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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:175
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0604 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 9 marzo 2023 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva 98/34/CE – Articolo 1, punto 4 – Nozione di “altri requisiti” – Articolo 1, punto 11 – Nozione di “regola tecnica” – Articolo 8, paragrafo 1 – Obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di notificare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Disposizione nazionale che prevede l’incorporazione di una determinata percentuale di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale – Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino – Nozione di “clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione” – Mancata inclusione dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30/CE» Nella causa C‑604/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Braga (Tribunale amministrativo e tributario di Braga, Portogallo), con decisione del 14 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2021, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA] SA

contro [OSCURATO:PERSONA] para o [OSCURATO:PERSONA] E.P.E., con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (FEE), LA CORTE (Terza Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] SA, da N. [OSCURATO:PERSONA], R. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], advogados; – per l’[OSCURATO:PERSONA] para o [OSCURATO:PERSONA] E.P.E., da G. Capitão, advogado; – per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, M. Branco, C. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da G. Braga da Cruz, B. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, punto 3, dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione ( GU 1998, L 204, pag. 37 ), come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 ( GU 2006, L 363, pag. 81 ) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»), dell’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ( GU 1998, L 350, pag. 58 ), come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 ( GU 2009, L 140, pag. 88 ) (in prosieguo: la «direttiva 98/70»), dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30, e dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ( GU 2009, L 140, pag. 16 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] SA e l’[OSCURATO:PERSONA] para o [OSCURATO:PERSONA] E.P.E. (Entità nazionale del settore dell’energia) (in prosieguo: l’«ENSE»), in merito a una decisione di quest’ultima che impone una compensazione finanziaria alla [OSCURATO:PERSONA] per non aver provato l’incorporazione di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale che quest’ultima aveva immesso in consumo nel secondo trimestre del 2020.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 98/34 3 L’articolo 1 della direttiva 98/34 prevedeva quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva si intende per: (...) 3) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. (...) 4) “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; (...) 6) “norma”: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie: – norma internazionale: norma che è adottata da un’organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; – norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; – norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; (...) 11) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: – le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; (...)». 4 L’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva disponeva quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 10, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa.

Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto». 5 Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, di detta direttiva: «Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri: – (...) – fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti».

Direttiva 98/70 6 L’articolo 7 bis della direttiva 98/70, intitolato «Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra», ai paragrafi 1 e 2 così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri designano il fornitore o i fornitori competenti a monitorare e a segnalare le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti.

Nel caso dei fornitori di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che detti fornitori possano scegliere di contribuire all’obbligo di riduzione sancito al paragrafo 2 qualora siano in grado di dimostrare che possono misurare e monitorare adeguatamente l’elettricità fornita per essere utilizzata in suddetti veicoli.

A decorrere dal 1 o gennaio 2011 i fornitori trasmettono annualmente all’autorità designata dal rispettivo Stato membro una relazione sull’intensità delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e dell’energia forniti in ciascuno Stato membro in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni: a) il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia forniti con l’indicazione del luogo di acquisto e dell’origine; e b) le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le relazioni siano oggetto di verifica.

Se del caso, la Commissione stabilisce orientamenti per l’attuazione del presente paragrafo.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri richiedono ai fornitori di ridurre fino al 10% con la massima gradualità possibile le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti entro il 31 dicembre 2020, in confronto alla norma di riferimento per i carburanti di cui al paragrafo 5, lettera b).

La riduzione prevede le seguenti fasi: a) 6% entro il 31 dicembre 2020.

Ai fini del conseguimento di detta riduzione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono richiedere ai fornitori di rispettare i seguenti obiettivi intermedi: 2% entro il 31 dicembre 2014 e 4% entro il 31 dicembre 2017; b) un obiettivo indicativo supplementare del 2% entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), da conseguire tramite uno dei metodi a seguire, o entrambi: i) l’approvvigionamento di energia per i trasporti fornita per essere utilizzata in qualsiasi tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale (comprese le navi adibite alla navigazione interna), trattore agricolo o forestale o imbarcazione da diporto; ii) l’uso di qualsiasi tecnologia (compresi la cattura e lo stoccaggio del carbonio) capace di ridurre le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita del combustibile o dell’energia forniti; c) un obiettivo indicativo supplementare del 2% entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), conseguito tramite l’utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, alle condizioni sancite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità [e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( GU 2003, L 275, pag. 32 )], per le riduzioni nel settore della fornitura di combustibile».

Direttiva 2009/30 7 I considerando 8 e 9 della direttiva 2009/30 così recitano: «(8) Il 20% circa delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità è prodotto dalla combustione dei carburanti utilizzati nei trasporti su strada.

Una possibile soluzione per diminuire tali emissioni è rappresentata dall’abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili, che può essere conseguito in vari modi.

Tenendo presenti l’intento della Comunità di ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei trasporti su strada su tali emissioni, è opportuno istituire un meccanismo che prescriva ai fornitori di combustibile di indicare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili da essi forniti e di ridurle a partire dal 2011.

La metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti dovrebbe essere identica a quella stabilita ai fini del calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra ai sensi della [direttiva 2009/28]. (9) Entro il 31 dicembre 2020 i fornitori dovrebbero ridurre gradualmente le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita fino al 10% per unità di energia dovute ai carburanti e all’energia forniti.

La riduzione dovrebbe essere almeno del 6% entro il 31 dicembre 2020 rispetto alla media comunitaria delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili fossili nel 2010, ottenute utilizzando biocarburanti e carburanti alternativi nonché riducendo il rilascio in atmosfera e la combustione in torcia nei siti di produzione.

Detta riduzione, soggetta a una verifica, dovrebbe comprendere due ulteriori riduzioni del 2%, la prima ottenuta tramite l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili per la cattura e lo stoccaggio di CO2 e di veicoli elettrici e la seconda tramite l’acquisto di crediti nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto.

Dette riduzioni supplementari non dovrebbero essere vincolanti per gli [OSCURATO:PERSONA] membri o i fornitori di carburanti all’entrata in vigore della presente direttiva.

La revisione dovrebbe riferirsi al loro carattere non vincolante». 8 L’articolo 4 della direttiva 2009/30, intitolato «Recepimento», dispone quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

Direttiva 2009/28 9 La direttiva 2009/28 è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( GU 2018, L 328, pag. 82 ), con effetto dal 1 o luglio 2021.

Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui trattasi, alla controversia principale continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 2009/28. 10 I considerando 8 e 9 della direttiva 2009/28 enunciavano quanto segue: «(8) [OSCURATO:PERSONA] della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata “Tabella di marcia per le energie rinnovabili – Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile” ha dimostrato che un obiettivo del 20% per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% per le energie da fonti rinnovabili nei trasporti sarebbero obiettivi appropriati e raggiungibili e che un quadro che preveda obiettivi obbligatori consentirebbe di creare la stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili che sono in grado di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili di importazione e di incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie energetiche.

Detti obiettivi esistono già nel quadro del miglioramento del 20% dell’efficienza energetica entro il 2020, oggetto della comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo “Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità”, avallata dal Consiglio europeo nel marzo 2007 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del 31 gennaio 2008 su tale piano di azione. (9) Il Consiglio europeo del marzo 2007 a riaffermato l’impegno della Comunità a favore dello sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili in tutta la Comunità oltre il 2010.

Esso ha approvato un obiettivo obbligatorio del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo della Comunità entro il 2020 e un obiettivo minimo obbligatorio del 10% che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovranno raggiungere per quanto riguarda la quota di biocarburanti sul consumo di benzine e diesel per autotrazione entro il 2020, da introdurre in maniera efficiente sotto il profilo dei costi.

Esso ha affermato che il carattere vincolante dell’obiettivo per i biocarburanti è opportuno, a condizione che la produzione sia sostenibile, che i biocarburanti di seconda generazione vengano resi disponibili sul mercato e che la [direttiva 98/70] sia modificata per consentire miscele in percentuali adeguate.

Il Consiglio europeo del marzo 2008 ha ribadito che è essenziale elaborare e rispettare criteri di sostenibilità efficaci per i biocarburanti e assicurare la reperibilità sul mercato dei biocarburanti di seconda generazione.

Il Consiglio europeo del giugno 2008 ha nuovamente fatto riferimento ai criteri di sostenibilità e allo sviluppo di biocarburanti di seconda generazione, sottolineando la necessità di valutare l’eventuale impatto della produzione di biocarburanti sui prodotti agricoli destinati alla produzione alimentare e intervenire, se necessario, per ovviare alle carenze.

Ha inoltre dichiarato che sarebbe stata opportuna un’ulteriore valutazione delle conseguenze ambientali e sociali della produzione e del consumo di biocarburanti». 11 L’articolo 1 della direttiva 2009/28, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevedeva quanto segue: «La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili.

Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. (...)». 12 L’articolo 3 della direttiva 2009/28, intitolato «Obiettivi e misure nazionali generali obbligatori per l’uso dell’energia da fonti rinnovabili», al paragrafo 4 così disponeva: «Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro. (...)». 13 Nella sua ultima versione in vigore, la direttiva 2009/28 era stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 ( GU 2015, L 239, pag. 1 ).

Quest’ultima prevedeva, conformemente al suo articolo 4, paragrafo 1, che le modifiche da essa apportate dovessero essere recepite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri entro il 10 settembre 2017, i quali erano altresì tenuti ad informare immediatamente la Commissione di qualsiasi misura di recepimento.

Diritto portoghese 14 L’articolo 11 del Decreto-Lei n. 117/2010 (decreto legge n. 117/2010), del 25 ottobre 2010, come modificato dal Decreto-Lei n. 6/2012 (decreto legge n. 6/2012), del 17 gennaio 2012 (in prosieguo: il «decreto legge n. 117/2010»), al paragrafo 1 così dispone: «I soggetti che immettono in consumo carburanti per il trasporto stradale, presentando le dichiarazioni di immissione in consumo (DIC) conformemente al codice delle accise, approvato con decreto-legge n. 73/2010, del 21 giugno 2010, modificato dalla legge n. 55- A/2010, del 31 dicembre 2010, (...) devono contribuire al rispetto degli obiettivi di incorporazione di biocarburanti nelle seguenti percentuali, in contenuto energetico, per i quantitativi di carburanti per il trasporto stradale da essi immessi in consumo, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL) e del gas naturale: a) 2011 e 2012 – 5,0%; b) 2013 e 2014 – 5,5%; c) 2015 e 2016 – 7,5%; d) 2017 e 2018 – 9,0%; e) 2019 e 2020 – 10,0%». 15 Il preambolo del decreto legge n. 6/2012 precisa che «il decreto legge n. 117/2010 (...) che recepisce parzialmente nel diritto nazionale la [direttiva 2009/28] e la [direttiva 2009/30], stabilisce i criteri di sostenibilità per la produzione e l’uso di biocarburanti e di bioliquidi, i meccanismi per la promozione dei biocarburanti nei trasporti terrestri e fissa i limiti per l’incorporazione obbligatoria di biocarburanti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 [OSCURATO:PERSONA] è una società che esercita la sua attività sul mercato dei carburanti in Portogallo. 17 Avendo lo status fiscale di destinatario registrato, essa non soddisfa i requisiti di legge per procedere all’incorporazione fisica di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale che immette in consumo in Portogallo.

Di conseguenza, essa acquista, presso una società con sede in Spagna, siffatti carburanti che contengono biocarburante in proporzioni conformi alle disposizioni della normativa spagnola. 18 [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato all’ENSE alcuna prova dell’approvazione da parte della Commissione europea del sistema di certificazione volontaria applicato dalla società da cui acquista i carburanti per il trasporto stradale in Spagna. 19 Nel corso del secondo trimestre del 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha immesso in consumo 7582 tonnellate di carburanti per il trasporto stradale. 20 L’ENSE ha constatato che, contrariamente all’obbligo impostole dal decreto legge n. 117/2010, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di alcun certificato relativo ai biocarburanti, mentre avrebbe dovuto detenerne almeno 758 per dimostrare che rispettava l’obbligo di incorporare il 10% di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale da essa immessi in consumo nel secondo trimestre del 2020. 21 Di conseguenza, l’ENSE ha adottato una decisione che imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di un importo di EUR 908084 a titolo di compensazione finanziaria in quanto quest’ultima non aveva provato l’incorporazione di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale da essa immessi in consumo durante il secondo trimestre del 2020, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del decreto legge n. 117/2010. 22 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Braga (Tribunale amministrativo e tributario di Braga, Portogallo), giudice del rinvio. 23 Tale giudice sottolinea che il progetto della normativa nazionale di cui al punto 21 della presente sentenza non sembra essere stato notificato alla Commissione prima della pubblicazione e dell’entrata in vigore di tale normativa. 24 Detto giudice si interroga, in sostanza, sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva 98/34, al fine di stabilire se la suddetta normativa costituisca una «regola tecnica» che avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione. 25 In primo luogo, lo stesso giudice si chiede se l’articolo 11, paragrafo 1, del decreto legge n. 117/2010, che si limita a stabilire le percentuali di incorporazione di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo senza determinare alcuna caratteristica di tali biocarburanti, possa essere considerato una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, e, più in particolare, se si tratti di un «altro requisito», ai sensi di tale articolo 1, punto

4. 26 In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 11, paragrafo 1, del decreto legge n. 117/2010 possa rientrare nell’eccezione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto tale disposizione di diritto nazionale costituirebbe un «semplice recepimento integrale di una norma (...) europea».

Infatti, l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70 imporrebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di chiedere ai fornitori di ridurre fino al 10%, con la massima gradualità possibile, le emissioni di gas a effetto serra prodotte. 27 In terzo luogo, tale giudice si chiede se l’articolo 11, paragrafo 1, del decreto legge n. 117/2010 rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34, alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2015/1513.

Infatti, queste ultime due disposizioni potrebbero essere intese come «clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34. 28 In quarto luogo, detto giudice si interroga, in subordine, sulle conseguenze derivanti dall’inadempimento dell’obbligo di comunicazione del progetto di normativa, previsto all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34.

Il giudice del rinvio riconosce che, in linea di principio, la mancata notifica di disposizioni nazionali ai sensi di tale disposizione comporta l’inopponibilità delle stesse.

Tuttavia, esso nutre dubbi al riguardo, dal momento che una siffatta interpretazione comporterebbe l’inadempimento generalizzato dell’obbligo di incorporazione di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo.

Questa stessa interpretazione comprometterebbe non solo l’obiettivo nazionale, ma anche l’obiettivo europeo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di promuovere le energie rinnovabili. 29 Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Braga (Tribunale amministrativo e tributario di Braga) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “altro requisito”, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva, la determinazione della percentuale di biocarburanti che, a norma dell’articolo 7 bis della direttiva 98/70, introdotto dalla direttiva 2009/30, e conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28, un determinato operatore economico è tenuto a incorporare nei carburanti che immette in consumo, come avviene nel caso della normativa nazionale di cui trattasi. 2) Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, laddove recita “salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea”, debba essere interpretato nel senso che esclude una disposizione di diritto nazionale che determina le percentuali di incorporazione di biocarburanti, ai sensi dell’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/[70], introdotto dalla direttiva 2009/30, conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28. 3) Se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2015/1513 debbano essere interpretati nel senso che costituiscono clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34. 4) Laddove la risposta alle precedenti questioni non pregiudichino la risposta a questa questione, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che rende inopponibile agli operatori economici una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che definisce la percentuale di incorporazione di biocarburanti, in attuazione dell’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70, introdotto dalla direttiva 2009/30».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 30 L’ENSE ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile, in quanto il testo delle disposizioni di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione sarebbe chiaro e non vi sarebbe quindi alcun dubbio da risolvere. 31 A tale proposito, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 32 Nel caso di specie, è sufficiente constatare che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, le questioni sollevate hanno un’incidenza diretta sulla controversia di cui al procedimento principale e sono rilevanti al fine di consentire al giudice di dirimere quest’ultima.

Del resto, tale domanda contiene elementi sufficienti per determinare la portata delle summenzionate questioni e fornire alle stesse una risposta utile. 33 In ogni caso, non è in alcun modo fatto divieto al giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale la cui risposta, secondo il parere di una delle parti del procedimento principale, non lasci adito a ragionevoli dubbi.

Pertanto, quand’anche fosse così, la domanda di pronuncia pregiudiziale contenente simili questioni non diviene per questo irricevibile (sentenza del 14 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑683/19 , EU:C:2021:847 , punto 26 ). 34 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e quarta 35 In via preliminare, occorre ricordare che, nel procedimento principale, alla [OSCURATO:PERSONA] è stato imposto il pagamento di una compensazione finanziaria per aver violato l’articolo 11, paragrafo 1, del decreto legge n. 117/2010, in quanto tale società non aveva adempiuto il suo obbligo di presentare certificati che consentissero di provare l’incorporazione di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo dalla stessa nel secondo trimestre del 2020. 36 A tal riguardo, sebbene il giudice del rinvio abbia formalmente fatto riferimento, nella sua prima questione, all’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34, dalla formulazione di tale questione risulta che esso chiede se l’obbligo imposto dalla normativa nazionale rientri nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, di tale direttiva, e costituisca quindi una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, di detta direttiva. 37 Pertanto, occorre considerare che, con le sue questioni prima e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che fissa un obiettivo relativo all’incorporazione del 10% di biocarburanti nei carburanti per uso stradale immessi in consumo da un operatore economico per un determinato anno rientri nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, di tale direttiva, e costituisca quindi una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, di detta direttiva, la quale regola è opponibile ai soggetti dell’ordinamento solo se il progetto ad essa relativo sia stato notificato conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva. 38 In primo luogo, occorre ricordare che la nozione di «altro requisito» è definita all’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34 come un «requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione». 39 Conformemente a una giurisprudenza costante, rientra in tale categoria una normativa che stabilisce una condizione che può influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione di un prodotto, atteso che tali «altri requisiti» riguardano i requisiti determinati dalla presa in considerazione del ciclo di vita del prodotto di cui trattasi dopo la sua immissione sul mercato e sono relativi, in particolare, all’utilizzo dello stesso (sentenza del 28 maggio 2020, ECO-WIND Construction, C‑727/17 , EU:C:2020:393 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 40 Nel caso di specie, i quesiti del giudice del rinvio vertono su una normativa nazionale che impone agli operatori economici che procedono all’immissione in consumo di carburanti per il trasporto stradale, ad eccezione del GPL e del gas naturale, di contribuire al rispetto degli obiettivi di incorporazione di biocarburanti nei quantitativi annuali di carburanti per il trasporto stradale che immettono in consumo, vale a dire un obiettivo del 10% per il 2020.

Sebbene tale normativa non precisi il tipo di carburante per il trasporto stradale considerato, né fissi una percentuale di biocarburante che deve essere fisicamente incorporato nei carburanti per il trasporto stradale, né precisi il tipo di biocarburante da incorporare, il requisito da essa previsto, adottato a fini di tutela dell’ambiente, riguarda il ciclo di vita dei carburanti per il trasporto stradale dopo la loro immissione sul mercato e può influenzare in modo significativo la commercializzazione di detti prodotti, in quanto la violazione dell’obbligo di incorporazione di biocarburanti in essa previsto può comportare l’imposizione di una compensazione finanziaria. 41 Ne consegue che una normativa nazionale che fissa un obiettivo consistente nell’incorporazione del 10% di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo da un operatore economico per il 2020 rientra nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, e costituisce quindi una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, di tale direttiva. 42 In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la direttiva 98/34 è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti dell’Unione.

L’utilità di tale controllo emerge nei casi in cui regole tecniche che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva possano costituire ostacoli per gli scambi delle merci fra [OSCURATO:PERSONA] membri, ostacoli che sono ammissibili solo se necessari per soddisfare esigenze imperative dirette al conseguimento di uno scopo d’interesse generale (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 1996, CIA [OSCURATO:PERSONA], C‑194/94 , EU:C:1996:172 , punto 40 , e del 19 luglio 2012, Fortuna e a., C‑213/11, C‑214/11 e C‑217/11 , EU:C:2012:495 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 43 In tale contesto, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 impone, in linea di principio, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di comunicare immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica.

A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’inadempimento dell’obbligo di notifica previsto da tale articolo 8, paragrafo 1, costituisce un vizio procedurale sostanziale tale da comportare l’inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi, cosicché esse non possono essere opposte ai soggetti dell’ordinamento (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 1996, CIA [OSCURATO:PERSONA], C‑194/94 , EU:C:1996:172 , punto 54 ). 44 Alla luce dei suesposti motivi, occorre rispondere alle questioni prima e quarta dichiarando che l’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che fissa un obiettivo di incorporazione del 10% di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo da un operatore economico per un determinato anno rientra nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, e costituisce quindi una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, di tale direttiva, la quale regola è opponibile ai soggetti dell’ordinamento solo se il progetto ad essa relativo sia stato notificato conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva.

Sulla seconda questione 45 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale volta a recepire l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70 in modo conforme all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 possa costituire un semplice recepimento integrale di una norma europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 e, pertanto, sottrarsi all’obbligo di notifica previsto da tale disposizione. 46 A tal riguardo, conformemente all’articolo 1, punto 6, della direttiva 98/34, costituisce una «norma», ai sensi di tale direttiva, una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa la cui osservanza non è obbligatoria e che appartenga a una alla categoria delle norme internazionali, a quella delle norme europee o a quella delle norme nazionali.

Per «norma europea» ai sensi di tale disposizione si intende la norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico. 47 Da tali definizioni discende quindi che la nozione di «norma europea», intesa nel contesto delle regole tecniche, e più specificamente della direttiva 98/34, ha un ambito limitato alle norme adottate da un organismo europeo di normalizzazione. 48 Orbene, né dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 né dall’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70 risulta che il legislatore dell’Unione abbia adottato, mediante tali disposizioni, «norme europee» ai sensi dell’articolo 1, punto 6, della direttiva 98/34. 49 Infatti, da un lato, l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28, letto alla luce dei considerando 8 e 9 nonché dell’articolo 1 di quest’ultima, si limita a fissare obiettivi vincolanti secondo i quali la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia pari ad almeno il 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti in ogni Stato membro, lasciando al contempo agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità quanto alle misure che ritengono appropriate per conseguire tali obiettivi. 50 Dall’altro lato, l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70 concreta la volontà del legislatore dell’Unione di ridurre fino al 10% le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita del combustibile o dell’energia forniti.

Tuttavia, come risulta da tale disposizione, in combinato disposto con i considerando 8 e 9 della direttiva 2009/30, gli [OSCURATO:PERSONA] membri conservano un margine di discrezionalità per conseguire tale riduzione utilizzando biocarburanti o carburanti alternativi nonché riducendo la combustione in torcia. 51 Ne consegue che né l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 né l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70 impongono una «norma» ai sensi dell’articolo 1, punto 6, della direttiva 98/34. 52 Alla luce dei suesposti motivi, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale volta a recepire l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70 in modo conforme all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 non può costituire un semplice recepimento integrale di una norma europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 e, pertanto, non può sottrarsi all’obbligo di notifica previsto da tale disposizione.

Sulla terza questione 53 In via preliminare, occorre osservare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è entrata in vigore il 18 gennaio 2012, mentre la direttiva 2015/1513, alla quale il giudice del rinvio fa riferimento nella terza questione, è entrata in vigore, conformemente al suo articolo 5, il 5 ottobre 2015.

Ciò premesso, non occorre prendere in considerazione detta direttiva per rispondere a tale questione. 54 Pertanto, occorre considerare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione costituisce una clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34. 55 Occorre rilevare che i primi due commi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/30 si limitano a fissare agli [OSCURATO:PERSONA] membri un termine per il suo recepimento, ossia entro il 31 dicembre 2010, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a tal fine necessarie, chiedendo loro nel contempo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Il terzo comma di tale disposizione prevede, a sua volta, che, quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tali disposizioni, queste contengano un riferimento alla direttiva 2009/30. 56 Orbene, nulla nel testo dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/30 lascia pensare che il legislatore dell’Unione abbia inteso introdurre in quest’ultima una clausola di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 10, TFUE, di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero potuto avvalersi. 57 A tale riguardo, quest’ultima disposizione prevede che le misure di armonizzazione comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all’articolo 36 TFUE, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione.

Ne consegue che una siffatta clausola di salvaguardia deve essere espressamente prevista dall’atto di armonizzazione.

Orbene, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/30 non risponde a tali caratteristiche e non può, pertanto, costituire una siffatta clausola di salvaguardia. 58 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non costituisce una clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34.

Sulle spese 59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) L’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale che fissa un obiettivo di incorporazione del 10% di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo da un operatore economico per un determinato anno rientra nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, come modificata, e costituisce quindi una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, come modificata, la quale regola è opponibile ai soggetti dell’ordinamento solo se il progetto ad essa relativo sia stato notificato conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata. 2) L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96, deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale volta a recepire l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in modo conforme all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, non può costituire un semplice recepimento integrale di una norma europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata, e, pertanto, non può sottrarsi all’obbligo di notifica previsto da tale disposizione. 3) L’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 deve essere interpretato nel senso che: tale disposizione non costituisce una clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0604 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 9 marzo 2023 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva 98/34/CE – Articolo 1, punto 4 – Nozione di “altri requisiti” – Articolo 1, punto 11 – Nozione di “regola tecnica” – Articolo 8, paragrafo 1 – Obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di notificare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Disposizione nazionale che prevede l’incorporazione di una determinata percentuale di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale – Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino – Nozione di “clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione” – Mancata inclusione dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30/CE» Nella causa C‑604/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Braga (Tribunale amministrativo e tributario di Braga, Portogallo), con decisione del 14 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2021, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] para o [OSCURATO:PERSONA] E.P.E., con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (FEE), LA CORTE (Terza Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] SA, da N. [OSCURATO:PERSONA], R. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], advogados; – per l’[OSCURATO:PERSONA] para o [OSCURATO:PERSONA] E.P.E., da G. Capitão, advogado; – per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, M. Branco, C. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da G. Braga da Cruz, B. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, punto 3, dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione ( GU 1998, L 204, pag. 37 ), come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 ( GU 2006, L 363, pag. 81 ) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»), dell’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ( GU 1998, L 350, pag. 58 ), come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 ( GU 2009, L 140, pag. 88 ) (in prosieguo: la «direttiva 98/70»), dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30, e dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ( GU 2009, L 140, pag. 16 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] SA e l’[OSCURATO:PERSONA] para o [OSCURATO:PERSONA] E.P.E. (Entità nazionale del settore dell’energia) (in prosieguo: l’«ENSE»), in merito a una decisione di quest’ultima che impone una compensazione finanziaria alla [OSCURATO:PERSONA] per non aver provato l’incorporazione di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale che quest’ultima aveva immesso in consumo nel secondo trimestre del 2020. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 98/34 3 L’articolo 1 della direttiva 98/34 prevedeva quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva si intende per: (...) 3) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. (...) 4) “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; (...) 6) “norma”: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie: – norma internazionale: norma che è adottata da un’organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; – norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; – norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; (...) 11) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: – le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; (...)». 4 L’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva disponeva quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 10, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto». 5 Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, di detta direttiva: «Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri: – (...) – fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti». Direttiva 98/70 6 L’articolo 7 bis della direttiva 98/70, intitolato «Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra», ai paragrafi 1 e 2 così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri designano il fornitore o i fornitori competenti a monitorare e a segnalare le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti. Nel caso dei fornitori di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che detti fornitori possano scegliere di contribuire all’obbligo di riduzione sancito al paragrafo 2 qualora siano in grado di dimostrare che possono misurare e monitorare adeguatamente l’elettricità fornita per essere utilizzata in suddetti veicoli. A decorrere dal 1 o gennaio 2011 i fornitori trasmettono annualmente all’autorità designata dal rispettivo Stato membro una relazione sull’intensità delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e dell’energia forniti in ciascuno Stato membro in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni: a) il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia forniti con l’indicazione del luogo di acquisto e dell’origine; e b) le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le relazioni siano oggetto di verifica. Se del caso, la Commissione stabilisce orientamenti per l’attuazione del presente paragrafo. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri richiedono ai fornitori di ridurre fino al 10% con la massima gradualità possibile le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti entro il 31 dicembre 2020, in confronto alla norma di riferimento per i carburanti di cui al paragrafo 5, lettera b). La riduzione prevede le seguenti fasi: a) 6% entro il 31 dicembre 2020. Ai fini del conseguimento di detta riduzione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono richiedere ai fornitori di rispettare i seguenti obiettivi intermedi: 2% entro il 31 dicembre 2014 e 4% entro il 31 dicembre 2017; b) un obiettivo indicativo supplementare del 2% entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), da conseguire tramite uno dei metodi a seguire, o entrambi: i) l’approvvigionamento di energia per i trasporti fornita per essere utilizzata in qualsiasi tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale (comprese le navi adibite alla navigazione interna), trattore agricolo o forestale o imbarcazione da diporto; ii) l’uso di qualsiasi tecnologia (compresi la cattura e lo stoccaggio del carbonio) capace di ridurre le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita del combustibile o dell’energia forniti; c) un obiettivo indicativo supplementare del 2% entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), conseguito tramite l’utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, alle condizioni sancite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità [e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( GU 2003, L 275, pag. 32 )], per le riduzioni nel settore della fornitura di combustibile». Direttiva 2009/30 7 I considerando 8 e 9 della direttiva 2009/30 così recitano: «(8) Il 20% circa delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità è prodotto dalla combustione dei carburanti utilizzati nei trasporti su strada. Una possibile soluzione per diminuire tali emissioni è rappresentata dall’abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili, che può essere conseguito in vari modi. Tenendo presenti l’intento della Comunità di ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei trasporti su strada su tali emissioni, è opportuno istituire un meccanismo che prescriva ai fornitori di combustibile di indicare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili da essi forniti e di ridurle a partire dal 2011. La metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti dovrebbe essere identica a quella stabilita ai fini del calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra ai sensi della [direttiva 2009/28]. (9) Entro il 31 dicembre 2020 i fornitori dovrebbero ridurre gradualmente le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita fino al 10% per unità di energia dovute ai carburanti e all’energia forniti. La riduzione dovrebbe essere almeno del 6% entro il 31 dicembre 2020 rispetto alla media comunitaria delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili fossili nel 2010, ottenute utilizzando biocarburanti e carburanti alternativi nonché riducendo il rilascio in atmosfera e la combustione in torcia nei siti di produzione. Detta riduzione, soggetta a una verifica, dovrebbe comprendere due ulteriori riduzioni del 2%, la prima ottenuta tramite l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili per la cattura e lo stoccaggio di CO2 e di veicoli elettrici e la seconda tramite l’acquisto di crediti nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto. Dette riduzioni supplementari non dovrebbero essere vincolanti per gli [OSCURATO:PERSONA] membri o i fornitori di carburanti all’entrata in vigore della presente direttiva. La revisione dovrebbe riferirsi al loro carattere non vincolante». 8 L’articolo 4 della direttiva 2009/30, intitolato «Recepimento», dispone quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva». Direttiva 2009/28 9 La direttiva 2009/28 è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( GU 2018, L 328, pag. 82 ), con effetto dal 1 o luglio 2021. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui trattasi, alla controversia principale continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 2009/28. 10 I considerando 8 e 9 della direttiva 2009/28 enunciavano quanto segue: «(8) [OSCURATO:PERSONA] della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata “Tabella di marcia per le energie rinnovabili – Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile” ha dimostrato che un obiettivo del 20% per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% per le energie da fonti rinnovabili nei trasporti sarebbero obiettivi appropriati e raggiungibili e che un quadro che preveda obiettivi obbligatori consentirebbe di creare la stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili che sono in grado di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili di importazione e di incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie energetiche. Detti obiettivi esistono già nel quadro del miglioramento del 20% dell’efficienza energetica entro il 2020, oggetto della comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo “Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità”, avallata dal Consiglio europeo nel marzo 2007 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del 31 gennaio 2008 su tale piano di azione. (9) Il Consiglio europeo del marzo 2007 a riaffermato l’impegno della Comunità a favore dello sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili in tutta la Comunità oltre il 2010. Esso ha approvato un obiettivo obbligatorio del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo della Comunità entro il 2020 e un obiettivo minimo obbligatorio del 10% che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovranno raggiungere per quanto riguarda la quota di biocarburanti sul consumo di benzine e diesel per autotrazione entro il 2020, da introdurre in maniera efficiente sotto il profilo dei costi. Esso ha affermato che il carattere vincolante dell’obiettivo per i biocarburanti è opportuno, a condizione che la produzione sia sostenibile, che i biocarburanti di seconda generazione vengano resi disponibili sul mercato e che la [direttiva 98/70] sia modificata per consentire miscele in percentuali adeguate. Il Consiglio europeo del marzo 2008 ha ribadito che è essenziale elaborare e rispettare criteri di sostenibilità efficaci per i biocarburanti e assicurare la reperibilità sul mercato dei biocarburanti di seconda generazione. Il Consiglio europeo del giugno 2008 ha nuovamente fatto riferimento ai criteri di sostenibilità e allo sviluppo di biocarburanti di seconda generazione, sottolineando la necessità di valutare l’eventuale impatto della produzione di biocarburanti sui prodotti agricoli destinati alla produzione alimentare e intervenire, se necessario, per ovviare alle carenze. Ha inoltre dichiarato che sarebbe stata opportuna un’ulteriore valutazione delle conseguenze ambientali e sociali della produzione e del consumo di biocarburanti». 11 L’articolo 1 della direttiva 2009/28, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevedeva quanto segue: «La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. (...)». 12 L’articolo 3 della direttiva 2009/28, intitolato «Obiettivi e misure nazionali generali obbligatori per l’uso dell’energia da fonti rinnovabili», al paragrafo 4 così disponeva: «Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro. (...)». 13 Nella sua ultima versione in vigore, la direttiva 2009/28 era stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 ( GU 2015, L 239, pag. 1 ). Quest’ultima prevedeva, conformemente al suo articolo 4, paragrafo 1, che le modifiche da essa apportate dovessero essere recepite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri entro il 10 settembre 2017, i quali erano altresì tenuti ad informare immediatamente la Commissione di qualsiasi misura di recepimento. Diritto portoghese 14 L’articolo 11 del Decreto-Lei n. 117/2010 (decreto legge n. 117/2010), del 25 ottobre 2010, come modificato dal Decreto-Lei n. 6/2012 (decreto legge n. 6/2012), del 17 gennaio 2012 (in prosieguo: il «decreto legge n. 117/2010»), al paragrafo 1 così dispone: «I soggetti che immettono in consumo carburanti per il trasporto stradale, presentando le dichiarazioni di immissione in consumo (DIC) conformemente al codice delle accise, approvato con decreto-legge n. 73/2010, del 21 giugno 2010, modificato dalla legge n. 55- A/2010, del 31 dicembre 2010, (...) devono contribuire al rispetto degli obiettivi di incorporazione di biocarburanti nelle seguenti percentuali, in contenuto energetico, per i quantitativi di carburanti per il trasporto stradale da essi immessi in consumo, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL) e del gas naturale: a) 2011 e 2012 – 5,0%; b) 2013 e 2014 – 5,5%; c) 2015 e 2016 – 7,5%; d) 2017 e 2018 – 9,0%; e) 2019 e 2020 – 10,0%». 15 Il preambolo del decreto legge n. 6/2012 precisa che «il decreto legge n. 117/2010 (...) che recepisce parzialmente nel diritto nazionale la [direttiva 2009/28] e la [direttiva 2009/30], stabilisce i criteri di sostenibilità per la produzione e l’uso di biocarburanti e di bioliquidi, i meccanismi per la promozione dei biocarburanti nei trasporti terrestri e fissa i limiti per l’incorporazione obbligatoria di biocarburanti». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 [OSCURATO:PERSONA] è una società che esercita la sua attività sul mercato dei carburanti in Portogallo. 17 Avendo lo status fiscale di destinatario registrato, essa non soddisfa i requisiti di legge per procedere all’incorporazione fisica di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale che immette in consumo in Portogallo. Di conseguenza, essa acquista, presso una società con sede in Spagna, siffatti carburanti che contengono biocarburante in proporzioni conformi alle disposizioni della normativa spagnola. 18 [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato all’ENSE alcuna prova dell’approvazione da parte della Commissione europea del sistema di certificazione volontaria applicato dalla società da cui acquista i carburanti per il trasporto stradale in Spagna. 19 Nel corso del secondo trimestre del 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha immesso in consumo 7582 tonnellate di carburanti per il trasporto stradale. 20 L’ENSE ha constatato che, contrariamente all’obbligo impostole dal decreto legge n. 117/2010, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di alcun certificato relativo ai biocarburanti, mentre avrebbe dovuto detenerne almeno 758 per dimostrare che rispettava l’obbligo di incorporare il 10% di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale da essa immessi in consumo nel secondo trimestre del 2020. 21 Di conseguenza, l’ENSE ha adottato una decisione che imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di un importo di EUR 908084 a titolo di compensazione finanziaria in quanto quest’ultima non aveva provato l’incorporazione di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale da essa immessi in consumo durante il secondo trimestre del 2020, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del decreto legge n. 117/2010. 22 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Braga (Tribunale amministrativo e tributario di Braga, Portogallo), giudice del rinvio. 23 Tale giudice sottolinea che il progetto della normativa nazionale di cui al punto 21 della presente sentenza non sembra essere stato notificato alla Commissione prima della pubblicazione e dell’entrata in vigore di tale normativa. 24 Detto giudice si interroga, in sostanza, sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva 98/34, al fine di stabilire se la suddetta normativa costituisca una «regola tecnica» che avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione. 25 In primo luogo, lo stesso giudice si chiede se l’articolo 11, paragrafo 1, del decreto legge n. 117/2010, che si limita a stabilire le percentuali di incorporazione di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo senza determinare alcuna caratteristica di tali biocarburanti, possa essere considerato una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, e, più in particolare, se si tratti di un «altro requisito», ai sensi di tale articolo 1, punto 4. 26 In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 11, paragrafo 1, del decreto legge n. 117/2010 possa rientrare nell’eccezione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto tale disposizione di diritto nazionale costituirebbe un «semplice recepimento integrale di una norma (...) europea». Infatti, l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70 imporrebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di chiedere ai fornitori di ridurre fino al 10%, con la massima gradualità possibile, le emissioni di gas a effetto serra prodotte. 27 In terzo luogo, tale giudice si chiede se l’articolo 11, paragrafo 1, del decreto legge n. 117/2010 rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34, alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2015/1513. Infatti, queste ultime due disposizioni potrebbero essere intese come «clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34. 28 In quarto luogo, detto giudice si interroga, in subordine, sulle conseguenze derivanti dall’inadempimento dell’obbligo di comunicazione del progetto di normativa, previsto all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34. Il giudice del rinvio riconosce che, in linea di principio, la mancata notifica di disposizioni nazionali ai sensi di tale disposizione comporta l’inopponibilità delle stesse. Tuttavia, esso nutre dubbi al riguardo, dal momento che una siffatta interpretazione comporterebbe l’inadempimento generalizzato dell’obbligo di incorporazione di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo. Questa stessa interpretazione comprometterebbe non solo l’obiettivo nazionale, ma anche l’obiettivo europeo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di promuovere le energie rinnovabili. 29 Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Braga (Tribunale amministrativo e tributario di Braga) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “altro requisito”, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva, la determinazione della percentuale di biocarburanti che, a norma dell’articolo 7 bis della direttiva 98/70, introdotto dalla direttiva 2009/30, e conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28, un determinato operatore economico è tenuto a incorporare nei carburanti che immette in consumo, come avviene nel caso della normativa nazionale di cui trattasi. 2) Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, laddove recita “salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea”, debba essere interpretato nel senso che esclude una disposizione di diritto nazionale che determina le percentuali di incorporazione di biocarburanti, ai sensi dell’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/[70], introdotto dalla direttiva 2009/30, conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28. 3) Se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2015/1513 debbano essere interpretati nel senso che costituiscono clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34. 4) Laddove la risposta alle precedenti questioni non pregiudichino la risposta a questa questione, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che rende inopponibile agli operatori economici una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che definisce la percentuale di incorporazione di biocarburanti, in attuazione dell’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70, introdotto dalla direttiva 2009/30». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 30 L’ENSE ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile, in quanto il testo delle disposizioni di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione sarebbe chiaro e non vi sarebbe quindi alcun dubbio da risolvere. 31 A tale proposito, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19 , EU:C:2021:800 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 32 Nel caso di specie, è sufficiente constatare che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, le questioni sollevate hanno un’incidenza diretta sulla controversia di cui al procedimento principale e sono rilevanti al fine di consentire al giudice di dirimere quest’ultima. Del resto, tale domanda contiene elementi sufficienti per determinare la portata delle summenzionate questioni e fornire alle stesse una risposta utile. 33 In ogni caso, non è in alcun modo fatto divieto al giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale la cui risposta, secondo il parere di una delle parti del procedimento principale, non lasci adito a ragionevoli dubbi. Pertanto, quand’anche fosse così, la domanda di pronuncia pregiudiziale contenente simili questioni non diviene per questo irricevibile (sentenza del 14 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑683/19 , EU:C:2021:847 , punto 26 ). 34 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e quarta 35 In via preliminare, occorre ricordare che, nel procedimento principale, alla [OSCURATO:PERSONA] è stato imposto il pagamento di una compensazione finanziaria per aver violato l’articolo 11, paragrafo 1, del decreto legge n. 117/2010, in quanto tale società non aveva adempiuto il suo obbligo di presentare certificati che consentissero di provare l’incorporazione di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo dalla stessa nel secondo trimestre del 2020. 36 A tal riguardo, sebbene il giudice del rinvio abbia formalmente fatto riferimento, nella sua prima questione, all’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34, dalla formulazione di tale questione risulta che esso chiede se l’obbligo imposto dalla normativa nazionale rientri nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, di tale direttiva, e costituisca quindi una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, di detta direttiva. 37 Pertanto, occorre considerare che, con le sue questioni prima e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che fissa un obiettivo relativo all’incorporazione del 10% di biocarburanti nei carburanti per uso stradale immessi in consumo da un operatore economico per un determinato anno rientri nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, di tale direttiva, e costituisca quindi una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, di detta direttiva, la quale regola è opponibile ai soggetti dell’ordinamento solo se il progetto ad essa relativo sia stato notificato conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva. 38 In primo luogo, occorre ricordare che la nozione di «altro requisito» è definita all’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34 come un «requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione». 39 Conformemente a una giurisprudenza costante, rientra in tale categoria una normativa che stabilisce una condizione che può influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione di un prodotto, atteso che tali «altri requisiti» riguardano i requisiti determinati dalla presa in considerazione del ciclo di vita del prodotto di cui trattasi dopo la sua immissione sul mercato e sono relativi, in particolare, all’utilizzo dello stesso (sentenza del 28 maggio 2020, ECO-WIND Construction, C‑727/17 , EU:C:2020:393 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 40 Nel caso di specie, i quesiti del giudice del rinvio vertono su una normativa nazionale che impone agli operatori economici che procedono all’immissione in consumo di carburanti per il trasporto stradale, ad eccezione del GPL e del gas naturale, di contribuire al rispetto degli obiettivi di incorporazione di biocarburanti nei quantitativi annuali di carburanti per il trasporto stradale che immettono in consumo, vale a dire un obiettivo del 10% per il 2020. Sebbene tale normativa non precisi il tipo di carburante per il trasporto stradale considerato, né fissi una percentuale di biocarburante che deve essere fisicamente incorporato nei carburanti per il trasporto stradale, né precisi il tipo di biocarburante da incorporare, il requisito da essa previsto, adottato a fini di tutela dell’ambiente, riguarda il ciclo di vita dei carburanti per il trasporto stradale dopo la loro immissione sul mercato e può influenzare in modo significativo la commercializzazione di detti prodotti, in quanto la violazione dell’obbligo di incorporazione di biocarburanti in essa previsto può comportare l’imposizione di una compensazione finanziaria. 41 Ne consegue che una normativa nazionale che fissa un obiettivo consistente nell’incorporazione del 10% di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo da un operatore economico per il 2020 rientra nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, e costituisce quindi una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, di tale direttiva. 42 In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la direttiva 98/34 è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti dell’Unione. L’utilità di tale controllo emerge nei casi in cui regole tecniche che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva possano costituire ostacoli per gli scambi delle merci fra [OSCURATO:PERSONA] membri, ostacoli che sono ammissibili solo se necessari per soddisfare esigenze imperative dirette al conseguimento di uno scopo d’interesse generale (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 1996, CIA [OSCURATO:PERSONA], C‑194/94 , EU:C:1996:172 , punto 40 , e del 19 luglio 2012, Fortuna e a., C‑213/11, C‑214/11 e C‑217/11 , EU:C:2012:495 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 43 In tale contesto, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 impone, in linea di principio, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di comunicare immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica. A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’inadempimento dell’obbligo di notifica previsto da tale articolo 8, paragrafo 1, costituisce un vizio procedurale sostanziale tale da comportare l’inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi, cosicché esse non possono essere opposte ai soggetti dell’ordinamento (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 1996, CIA [OSCURATO:PERSONA], C‑194/94 , EU:C:1996:172 , punto 54 ). 44 Alla luce dei suesposti motivi, occorre rispondere alle questioni prima e quarta dichiarando che l’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che fissa un obiettivo di incorporazione del 10% di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo da un operatore economico per un determinato anno rientra nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, e costituisce quindi una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, di tale direttiva, la quale regola è opponibile ai soggetti dell’ordinamento solo se il progetto ad essa relativo sia stato notificato conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva. Sulla seconda questione 45 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale volta a recepire l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70 in modo conforme all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 possa costituire un semplice recepimento integrale di una norma europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 e, pertanto, sottrarsi all’obbligo di notifica previsto da tale disposizione. 46 A tal riguardo, conformemente all’articolo 1, punto 6, della direttiva 98/34, costituisce una «norma», ai sensi di tale direttiva, una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa la cui osservanza non è obbligatoria e che appartenga a una alla categoria delle norme internazionali, a quella delle norme europee o a quella delle norme nazionali. Per «norma europea» ai sensi di tale disposizione si intende la norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico. 47 Da tali definizioni discende quindi che la nozione di «norma europea», intesa nel contesto delle regole tecniche, e più specificamente della direttiva 98/34, ha un ambito limitato alle norme adottate da un organismo europeo di normalizzazione. 48 Orbene, né dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 né dall’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70 risulta che il legislatore dell’Unione abbia adottato, mediante tali disposizioni, «norme europee» ai sensi dell’articolo 1, punto 6, della direttiva 98/34. 49 Infatti, da un lato, l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28, letto alla luce dei considerando 8 e 9 nonché dell’articolo 1 di quest’ultima, si limita a fissare obiettivi vincolanti secondo i quali la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia pari ad almeno il 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti in ogni Stato membro, lasciando al contempo agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità quanto alle misure che ritengono appropriate per conseguire tali obiettivi. 50 Dall’altro lato, l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70 concreta la volontà del legislatore dell’Unione di ridurre fino al 10% le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita del combustibile o dell’energia forniti. Tuttavia, come risulta da tale disposizione, in combinato disposto con i considerando 8 e 9 della direttiva 2009/30, gli [OSCURATO:PERSONA] membri conservano un margine di discrezionalità per conseguire tale riduzione utilizzando biocarburanti o carburanti alternativi nonché riducendo la combustione in torcia. 51 Ne consegue che né l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 né l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70 impongono una «norma» ai sensi dell’articolo 1, punto 6, della direttiva 98/34. 52 Alla luce dei suesposti motivi, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale volta a recepire l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70 in modo conforme all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 non può costituire un semplice recepimento integrale di una norma europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 e, pertanto, non può sottrarsi all’obbligo di notifica previsto da tale disposizione. Sulla terza questione 53 In via preliminare, occorre osservare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è entrata in vigore il 18 gennaio 2012, mentre la direttiva 2015/1513, alla quale il giudice del rinvio fa riferimento nella terza questione, è entrata in vigore, conformemente al suo articolo 5, il 5 ottobre 2015. Ciò premesso, non occorre prendere in considerazione detta direttiva per rispondere a tale questione. 54 Pertanto, occorre considerare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione costituisce una clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34. 55 Occorre rilevare che i primi due commi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/30 si limitano a fissare agli [OSCURATO:PERSONA] membri un termine per il suo recepimento, ossia entro il 31 dicembre 2010, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a tal fine necessarie, chiedendo loro nel contempo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Il terzo comma di tale disposizione prevede, a sua volta, che, quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tali disposizioni, queste contengano un riferimento alla direttiva 2009/30. 56 Orbene, nulla nel testo dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/30 lascia pensare che il legislatore dell’Unione abbia inteso introdurre in quest’ultima una clausola di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 10, TFUE, di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero potuto avvalersi. 57 A tale riguardo, quest’ultima disposizione prevede che le misure di armonizzazione comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all’articolo 36 TFUE, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione. Ne consegue che una siffatta clausola di salvaguardia deve essere espressamente prevista dall’atto di armonizzazione. Orbene, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/30 non risponde a tali caratteristiche e non può, pertanto, costituire una siffatta clausola di salvaguardia. 58 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non costituisce una clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34. Sulle spese 59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) L’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale che fissa un obiettivo di incorporazione del 10% di biocarburanti nei carburanti per il trasporto stradale immessi in consumo da un operatore economico per un determinato anno rientra nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, come modificata, e costituisce quindi una «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, come modificata, la quale regola è opponibile ai soggetti dell’ordinamento solo se il progetto ad essa relativo sia stato notificato conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata. 2) L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96, deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale volta a recepire l’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in modo conforme all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, non può costituire un semplice recepimento integrale di una norma europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34, come modificata, e, pertanto, non può sottrarsi all’obbligo di notifica previsto da tale disposizione. 3) L’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/30 deve essere interpretato nel senso che: tale disposizione non costituisce una clausola di salvaguardia prevista in un atto cogente dell’Unione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris