CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26778-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2324 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 365/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/05/2016 R.G.N. 1074/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 26778/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 31 maggio 2016 n. 365, la Corte d'appello di Firenze respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Siena che aveva respinto il ricorso promosso da quest'ultimo il quale ha premesso di essere stato socio e amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA] lavorando abitualmente nell'impresa ed ha riferito di essere stato iscritto alla gestione separata fino al 31.12.2010, data delle sue dimissioni da amministratore e alla gestione commercianti fino al 31.3.2011, quando cessò anche l'attività lavorativa prestata come socio. Il ricorrente assumeva che queste decisioni erano state assunte sulla base dell'aspettativa di maturare il diritto a pensione con decorrenza 1.7.2013, aspettativa che sarebbe stata ingenerata da un estratto contributivo rilasciatogli nel maggio del 2009 dal comune di Poggibonsi nel quale estratto era indicato che aveva lavorato alle dipendenze di quell'amministrazione un intero biennio (1971-1972). Sulla base di queste risultanze gli era stato indicato il giorno 1.7.13, come data di possibile accesso a pensione, se egli avesse provveduto a chiedere la necessaria ricongiunzione del periodo lavorato alle dipendenze del comune. Una volta richiesta la ricongiunzione, questa gli fu riconosciuta dall'Inps limitatamente a 56 settimane utili, così che apprese come tale ricongiunzione non gli avrebbe consentito l'accesso a pensione dal luglio del 2013 ma solo dal 31.3.2017. Bardotti convenne, quindi, in giudizio l'Inps lamentando di essere stato leso dall'Istituto assicuratore nel proprio legittimo affidamento sulla veridicità dei dati riportati negli estratti contributivi, per quanto, come nella specie, non emessi su specifica richiesta dell'interessato e ciò in ragione del dovere degli enti di previdenza di fornire solo informazioni attendibili e verificate. Chiedeva, quindi, la condanna al risarcimento del danno dell'Istituto, per errata informazione previdenziale. Il tribunale ha respinto la domanda, perché l'estratto contributivo prodotto non aveva nessun valore certificativo e inoltre era stato consegnato da un terzo, privo di data certa e di sottoscrizione, così da non poter assicurare nessun legittimo affidamento. A supporto delle ragioni della propria decisione di rigetto del gravame di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha ritenuto, che seppure in base al principio di correttezza e buona fede (artt, 1175 e 1375 c.c.) nonché in virtù dei principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) la pubblica amministrazione ha l'obbligo di non frustrare la fiducia dei soggetti titolari di interessi indisponibili fornendo informazioni errate o dichiaratamente approssimative, è comunque necessaria l'esistenza di una qualche domanda dell'assicurato diretta ad ottenere dall'ente una specifica informazione: e ciò è ragionevole, perché è solo quando sia richiesto da chi ne abbia interesse che l'ente è obbligato a verificare i dati presenti nei propri archivi e quindi a fornire informazioni adeguatamente vagliate. Ma la Corte del merito ha accertato che il Bardotti non aveva presentato alcuna domanda all'Ente di previdenza e che l'Inps non fu mai sollecitato a nessun titolo a fornire le informazioni relative alla copertura contributiva del rapporto di lavoro del Bardotti con il comune di Poggibonsi: nella specie, la Corte territoriale ha accertato che il prospetto contributivo presente in atti era di provenienza e data assolutamente incerte e recante dati del tutto generici, pertanto, poteva concludersi che nessuna responsabilità poteva attribuirsi all'Inps nella divulgazione delle informazioni e nessun ragionevole affidamento poteva fondarsi sulle risultanze del citato documento. Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria, mentre l'Inps ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione dell'art. 116 c.p.c., per omesso esame del doc. 9 (di cui alle pp. 5-7 del ricorso) ritualmente allegato in primo grado, che se fosse stato invece tenuto in debito conto dal giudice, avrebbe comportato con certezza un diverso esito della controversia e dunque il ricorrente censura l'omesso e/o errato esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dagli atti processuali e oggetto di discussione e di carattere decisivo, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., relativo all'estratto contributivo che gli era stato consegnato dal comune di Poggibonsi e che, alla luce di quanto dallo stesso risultante lo aveva indotto a mettersi in pensione invece che continuare l'attività fino a quando avesse maturato i requisiti pensionistici. Il motivo è, in via preliminare, inammissibile, per l'esistenza di una doppia decisione "conforme" sugli stessi fatti, ex art. 348 ter c.p.c., che ne preclude un nuovo esame nella presente sede di legittimità, ma il medesimo motivo è, altresì, inammissibile, perché contesta la valutazione dei documenti di causa e la ricostruzione della vicenda sulla base degli stessi, che è una questione di competenza esclusiva del giudice del merito ed incensurabile in cassazione se congruamente motivata come nella specie. Nel merito, comunque, la responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, dell'ente previdenziale, per le comunicazioni nei confronti di chi è parte del rapporto giuridico previdenziale è insussistente (Cfr. Cass. n. 6643/20, 23114/19). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che quantifica nell'importo di C 4.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.