, come confermerà la disamina del merito.3.– Le critiche dell’Istituto colgono nel segno.3.1.– Il fulcro della ratio decidendi della pronuncia d’appello risiedenella carenza di legittimazione dell’INPS a far valere, in relazioneall’adempimento dell’obbligo contributivo, la costituzione di unrapporto di lavoro con l’utilizzatore e nella conseguente attribuzione diuna portata preclusiva al mancato attivarsi in giudizio del lavoratore.L’argomento indicato si rivela dirimente rispetto al rigetto delgravame e alla conferma della pronuncia del Tribunale, che haenunciato analoghe considerazioni.3.2.– Tali statuizioni prestano il fianco alle critiche dell’Istituto.In tema di appalto irregolare, questa Corte ha affermato lalegittimazione degli enti previdenziali a far valere la sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore e havalorizzato, a tale riguardo, i seguenti elementi testuali e sistematici:in via primaria, l’indisponibilità del regime previdenziale quanto alprofilo dell’adempimento degli obblighi contributivi, che non può esserecondizionato all’iniziativa del lavoratore che denunci l’irregolarità; insecondo luogo, l’autonomia del rapporto di lavoro e di quellocontributivo, che, pur tra loro connessi, rimangono del tutto diversi;infine, la lettera della legge, che non impedisce a chiunque vi abbiainteresse di far valere la nullità degli atti d’interposizione (Cass., sez.lav., 28 novembre 2019, n. 31144).Anche nell’ipotesi di somministrazione irregolare, sussiste lalegittimazione degli enti previdenziali ad agire nei confrontidell’effettivo utilizzatore della manodopera, per l’accertamento dellasussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive che gravanosull’utilizzatore (Cass., sez. lav., 2 luglio 2019, n. 17705).Come osserva l’Istituto nella memoria illustrativa, è oramai iusreceptum che l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il- 4 -Numero registro generale 169/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 11295/2026Data pubblicazione 27/04/2026datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’enteprevidenziale di applicare le relative sanzioni, costituisca oggetto diquestione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in viaincidentale, senza che sia necessaria la previa azione del prestatore dilavoro, volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e allacostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore(Cass., sez. lav., 15 maggio 2019, n. 13013).Tale indirizzo, ribadito a più riprese da questa Corte (fra le molte,Cass., sez. lav., 19 luglio 2023, n. 21377), «rappresenta un logicocorollario dell’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quellolavorativo» (punto 12 del Considerato dell’ordinanza richiamata).3.3.– Né la parte controricorrente, nella memoria illustrativa, sicimenta con le enunciazioni di principio menzionate e prospettaargomenti persuasivi che inducano a rimeditarle.4.– Ai princìpi richiamati non si è uniformata la Corte di merito, nelreputare imprescindibile l’azione del lavoratore, anche riguardo ai dirittie agli obblighi che scaturiscono dal rapporto contributivo.5.– Dalle considerazioni svolte discendono l’accoglimento delricorso e la cassazione della sentenza impugnata.6.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Catania, che, indiversa composizione, rinnoverà l’esame della vicenda controversa eprovvederà sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Catania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 5 -