CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20983/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla revoca della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali - sono manifestamente infondate. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Catania nell'ordinanza impugnata osserva che: - nel settembre 2022 veniva concessa a Tempera la misura alternativa dell'affidamento in prova; - successivamente si veniva a conoscenza della commissione da parte del ricorrente del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 DPR 309/90 fino al febbraio 2022; - prima della concessione dell'affidamento in prova, il reo si trovava agli arresti domiciliari esecutivi proprio per il fatto (di cui all'art. 73 DPR 309/90) per cui si era ritenuto di concedere la misura alternativa. E conclude che, se i Giudici della sorveglianza fossero stati a conoscenza della commissione del suddetto reato durante l'esecuzione degli arresti domiciliari per fatto dello stesso tipo, non avrebbero concesso la suddetta misura alternativa in ragione sia dell'evidente sua inidoneità ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva sia della pericolosità sociale del reo. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste genericamente sul fatto che il reato, su cui sarebbe stata fondata la revoca dell'affidamento in prova, non sarebbe stato commesso fino al febbraio 2022 ma fino al 26 novembre 2021, peraltro allegando meri stralci di ordinanza di custodia cautelare, in violazione del principio di autosufficienza - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio