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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 1971

Cassazione n. 12839/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, soci della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]&c., Rigetti il ricorso in relazione alle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA]; Dichiara inammissibile nel resto con irrevocabilità della sentenza di condanna agli effetti penali. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Proc.

Gen.; Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto, così come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, resa in primo grado in rito abbreviato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt 615 ter comma secondo cp, 167 dlgs 196/2003 e 513 cp, escludendo l'aggravante del comma secondo quanto alla prima imputazione, assolvendo l'imputato dalla seconda, perché il fatto non costituisce reato, rideterminando la pena e confermando nel resto la pronunzia.

Secondo le imputazioni convalidate dai Giudici del merito [OSCURATO:PERSONA], quale gestore dell'[OSCURATO:PERSONA] assicurazioni di Teano, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], addetta all'agenzia Allianz assicurazioni di Teano, si sarebbero introdotti nel sistema informatico di quest'ultima, accedendo abusivamente ai dati informativi relativi ai clienti ed alle polizze da essi stipulate, contattandoli e proponendo preventivi di assicurazione più vantaggiosi, realizzando in tal modo uno storno di clientela dall'Agenzia Alianz a quella [OSCURATO:PERSONA], presso la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata in seguito assunta.

Epoca dei fatti : Gennaio 2014.

Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia articolando tre motivi. 1.Col primo ha lamentato la violazione di legge in relazione agli artt 110, 615 ter cp, la violazione dell'art 192 cpp ed il vizio di illogicità di motivazione.

Dopo aver ripercorso ampiamente i risultati delle indagini, si è criticata la sentenza che avrebbe fondato la declaratoria di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni del denunziante Ivaldi, responsabile dell'Agenzia Allianz, e su quelle di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della medesima agenzia e titolare delle chiavi di accesso al sistema informatico; secondo quest'ultima sarebbe stato possibile che [OSCURATO:PERSONA], lavorando alla postazione affianco alla sua, avesse potuto vedere la password in suo uso; Russo aveva, altresì, riferito che non possedeva le chiavi - questa volta materiali - per aprire l'ufficio e per questo doveva attendere l'arrivo della collega per iniziare a lavorare.

Ha sottolineato la difesa che tali dichiarazioni erano state rese in sede di interrogatorio successivo all'avviso ex art 415 bis cpp e, quindi, erano ispirate ad una evidente logica difensiva mentre il PM le aveva ritenute affidabili, archiviando di conseguenza la posizione.

Il ricorrente, dopo aver ribadito che le dichiarazioni di Russo nei riguardi di di [OSCURATO:PERSONA] non possedevano il requisito della certezza, censura, altresì, la motivazione per illogicità, poichè fondata sulla prova logica ma in assenza di un rigoroso vaglio di attendibilità ex art 192/3 cpp delle informazioni, in quanto rese da soggetto coinvolto nelle stesse condotte di cui riferiva e, quindi, da valutare con altri elementi di prova a conferma dell'attendibilità, metodo, invece, non seguito dalla Corte territoriale, che neppure avrebbe dato risposta ai puntuali motivi di appello in tal senso proposti. 1.1 Per altro verso il concorso nei reati dell'attuale imputato era stato ricavato esclusivamente in base alla prova logica ma in assenza dei noti requisiti di certezza, gravità e concordanza che devono caratterizzare gli elementi oggetto di valutazione unitaria.

Inoltre, la sentenza impugnata si fonda sul concetto del cui prodest , in quanto i clienti Allianz erano passati all'agenzia del giudicabile, ma secondo la giurisprudenza di legittimità citata nell'atto di ricorso, tale principio può sorreggere la pronunzia di responsabilità solo in presenza di altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante mentre l'istruttoria dibattimentale avrebbe fatto emergere dati informativi, analiticamente indicati nell'atto di impugnazione, incoerenti con il criterio adoperato dai Giudici territoriali. 1.2 Quanto ai rapporti tra i coimputati, i Giudici del merito avevano ritenuto l'esistenza di un pregresso rapporto tra i due dal fatto che, dopo circa quattro mesi dagli eventi oggetto di giudizio, [OSCURATO:PERSONA] era stata assunta da una sub-agenzia [OSCURATO:PERSONA], gestita dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalle notizie assunte da un paio di assicurati Allianz, che avevano stipulato il contratto con Unipol proprio tramite [OSCURATO:PERSONA] nel Marzo 2014, quando già la donna aveva cessato il rapporto con Allianz.

2. Nel secondo motivo, è stata dedotta la violazione di norme penali ed il vizio di mancanza e manifesta illogicità di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del delitto ex art 513 cp.

Il ricorrente si riferisce a pronunzie di questa Corte secondo le quali lo sviamento di clientela, del quale si discute, integrerebbe solo una forma di concorrenza illecita rilevante sul piano civilistico ex art 2958 cc e sprovvista di sanzione penale in quanto posta al di fuori dell'area incriminatrice.

Sostiene, inoltre, la difesa che nella fattispecie concreta mancherebbe l'elemento psicologico del dolo specifico di impedire o turbare l'esercizio delle attività commerciali di Allianz, poiché unico scopo perseguito dal ricorrente sarebbe stato quello di acquisire ulteriori clienti, conseguendone utile economico, senza che l'iniziativa imprenditoriale di Allianz fosse in alcun modo interrotta. 2.1 La motivazione resa dai Giudici di appello, nell'identificare la condotta fraudolenta necessaria per l'art 513 cp con l'acceso abusivo al sistema informatico di cui all'art 615 ter cp, sarebbe errata in diritto avendo confuso le modalità della condotta di cui all'art 513 cp con la condotta medesima,ritenendo che il dolo specifico consisterebbe nell'intento di stornare la clientela. 3.Tramite il terzo motivo è stata lamentata la mancanza di motivazione sulla eccepita inammissibilità della costituzione delle parti civili per mancanza di causa petendi e sulla conseguente infondatezza della condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese.

Nei motivi di appello la difesa aveva rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA], gestore della sub agenzia di [OSCURATO:PERSONA], era stata posta in liquidazione volontaria e cancellata dal registro delle imprese in data precedente all'udienza del 23 Dicembre 2015, nella quale si erano costituiti parti civili i soci Ivaldi ed Abbamondi; il liquidatore prima della cancellazione non aveva accertato il diritto al risarcimento del danno derivante dai reati contestati e, pertanto mancherebbe la causa petendi.

A sostegno della sua tesi la difesa cita giurisprudenza civile ad essa coerente.

All'odierna udienza il Pg, dr Senatore, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, soci della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]&c.; per il rigetto del ricorso in relazione alle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA]; per la declaratoria di inammissibilità nel resto con irrevocabilità della sentenza di condanna agli effetti penali. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Russo si associa alle conclusioni del Proc.

Gen. e deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili Abbamondi e Ivaldi conclude per il rigetto, così come da conclusioni scritte, che deposita unitamente alla nota spese; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito enunciati. 1.11 primo motivo è inammissibile, poiché sotto l'apparente veste dei vizi di motivazione e violazione di legge propone una critica sul pieno merito del ragionamento decisorio svolto dai Giudici del merito, rappresentando una versione alternativa, e più favorevole alle ragioni della difesa, dei risultati di prova.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

E'più che consolidato l'orientamento di questa Corte regolatrice per il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. (Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997 Ud. (dep. 02/07/1997 ) Rv. 207944.

In senso conforme il massimo consesso di questa Corte ha ribadito che, per le ragioni suindicate, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", Sez.

U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003 Ud. (dep. 10/12/2003 ) Rv. 226074.

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 1.1 Alla luce dei principi appena ricordati le articolate censure sviluppate nell'atto di ricorso con il primo motivo, come emerge anche dalla sintesi operatane nel par. 1 del ritenuto in fatto, si sostanziano in una rivisitazione critica dell'impianto argomentativo per come strutturato dalla Corte napoletana, senza individuare evidenti fratture logiche al suo interno, che ne minino la intrinseca coerenza.

In proposito vale rammentare in sintesi che la sentenza impugnata ha dato atto - alla pagina quattro - che da Febbraio 2004, periodo coerente con le proposte di rinnovi contrattuali ai clienti di Allianz,, provenienti dall'agenzia Unipol di Teano, gestita da [OSCURATO:PERSONA] e fatte da chi era a conoscenza nel dettaglio delle condizioni di contratto ( premi ed altro), le dipendenti dell'agenzia Allianz, Russo e Torromeo, avevano lavorato presso l'agenzia della stessa assicurazione di Teano gestita dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA]; Russo aveva affermato che le postazioni dei rispettivi computers erano affiancate ed era agevole per [OSCURATO:PERSONA] vedere la sua password.

Gli accessi al sistema informatico furono effettuati per mezzo della password di Russo ma dai locali dell'agenzia di Teano, di cui era responsabile [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre si è sottolineato che / i clienti contattati da Ivaldi - gestore di Allianz - lo avevano informato di essere passati ad Unipol tramite [OSCURATO:PERSONA], alla quale avevano anche effettuato il pagamento in favore di Unipol ma nei locali di Allianz; dopo alcuni mesi dai fatti [OSCURATO:PERSONA], revocata dalla gestione di Teano, era stata assunta, sempre come assicuratrice, da una società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], in quanto gestita dalla moglie di questi. 1.2 Diversamente da quanto rappresentato nell'atto di ricorso la motivazione appare plausibile, poiché fondata sulla prova del certo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli illeciti, ricavato a sua volta dalle dichiarazioni dei clienti sviati dall'agenzia Allianz, che riferirono di aver stipulato i contratti per suo tramite e di aver pagato in sue mani i premi in favore di Unipol facente capo a [OSCURATO:PERSONA] ma all'interno dei locali Allianz.

Tali ultimi passaggi motivazionali non sono oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, sebbene decisivi nel percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale. 1.3 Quanto alla critica riguardante il fallace ricorso alla prova logica, cui sarebbero incorsi i Giudici del merito mettendo in risalto l'interesse dell'imputato all'incremento di clientela, effettivamente realizzatosi, va osservato che la giustificazione presente nella sentenza impugnata appare immune da censure.

Sul punto, infatti, è stato seguito un corretto metodo valutativo globale degli elementi di prova a disposizione dei Giudici, traendone la coerente conseguenza della responsabilità dell'imputato in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

Nel delineato contesto probatorio il concetto dell'interesse a realizzare gli illeciti, ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA], è stato adoperato per meglio illuminare il discorso argomentativo, rafforzandone correttamente la forza persuasiva.

In proposito è utile rammentare che questa Corte ha già affermato il principio per cui la prova logica, raggiunta all'esito di un esatto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica. (Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017 Ud. (dep. 11/10/2017 ) Rv. 271228. 1.4 Per il resto è necessario e sufficiente osservare che le dichiarazioni di Russo - verso la cui valutazione pure è diretta la critica della difesa come sintetizzato sub 1 par 1 del ritenuto in fatto - sono valutate/quanto ad attendibilitànel suindicato quadro probatorio e, quindi, insieme agli altri elementi di prova di conferma, rendendosi così vana la relativa doglianza di illogicità di motivazione per la solo asserita mancanza di elementi a riscontro. 2.11 secondo motivo di ricorso, inerente il delitto ex art 513 cp, è fondato.

Occorre in primis puntualizzare che il capo di imputazione sub b) è formulato nel senso che le attività fraudolente attribuite all'imputato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], che in sostanza coincidono con quelle descritte nel capo a), sono state volte a stornare clienti da Allianz per dirottarli verso l'agenzia Unipol di [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di profitto per l'una e l'altro, ed è questa la condotta ritenuta dimostrata dalla Corte napoletana.

Infatti, occupandosi dell'elemento oggettivo del reato i Giudici del merito lo hanno individuato nell'aver carpito dati ed informazioni rilevanti ed aver così avuto modo di procedere ad uno sviamento della clientela , dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla propria società; che questa sia la condotta illecita ritenuta provata all'esito del giudizio si ricava anche dal successivo passaggio argomentativo, relativo all'elemento psicologico del reato, riconosciuto nell'intento di apprestare una situazione propizia ad un imponente trasferimento di soggetti assicurati. 2.1 Tanto premesso in fatto occorre ora verificare - anche alla luce delle puntuali critiche avanzate dal ricorrente - se la ricostruzione operata nella fase di merito risulti in armonia con i principi espressi da questa Corte relativamente alle caratteristiche dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo necessari per intergare la fattispecie astratta di reato, potendosi anticipare che il vaglio condotto sul punto dà esito negativo.

Si è/infatti, affermato che la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il delitto di cui all'art. 513 cod. pen. soltanto se si ripercuote sull'ordine economico, ossia quando è posta in essere al fine specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria o del commercio e di attentare in tal modo alla libertà di iniziativa economica.

Il principio appare calzante rispetto al caso in esame, in quanto reso in una fattispecie in sostanza sovrapponibile alla presente, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione ad atti di concorrenza sleale consistiti in una indebita acquisizione di dati ed informazioni, idonea ad incidere sulla efficacia finale della attività economica dell'impresa concorrente, ma non ad alterarne il normale funzionamento produttivo e commerciale). (Sez. 3, Sentenza n. 12227 del 22/01/2015 Ud. (dep. 24/03/2015 ) Rv. 262861.

In senso conforme:Sez. 2, Sentenza n. 20647 del 11/05/2010 Ud. (dep. 01/06/2010 ) Rv. 247272.

Per desiderio di completezza e per meglio illustrare il principio ora riaffermato sembra utile riportare la motivazione della sentenza indicata per prima, che - si ripete - ha esaminato un caso di storno della clientela tra due ditte concorrenti, in sostanza identico a quello oggetto dell'attuale giudizio.• appare dirimente, ed in ogni caso prevalente rispetto a quanto esposto sin qui, la considerazione che, già così come formulata, la fattispecie di reato non può sussistere, essendo stato il fine di turbamento ravvisato, dall'imputazione, nella espressa finalità di porre in essere le condizioni per uno "storno di clientela".

Va invece ritenuto che, essendo il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma dell'art. 513 c.p. il libero e normale svolgimento della industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull' ordine economico (Sez. 3, n. 3445 del 02/02/1995, P.M., Carnovale e altri, Rv. 203401), se anche può rilevare l'offesa nei confronti del singolo imprenditore, è penalmente rilevante, però, unicamente una condotta fraudolenta che miri, appunto, al turbamento del normale svolgimento dell'industria e del commercio predetti, tale non essendo invece quella che si limiti a predisporre, come nella specie, atti di concorrenza sleale che, certamente, non possono incidere "a monte", alterandola, sulla funzionalità dell'impresa "rivale" (nella specie, normalmente continuata) ma, unicamente, "a valle", sulla destinazione dell'attività economica, ovvero sul target dell'attività produttiva e, cioè, sul raggiungimento del consumatore.

Ne è riprova il fatto che la condotta di illecita concorrenza, come quella che, in definitiva, viene addebitata all'imputato, trova collocazione penale nell'ambito della diversa figura di reato di cui all'art. 513 bis c.p. ove però accompagnata da violenza o minaccia, diversamente rivestendo, in assenza di / tali requisiti, valenza di mero inadempimento di carattere civilistico ex art. 2958 c. c..

Ed è, evidentemente, per tale ragione, che questa Corte ha affermato che, esclusa l'applicabilità del delitto di cui all'art. 513 bis c.p., il quale punisce esclusivamente l'alterazione realizzata mediante minaccia o violenza, la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il reato di cui all'art. 513 c.p. solo qualora l'azione sia posta in essere anche al fine specifico di turbare o impedire un'industria o un commercio e, cioè, di attentare alla libertà di iniziativa economica (cfr. Sez. 2, n. 20647 del 11/05/2010, P.G. e p.c. in proc.

Corniani, Rv. 247272), fine che, nella specie, non risulta mai considerato nella sentenza impugnata anche perché, evidentemente, contraddetto dall'addebitato perseguimento di un solo utile economico senza che, come già detto, l'attività della..., si sia mai interrotta. 2.2 Quelle appena delineate sono le connotazioni fattuali rinvenibili nella vicenda oggetto del giudizio, per come ricostruita nelle concordi sentenze di merito, che hanno dato atto di come le condotte attribuite agli imputati fossero tese non ad alterare la normale funzionalità dell'impresa concorrente, che, infatti, è normalmente continuata, ma ad incidere unicamente sul risultato dell'attività economica sviluppata da Allianz, ovvero sul suo pacchetto clienti già esistente; in tal senso va posto in luce che nel percorso argomentativo reso dai Giudici del merito non si ritrova alcun cenno al fatto che l'agenzia Allianz avesse interrotto la sua attività di impresa. 3.Tramite il terzo motivo la difesa sostiene, alla luce di principi affermati dalla giurisprudenza civile, che le parti civili costituite [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e Caporaso, non avessero causa petendi legittima, in quanto il liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA] aveva proceduto alla sua cancellazione dal registro imprese prima della udienza del 23 Dicembre 2015, in cui vi era stata la costituzione delle parti civili, senza svolgere attività diretta ad accertare il diritto al risarcimento del danno cagionato dai reati; tale comportamento, alla luce della giurisprudenza civile citata nell'atto di ricorso, implicherebbe rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria, lamentandosi la mancata risposta da parte della Corte territoriale.

Il motivo è inammissibile. 3.1 In proposito va osservato che, secondo quanto si ricava dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA], gestore della sub agenzia Allianz non è costituita parte civile nel processo di merito e, pertanto, l'argomento della rinuncia al credito, collegato alla cancellazione dal registro delle imprese, non ha alcun rilievo; per quanto riguarda [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e Caporaso, costituita parte civile e mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], si afferma - sempre in base alla prospettata rinuncia al credito del liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA] - che essa vi avrebbe fatto acquiescenza; tuttavia tale deduzione è sfornita di qualunque allegazione a sostegno, impedendo al Collegio di verificarne il presupposto di esistenza e risultando, pertanto, inutile l'esame delle questioni giuridiche sollevate dalla difesa.

Anche la doglianza relativa alla parte civile Russo risulta inammissibile, in quanto fondata sull'errata asserzione per la quale l'unica condotta idonea a provocarle danno per il delitto ex art 615 ter cp fosse quella della coimputata [OSCURATO:PERSONA], senza tenere in conto che l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato concorrente morale con la predetta [OSCURATO:PERSONA] nel / delitto.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 513 cod. pen., perche' il fatto non sussiste e, pertanto, va eliminata la relativa pena di mesi due di reclusione, ai sensi dell'ad 620 lett I) cpp.

Il ricorso nel resto è dichiarato inammissibile.

Il parziale annullamento della sentenza giustifica la compensazione delle spese legali tra l'imputato e le parti civili rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], costituite per entrambi i capi di imputazione.

Il ricorrente deve essere condannato,altresì, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], costituita in relazione al delitto di cui all'ad 615 ter cp, che sono liquidate in complessivi euro 3560,00 oltre accessori di legge.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 513 cod. pen., perche' il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dichiara compensate le spese tra l'imputato e le parti civili rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate in comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, soci della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]&c., Rigetti il ricorso in relazione alle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA]; Dichiara inammissibile nel resto con irrevocabilità della sentenza di condanna agli effetti penali. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Proc. Gen.; Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto, così come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, resa in primo grado in rito abbreviato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt 615 ter comma secondo cp, 167 dlgs 196/2003 e 513 cp, escludendo l'aggravante del comma secondo quanto alla prima imputazione, assolvendo l'imputato dalla seconda, perché il fatto non costituisce reato, rideterminando la pena e confermando nel resto la pronunzia. Secondo le imputazioni convalidate dai Giudici del merito [OSCURATO:PERSONA], quale gestore dell'[OSCURATO:PERSONA] assicurazioni di Teano, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], addetta all'agenzia Allianz assicurazioni di Teano, si sarebbero introdotti nel sistema informatico di quest'ultima, accedendo abusivamente ai dati informativi relativi ai clienti ed alle polizze da essi stipulate, contattandoli e proponendo preventivi di assicurazione più vantaggiosi, realizzando in tal modo uno storno di clientela dall'Agenzia Alianz a quella [OSCURATO:PERSONA], presso la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata in seguito assunta. Epoca dei fatti : Gennaio 2014. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia articolando tre motivi. 1.Col primo ha lamentato la violazione di legge in relazione agli artt 110, 615 ter cp, la violazione dell'art 192 cpp ed il vizio di illogicità di motivazione. Dopo aver ripercorso ampiamente i risultati delle indagini, si è criticata la sentenza che avrebbe fondato la declaratoria di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni del denunziante Ivaldi, responsabile dell'Agenzia Allianz, e su quelle di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della medesima agenzia e titolare delle chiavi di accesso al sistema informatico; secondo quest'ultima sarebbe stato possibile che [OSCURATO:PERSONA], lavorando alla postazione affianco alla sua, avesse potuto vedere la password in suo uso; Russo aveva, altresì, riferito che non possedeva le chiavi - questa volta materiali - per aprire l'ufficio e per questo doveva attendere l'arrivo della collega per iniziare a lavorare. Ha sottolineato la difesa che tali dichiarazioni erano state rese in sede di interrogatorio successivo all'avviso ex art 415 bis cpp e, quindi, erano ispirate ad una evidente logica difensiva mentre il PM le aveva ritenute affidabili, archiviando di conseguenza la posizione. Il ricorrente, dopo aver ribadito che le dichiarazioni di Russo nei riguardi di di [OSCURATO:PERSONA] non possedevano il requisito della certezza, censura, altresì, la motivazione per illogicità, poichè fondata sulla prova logica ma in assenza di un rigoroso vaglio di attendibilità ex art 192/3 cpp delle informazioni, in quanto rese da soggetto coinvolto nelle stesse condotte di cui riferiva e, quindi, da valutare con altri elementi di prova a conferma dell'attendibilità, metodo, invece, non seguito dalla Corte territoriale, che neppure avrebbe dato risposta ai puntuali motivi di appello in tal senso proposti. 1.1 Per altro verso il concorso nei reati dell'attuale imputato era stato ricavato esclusivamente in base alla prova logica ma in assenza dei noti requisiti di certezza, gravità e concordanza che devono caratterizzare gli elementi oggetto di valutazione unitaria. Inoltre, la sentenza impugnata si fonda sul concetto del cui prodest , in quanto i clienti Allianz erano passati all'agenzia del giudicabile, ma secondo la giurisprudenza di legittimità citata nell'atto di ricorso, tale principio può sorreggere la pronunzia di responsabilità solo in presenza di altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante mentre l'istruttoria dibattimentale avrebbe fatto emergere dati informativi, analiticamente indicati nell'atto di impugnazione, incoerenti con il criterio adoperato dai Giudici territoriali. 1.2 Quanto ai rapporti tra i coimputati, i Giudici del merito avevano ritenuto l'esistenza di un pregresso rapporto tra i due dal fatto che, dopo circa quattro mesi dagli eventi oggetto di giudizio, [OSCURATO:PERSONA] era stata assunta da una sub-agenzia [OSCURATO:PERSONA], gestita dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalle notizie assunte da un paio di assicurati Allianz, che avevano stipulato il contratto con Unipol proprio tramite [OSCURATO:PERSONA] nel Marzo 2014, quando già la donna aveva cessato il rapporto con Allianz. 2. Nel secondo motivo, è stata dedotta la violazione di norme penali ed il vizio di mancanza e manifesta illogicità di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del delitto ex art 513 cp. Il ricorrente si riferisce a pronunzie di questa Corte secondo le quali lo sviamento di clientela, del quale si discute, integrerebbe solo una forma di concorrenza illecita rilevante sul piano civilistico ex art 2958 cc e sprovvista di sanzione penale in quanto posta al di fuori dell'area incriminatrice. Sostiene, inoltre, la difesa che nella fattispecie concreta mancherebbe l'elemento psicologico del dolo specifico di impedire o turbare l'esercizio delle attività commerciali di Allianz, poiché unico scopo perseguito dal ricorrente sarebbe stato quello di acquisire ulteriori clienti, conseguendone utile economico, senza che l'iniziativa imprenditoriale di Allianz fosse in alcun modo interrotta. 2.1 La motivazione resa dai Giudici di appello, nell'identificare la condotta fraudolenta necessaria per l'art 513 cp con l'acceso abusivo al sistema informatico di cui all'art 615 ter cp, sarebbe errata in diritto avendo confuso le modalità della condotta di cui all'art 513 cp con la condotta medesima,ritenendo che il dolo specifico consisterebbe nell'intento di stornare la clientela. 3.Tramite il terzo motivo è stata lamentata la mancanza di motivazione sulla eccepita inammissibilità della costituzione delle parti civili per mancanza di causa petendi e sulla conseguente infondatezza della condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese. Nei motivi di appello la difesa aveva rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA], gestore della sub agenzia di [OSCURATO:PERSONA], era stata posta in liquidazione volontaria e cancellata dal registro delle imprese in data precedente all'udienza del 23 Dicembre 2015, nella quale si erano costituiti parti civili i soci Ivaldi ed Abbamondi; il liquidatore prima della cancellazione non aveva accertato il diritto al risarcimento del danno derivante dai reati contestati e, pertanto mancherebbe la causa petendi. A sostegno della sua tesi la difesa cita giurisprudenza civile ad essa coerente. All'odierna udienza il Pg, dr Senatore, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, soci della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]&c.; per il rigetto del ricorso in relazione alle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA]; per la declaratoria di inammissibilità nel resto con irrevocabilità della sentenza di condanna agli effetti penali. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Russo si associa alle conclusioni del Proc. Gen. e deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili Abbamondi e Ivaldi conclude per il rigetto, così come da conclusioni scritte, che deposita unitamente alla nota spese; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito enunciati. 1.11 primo motivo è inammissibile, poiché sotto l'apparente veste dei vizi di motivazione e violazione di legge propone una critica sul pieno merito del ragionamento decisorio svolto dai Giudici del merito, rappresentando una versione alternativa, e più favorevole alle ragioni della difesa, dei risultati di prova. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. E'più che consolidato l'orientamento di questa Corte regolatrice per il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997 Ud. (dep. 02/07/1997 ) Rv. 207944. In senso conforme il massimo consesso di questa Corte ha ribadito che, per le ragioni suindicate, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003 Ud. (dep. 10/12/2003 ) Rv. 226074. Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 1.1 Alla luce dei principi appena ricordati le articolate censure sviluppate nell'atto di ricorso con il primo motivo, come emerge anche dalla sintesi operatane nel par. 1 del ritenuto in fatto, si sostanziano in una rivisitazione critica dell'impianto argomentativo per come strutturato dalla Corte napoletana, senza individuare evidenti fratture logiche al suo interno, che ne minino la intrinseca coerenza. In proposito vale rammentare in sintesi che la sentenza impugnata ha dato atto - alla pagina quattro - che da Febbraio 2004, periodo coerente con le proposte di rinnovi contrattuali ai clienti di Allianz,, provenienti dall'agenzia Unipol di Teano, gestita da [OSCURATO:PERSONA] e fatte da chi era a conoscenza nel dettaglio delle condizioni di contratto ( premi ed altro), le dipendenti dell'agenzia Allianz, Russo e Torromeo, avevano lavorato presso l'agenzia della stessa assicurazione di Teano gestita dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA]; Russo aveva affermato che le postazioni dei rispettivi computers erano affiancate ed era agevole per [OSCURATO:PERSONA] vedere la sua password. Gli accessi al sistema informatico furono effettuati per mezzo della password di Russo ma dai locali dell'agenzia di Teano, di cui era responsabile [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre si è sottolineato che / i clienti contattati da Ivaldi - gestore di Allianz - lo avevano informato di essere passati ad Unipol tramite [OSCURATO:PERSONA], alla quale avevano anche effettuato il pagamento in favore di Unipol ma nei locali di Allianz; dopo alcuni mesi dai fatti [OSCURATO:PERSONA], revocata dalla gestione di Teano, era stata assunta, sempre come assicuratrice, da una società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], in quanto gestita dalla moglie di questi. 1.2 Diversamente da quanto rappresentato nell'atto di ricorso la motivazione appare plausibile, poiché fondata sulla prova del certo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli illeciti, ricavato a sua volta dalle dichiarazioni dei clienti sviati dall'agenzia Allianz, che riferirono di aver stipulato i contratti per suo tramite e di aver pagato in sue mani i premi in favore di Unipol facente capo a [OSCURATO:PERSONA] ma all'interno dei locali Allianz. Tali ultimi passaggi motivazionali non sono oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, sebbene decisivi nel percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale. 1.3 Quanto alla critica riguardante il fallace ricorso alla prova logica, cui sarebbero incorsi i Giudici del merito mettendo in risalto l'interesse dell'imputato all'incremento di clientela, effettivamente realizzatosi, va osservato che la giustificazione presente nella sentenza impugnata appare immune da censure. Sul punto, infatti, è stato seguito un corretto metodo valutativo globale degli elementi di prova a disposizione dei Giudici, traendone la coerente conseguenza della responsabilità dell'imputato in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Nel delineato contesto probatorio il concetto dell'interesse a realizzare gli illeciti, ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA], è stato adoperato per meglio illuminare il discorso argomentativo, rafforzandone correttamente la forza persuasiva. In proposito è utile rammentare che questa Corte ha già affermato il principio per cui la prova logica, raggiunta all'esito di un esatto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica. (Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017 Ud. (dep. 11/10/2017 ) Rv. 271228. 1.4 Per il resto è necessario e sufficiente osservare che le dichiarazioni di Russo - verso la cui valutazione pure è diretta la critica della difesa come sintetizzato sub 1 par 1 del ritenuto in fatto - sono valutate/quanto ad attendibilitànel suindicato quadro probatorio e, quindi, insieme agli altri elementi di prova di conferma, rendendosi così vana la relativa doglianza di illogicità di motivazione per la solo asserita mancanza di elementi a riscontro. 2.11 secondo motivo di ricorso, inerente il delitto ex art 513 cp, è fondato. Occorre in primis puntualizzare che il capo di imputazione sub b) è formulato nel senso che le attività fraudolente attribuite all'imputato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], che in sostanza coincidono con quelle descritte nel capo a), sono state volte a stornare clienti da Allianz per dirottarli verso l'agenzia Unipol di [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di profitto per l'una e l'altro, ed è questa la condotta ritenuta dimostrata dalla Corte napoletana. Infatti, occupandosi dell'elemento oggettivo del reato i Giudici del merito lo hanno individuato nell'aver carpito dati ed informazioni rilevanti ed aver così avuto modo di procedere ad uno sviamento della clientela , dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla propria società; che questa sia la condotta illecita ritenuta provata all'esito del giudizio si ricava anche dal successivo passaggio argomentativo, relativo all'elemento psicologico del reato, riconosciuto nell'intento di apprestare una situazione propizia ad un imponente trasferimento di soggetti assicurati. 2.1 Tanto premesso in fatto occorre ora verificare - anche alla luce delle puntuali critiche avanzate dal ricorrente - se la ricostruzione operata nella fase di merito risulti in armonia con i principi espressi da questa Corte relativamente alle caratteristiche dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo necessari per intergare la fattispecie astratta di reato, potendosi anticipare che il vaglio condotto sul punto dà esito negativo. Si è/infatti, affermato che la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il delitto di cui all'art. 513 cod. pen. soltanto se si ripercuote sull'ordine economico, ossia quando è posta in essere al fine specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria o del commercio e di attentare in tal modo alla libertà di iniziativa economica. Il principio appare calzante rispetto al caso in esame, in quanto reso in una fattispecie in sostanza sovrapponibile alla presente, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione ad atti di concorrenza sleale consistiti in una indebita acquisizione di dati ed informazioni, idonea ad incidere sulla efficacia finale della attività economica dell'impresa concorrente, ma non ad alterarne il normale funzionamento produttivo e commerciale). (Sez. 3, Sentenza n. 12227 del 22/01/2015 Ud. (dep. 24/03/2015 ) Rv. 262861. In senso conforme:Sez. 2, Sentenza n. 20647 del 11/05/2010 Ud. (dep. 01/06/2010 ) Rv. 247272. Per desiderio di completezza e per meglio illustrare il principio ora riaffermato sembra utile riportare la motivazione della sentenza indicata per prima, che - si ripete - ha esaminato un caso di storno della clientela tra due ditte concorrenti, in sostanza identico a quello oggetto dell'attuale giudizio.• appare dirimente, ed in ogni caso prevalente rispetto a quanto esposto sin qui, la considerazione che, già così come formulata, la fattispecie di reato non può sussistere, essendo stato il fine di turbamento ravvisato, dall'imputazione, nella espressa finalità di porre in essere le condizioni per uno "storno di clientela". Va invece ritenuto che, essendo il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma dell'art. 513 c.p. il libero e normale svolgimento della industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull' ordine economico (Sez. 3, n. 3445 del 02/02/1995, P.M., Carnovale e altri, Rv. 203401), se anche può rilevare l'offesa nei confronti del singolo imprenditore, è penalmente rilevante, però, unicamente una condotta fraudolenta che miri, appunto, al turbamento del normale svolgimento dell'industria e del commercio predetti, tale non essendo invece quella che si limiti a predisporre, come nella specie, atti di concorrenza sleale che, certamente, non possono incidere "a monte", alterandola, sulla funzionalità dell'impresa "rivale" (nella specie, normalmente continuata) ma, unicamente, "a valle", sulla destinazione dell'attività economica, ovvero sul target dell'attività produttiva e, cioè, sul raggiungimento del consumatore. Ne è riprova il fatto che la condotta di illecita concorrenza, come quella che, in definitiva, viene addebitata all'imputato, trova collocazione penale nell'ambito della diversa figura di reato di cui all'art. 513 bis c.p. ove però accompagnata da violenza o minaccia, diversamente rivestendo, in assenza di / tali requisiti, valenza di mero inadempimento di carattere civilistico ex art. 2958 c. c.. Ed è, evidentemente, per tale ragione, che questa Corte ha affermato che, esclusa l'applicabilità del delitto di cui all'art. 513 bis c.p., il quale punisce esclusivamente l'alterazione realizzata mediante minaccia o violenza, la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il reato di cui all'art. 513 c.p. solo qualora l'azione sia posta in essere anche al fine specifico di turbare o impedire un'industria o un commercio e, cioè, di attentare alla libertà di iniziativa economica (cfr. Sez. 2, n. 20647 del 11/05/2010, P.G. e p.c. in proc. Corniani, Rv. 247272), fine che, nella specie, non risulta mai considerato nella sentenza impugnata anche perché, evidentemente, contraddetto dall'addebitato perseguimento di un solo utile economico senza che, come già detto, l'attività della..., si sia mai interrotta. 2.2 Quelle appena delineate sono le connotazioni fattuali rinvenibili nella vicenda oggetto del giudizio, per come ricostruita nelle concordi sentenze di merito, che hanno dato atto di come le condotte attribuite agli imputati fossero tese non ad alterare la normale funzionalità dell'impresa concorrente, che, infatti, è normalmente continuata, ma ad incidere unicamente sul risultato dell'attività economica sviluppata da Allianz, ovvero sul suo pacchetto clienti già esistente; in tal senso va posto in luce che nel percorso argomentativo reso dai Giudici del merito non si ritrova alcun cenno al fatto che l'agenzia Allianz avesse interrotto la sua attività di impresa. 3.Tramite il terzo motivo la difesa sostiene, alla luce di principi affermati dalla giurisprudenza civile, che le parti civili costituite [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e Caporaso, non avessero causa petendi legittima, in quanto il liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA] aveva proceduto alla sua cancellazione dal registro imprese prima della udienza del 23 Dicembre 2015, in cui vi era stata la costituzione delle parti civili, senza svolgere attività diretta ad accertare il diritto al risarcimento del danno cagionato dai reati; tale comportamento, alla luce della giurisprudenza civile citata nell'atto di ricorso, implicherebbe rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria, lamentandosi la mancata risposta da parte della Corte territoriale. Il motivo è inammissibile. 3.1 In proposito va osservato che, secondo quanto si ricava dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA], gestore della sub agenzia Allianz non è costituita parte civile nel processo di merito e, pertanto, l'argomento della rinuncia al credito, collegato alla cancellazione dal registro delle imprese, non ha alcun rilievo; per quanto riguarda [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e Caporaso, costituita parte civile e mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], si afferma - sempre in base alla prospettata rinuncia al credito del liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA] - che essa vi avrebbe fatto acquiescenza; tuttavia tale deduzione è sfornita di qualunque allegazione a sostegno, impedendo al Collegio di verificarne il presupposto di esistenza e risultando, pertanto, inutile l'esame delle questioni giuridiche sollevate dalla difesa. Anche la doglianza relativa alla parte civile Russo risulta inammissibile, in quanto fondata sull'errata asserzione per la quale l'unica condotta idonea a provocarle danno per il delitto ex art 615 ter cp fosse quella della coimputata [OSCURATO:PERSONA], senza tenere in conto che l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato concorrente morale con la predetta [OSCURATO:PERSONA] nel / delitto. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 513 cod. pen., perche' il fatto non sussiste e, pertanto, va eliminata la relativa pena di mesi due di reclusione, ai sensi dell'ad 620 lett I) cpp. Il ricorso nel resto è dichiarato inammissibile. Il parziale annullamento della sentenza giustifica la compensazione delle spese legali tra l'imputato e le parti civili rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], costituite per entrambi i capi di imputazione. Il ricorrente deve essere condannato,altresì, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], costituita in relazione al delitto di cui all'ad 615 ter cp, che sono liquidate in complessivi euro 3560,00 oltre accessori di legge. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 513 cod. pen., perche' il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara compensate le spese tra l'imputato e le parti civili rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate in comp
Sentenza Cassazione n. 12839/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris