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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28358/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 febbraio 1953, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1971; avverso l'ordinanza del 23 novembre 2022 della Corte di Cassazione; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che con ordinanza della settima sezione di questa Corte n. 49212 del 23 novembre 2022 veniva dichiarata inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA]; - che in tale ordinanza veniva indicata nel 29 gennaio 1971 la data di nascita della predetta ricorrente; - che, invece, alla luce della certificazione anagrafica acquisita, la data di nascita corretta è il 20 febbraio 1953; - che, pertanto, in questi sensi deve essere disposta la correzione della predetta ordinanza; P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale presente nell'intestazione dell'ordinanza n. 49212/2022, nel senso che laddove si legge la data di nascita della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA], "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]", deve intendersi "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]".

Così deciso 1'11 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] nere! estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 febbraio 1953, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1971; avverso l'ordinanza del 23 novembre 2022 della Corte di Cassazione; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che con ordinanza della settima sezione di questa Corte n. 49212 del 23 novembre 2022 veniva dichiarata inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA]; - che in tale ordinanza veniva indicata nel 29 gennaio 1971 la data di nascita della predetta ricorrente; - che, invece, alla luce della certificazione anagrafica acquisita, la data di nascita corretta è il 20 febbraio 1953; - che, pertanto, in questi sensi deve essere disposta la correzione della predetta ordinanza; P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale presente nell'intestazione dell'ordinanza n. 49212/2022, nel senso che laddove si legge la data di nascita della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA], "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]", deve intendersi "[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]". Così deciso 1'11 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] nere! estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28358/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris