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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 15801/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28139/2016 R.G. proposto da MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 sono elettivamente domiciliati; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Catanzaro, via [OSCURATO:PERSONA] di Mezzogiorno 17 è elettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1280/2016 della Corte d'Appello di Catanzaro, depositata il 29.8.2016, N.R.G. 1530/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.1.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Catanzaro, riformando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi dal servizio, irrogata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], docente in ruolo, per avere il medesimo, allorquando era inserito nelle graduatorie ad esaurimento per l'accesso agli impieghi scolastici e dunque prima di essere assunto a tempo indeterminato, formato un falso modello di proposta di assunzione, apponendovi anche la firma contraffatta del [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale, dando atto che il procedimento disciplinare era stato dapprima sospeso in attesa della definizione del processo penale e poi riaperto, riteneva: che la comunicazione di riapertura, facendo rinvio per relationem all'originaria contestazione disciplinare, vanificava le ragioni per le quali la sospensione era stata disposta, perché se il contenuto dei due atti era il medesimo e si fondava sui medesimi elementi, il caso non poteva essere annoverato tra quelli di particolare complessità che avrebbero giustificato la sospensione del procedimento disciplinare; che tale assetto fattuale si risolveva in un uso illegittimo del potere di sospensione, tale da concretizzare la violazione del termine di decadenza, rispetto alla conoscenza del fatto addebitato, previsto per la definizione del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis, co. 2, u.p., d.

Igs. 165/2001; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso del docente; CONSIDERATO CHEl'unico motivo di ricorso sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis, co. 1 e 55-ter, d.lgs. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.) sul presupposto che il rinvio per relationem all'originaria contestazione mettesse il dipendente in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa e sostenendo che il termine per la contestazione fosse stato rispettato ove si fosse considerato il momento in cui la P.A. aveva avuto contezza dell'illecito commesso; il motivo è fondato; è infatti errato l'assunto della Corte territoriale secondo cui sarebbe illegittima la riapertura del procedimento disciplinare mediante contestazione svolta richiamando il contenuto della originaria contestazione anteriore alla sospensione del procedimento stesso; è infatti dato noto che la contestazione consiste nella manifestazione dei fatti storici da cui si ritiene possa derivare la sanzione disciplinare e non (o non necessariamente) gli elementi probatori a carico del dipendente; dunque, il fatto che il procedimento ed il processo penale possano avere consentito l'acquisizione di ulteriori elementi probatori, oltre ad essere del tutto eventuale, non rende difettoso l'atto di riapertura per la sola circostanza che esso si limiti appunto a richiamare i fatti di cui alla prima contestazione; non è poi vero che l'eventuale assenza di elementi nuovi derivanti dal procedimento e processo penale sia da considerare prova dell'assenza dei presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare e, soprattutto, che ciò comporti la decadenza da esso per superamento dei termini riguardanti la sua conduzione; questa S.C. ha già chiarito come la sospensione del procedimento disciplinare costituisca scelta ampiamente discrezionale della P.A., da esercitarsi certamente sulla base dei parametri di cui all'art. 55- ter, d.lgs. 165/2009, la cui violazione non intercetta tuttavia un interesse meritevole di tutela e non è causa di nullità, trattandosi di misura che è non è di disfavore per l'incolpato (Cass. 7 giugno 2016, n. 11628), assicurandogli anzi maggiori garanzie ed una maggiore accuratezza degli accertamenti (Cass. 15 aprile 2021, n. 15464), sicché l'invalidità si ha soltanto quando la sospensione stessa sia disposta al di fuori di qualunque effettiva relazione fattuale rispetto alle circostanze oggetto del procedimento penale, derivandone, esclusivamente in tal caso, una violazione rilevante dei termini di conclusione del procedimento (Cass. 15 maggio 2019, n. 12662), perché non definito, nonostante l'assenza di connessione con il procedimento penale, secondo le cadenze temporali di cui all'art. 55- bis, co. 2 (ora, comma 4) d.

Igs. 165/2001; su tali basi, il ragionamento della Corte territoriale, secondo cui la conferma della medesima contestazione attesterebbe l'insussistenza dei presupposti per la sospensione e determinerebbe per ciò solo la tardività nella conduzione del procedimento, è quindi da considerare errato, in quanto ciò che rileva sono semmai i tempi tra la conoscenza del fatto e la prima contestazione (profilo su cui la sentenza di appello ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente fossero inidonee ed avallare i suoi assunti) e, poi, la tempestività della riapertura (in sé affermata anche dalla sentenza qui impugnata) dopo la chiusura della parentesi penale; tutto ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla stessa Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché decida muovendo dai corretti principi sopra richiamati; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28139/2016 R.G. proposto da MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 sono elettivamente domiciliati; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Catanzaro, via [OSCURATO:PERSONA] di Mezzogiorno 17 è elettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1280/2016 della Corte d'Appello di Catanzaro, depositata il 29.8.2016, N.R.G. 1530/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.1.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Catanzaro, riformando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi dal servizio, irrogata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], docente in ruolo, per avere il medesimo, allorquando era inserito nelle graduatorie ad esaurimento per l'accesso agli impieghi scolastici e dunque prima di essere assunto a tempo indeterminato, formato un falso modello di proposta di assunzione, apponendovi anche la firma contraffatta del [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale, dando atto che il procedimento disciplinare era stato dapprima sospeso in attesa della definizione del processo penale e poi riaperto, riteneva: che la comunicazione di riapertura, facendo rinvio per relationem all'originaria contestazione disciplinare, vanificava le ragioni per le quali la sospensione era stata disposta, perché se il contenuto dei due atti era il medesimo e si fondava sui medesimi elementi, il caso non poteva essere annoverato tra quelli di particolare complessità che avrebbero giustificato la sospensione del procedimento disciplinare; che tale assetto fattuale si risolveva in un uso illegittimo del potere di sospensione, tale da concretizzare la violazione del termine di decadenza, rispetto alla conoscenza del fatto addebitato, previsto per la definizione del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis, co. 2, u.p., d. Igs. 165/2001; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso del docente; CONSIDERATO CHEl'unico motivo di ricorso sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis, co. 1 e 55-ter, d.lgs. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.) sul presupposto che il rinvio per relationem all'originaria contestazione mettesse il dipendente in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa e sostenendo che il termine per la contestazione fosse stato rispettato ove si fosse considerato il momento in cui la P.A. aveva avuto contezza dell'illecito commesso; il motivo è fondato; è infatti errato l'assunto della Corte territoriale secondo cui sarebbe illegittima la riapertura del procedimento disciplinare mediante contestazione svolta richiamando il contenuto della originaria contestazione anteriore alla sospensione del procedimento stesso; è infatti dato noto che la contestazione consiste nella manifestazione dei fatti storici da cui si ritiene possa derivare la sanzione disciplinare e non (o non necessariamente) gli elementi probatori a carico del dipendente; dunque, il fatto che il procedimento ed il processo penale possano avere consentito l'acquisizione di ulteriori elementi probatori, oltre ad essere del tutto eventuale, non rende difettoso l'atto di riapertura per la sola circostanza che esso si limiti appunto a richiamare i fatti di cui alla prima contestazione; non è poi vero che l'eventuale assenza di elementi nuovi derivanti dal procedimento e processo penale sia da considerare prova dell'assenza dei presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare e, soprattutto, che ciò comporti la decadenza da esso per superamento dei termini riguardanti la sua conduzione; questa S.C. ha già chiarito come la sospensione del procedimento disciplinare costituisca scelta ampiamente discrezionale della P.A., da esercitarsi certamente sulla base dei parametri di cui all'art. 55- ter, d.lgs. 165/2009, la cui violazione non intercetta tuttavia un interesse meritevole di tutela e non è causa di nullità, trattandosi di misura che è non è di disfavore per l'incolpato (Cass. 7 giugno 2016, n. 11628), assicurandogli anzi maggiori garanzie ed una maggiore accuratezza degli accertamenti (Cass. 15 aprile 2021, n. 15464), sicché l'invalidità si ha soltanto quando la sospensione stessa sia disposta al di fuori di qualunque effettiva relazione fattuale rispetto alle circostanze oggetto del procedimento penale, derivandone, esclusivamente in tal caso, una violazione rilevante dei termini di conclusione del procedimento (Cass. 15 maggio 2019, n. 12662), perché non definito, nonostante l'assenza di connessione con il procedimento penale, secondo le cadenze temporali di cui all'art. 55- bis, co. 2 (ora, comma 4) d. Igs. 165/2001; su tali basi, il ragionamento della Corte territoriale, secondo cui la conferma della medesima contestazione attesterebbe l'insussistenza dei presupposti per la sospensione e determinerebbe per ciò solo la tardività nella conduzione del procedimento, è quindi da considerare errato, in quanto ciò che rileva sono semmai i tempi tra la conoscenza del fatto e la prima contestazione (profilo su cui la sentenza di appello ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente fossero inidonee ed avallare i suoi assunti) e, poi, la tempestività della riapertura (in sé affermata anche dalla sentenza qui impugnata) dopo la chiusura della parentesi penale; tutto ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla stessa Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché decida muovendo dai corretti principi sopra richiamati; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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