CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 29273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24120-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; t. - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 560/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/06/2019 R.G.N. 1182/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 24120/2019 Rilevato che: 1.La Corte d'appello di Palermo confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il licenziamento intimatole con lettera 30/12/2016 da Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Era accaduto che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era pervenuta in banca nota con la quale la segreteria provinciale della UIL C.A. di Palermo aveva comunicato che la Macaluso era stata eletta in assemblea RSA, allegando verbale di assemblea del 28/10/2016, relativo alla costituzione di RSA presso la Banca. Da accertamenti svolti, tuttavia, era risultato che non si era tenuta l'assemblea sindacale indicata e che il verbale relativo, recante la firma della dipendente, era falso e finalizzato a godere dei benefici riguardanti le RSA. Conseguentemente, ravvisandosi la violazione degli obblighi di cui agli artt. 2104 c.c. e 38 CCNL, veniva disposto il licenziamento disciplinare della dipendente. 2.La Corte respingeva i rilievi della lavoratrice, secondo la quale la sua nomina era del tutto legittima perché ratificata dal sindacato, unico titolare del relativo diritto in base a regole endosindacali immuni da controllo e verifica datoriali, poiché ciò che aveva rilevanza ai fini disciplinari era l'incidenza della condotta del prestatore sull'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, e, in particolare, la condotta finalizzata, mediante falsa rappresentazione della realtà e manipolazione dei colleghi risultanti firmatari, a indurre in errore la controparte datoriale e trarne utilità, tre l'altro bloccando un trasferimento già disposto. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. 4. Si è costituita la società con controricorso, svolgendo anche ricorso incidentale condizionato. Considerato che: R.G. n. 24120/2019 Ltt 1.Con il primo motivo di ricorso la deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. in relazione agli artt. 14, 15 e 19 I. n. 300/1970 e agli artt. 1 e 4 I. 604/1966, oltre che dell'[OSCURATO:PERSONA] sindacali per, ciat,categoria del [OSCURATO:PERSONA] 31 -'i1Lt luglio 2014,per-a-n di ien-tqte-rferi o- suss trentela' giusta causa di licenziamento in ragione della nomina della ricorrente quale RSA senza l'espletamento della preventiva assemblea sindacale, non prevista né dalla legge né dalla contrattazione collettiva. 2. Il motivo è inammissibile giacché non investe la ratio decidendi sottesa alla statuizione sul punto, che prescinde dalla legittimità dell'investitura ma riguarda la irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario in ragione del carattere fraudolento della condotta posta in essere dalla dipendente. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 39 della Costituzión-é-é-F7 - . 300/70 per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabili indagini compiute dal datore di lavoro sulle opinioni sindacali d4lavorato9. 111,C 1 L 4. Anche tale censura è inammissibile, avendo il profilo di censura attinenza alcuna con la vicenda in esame, posto che la presunta interferenza della condotta del datore di lavoro con l'attività sindacale era stata già oggetto di valutazione giudiziale nel correlato procedimento ex art. 28 statuto dei lavoratori subito dalla banca e conclusosi con statuizione di rigetto passata in giudicato, procedimento che aveva consentito di offrire, mediante l'espletamento della fase istruttoria, elementi utili, quali argomenti di prova, per la definizione del presente giudizio, e ciò senza che fossero in alcun modo pregiudicate le prerogative del sindacato. 5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 132 c.p.c., motivazione illogica e contraddittoria, dal momento che si considera R.G. n. 24120/2019 legittima la nomina della ricorrente a RSA e, al contempoi si giudica inaccettabile dal punto di vista datoriale la condotta della ricorrente di sottoscrizione di un modulo fornito dal sindacato, relativo allo svolgimento dell'assemblea sindacale. 6. Anche l'ultimo motivo è inammissibile perché, già per la sua stessa formulazione, censura non la mancanza di motivazione, ma secondo un modello che rispecchia la previgente formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la illogicità e contraddittorietà della medesima, non più censurabile in sede di legittimità (Cass. 8053/2014).. "-k - 7. Conclusivamente il ricors deve essere complessivamente dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 8. La liquidazione delle spese segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsó)--asso-rbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte derilcorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricors2, a norma del comma 1-bis dell