Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 03318/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 34809/2024 - Rei.

Borrelli - Ud. 18.12.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel reato di furto pluriaggravato; Considerato che il ricorso, articolato in un unico motivo — con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando un travisamento delle prove — oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, è generico per mancanza di specificità, non essendovi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle doglianze prospettate (in ogni caso, la Corte di merito ha fornito compiuta risposta a tutti gli interrogativi che erano stati sollevati con l'atto di appello); Considerato che quella che il ricorrente pretenderebbe è una rivisitazione del ragionamento probatorio che non è consentita nel giudizio di legittimità dal momento che il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, in questa sede, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 34809/2024 - Rei. Borrelli - Ud. 18.12.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel reato di furto pluriaggravato; Considerato che il ricorso, articolato in un unico motivo — con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando un travisamento delle prove — oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, è generico per mancanza di specificità, non essendovi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle doglianze prospettate (in ogni caso, la Corte di merito ha fornito compiuta risposta a tutti gli interrogativi che erano stati sollevati con l'atto di appello); Considerato che quella che il ricorrente pretenderebbe è una rivisitazione del ragionamento probatorio che non è consentita nel giudizio di legittimità dal momento che il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, in questa sede, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 03318/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris