CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11419/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
correnti-controe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Taranto n. 5909/2024 depositato il27/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Risulta dal decreto impugnato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali locatori (rispettivamente in veste di usufruttuaria e di nudaproprietaria dell’immobile) di [OSCURATO:PERSONA] C., in virtùNumero registro generale 17834/2024Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 11419/2026Data pubblicazione 28/04/2026di contratto stipulato in data 10 ottobre 2009, il cui immobile è statoriconsegnato in data 24 marzo 2022, hanno proposto domanda diammissione allo stato passivo del Fallimento del conduttore, inprededuzione, per l’importo di € 76.326,36 a titolo di «indennità pari aicanoni di locazione» maturati da agosto 2019 alla riconsegna del beneimmobile, di € 2.613,91 per rimborso spese anticipate per lavori diseparazione degli ambienti locati da quelli di proprietà della società fallitae per € 44.300,00 a titolo di risarcimento danni per costi di ripristinodell’immobile.2. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso il solo credito per rimborso lavori diseparazione dei locali, escludendo sia la domanda di ammissione percanoni, il cui ritardo nella restituzione non è stato ritenuto imputabile al3. Il Tribunale di Taranto, con il provvedimento qui impugnato, haparzialmente ammesso al passivo in prededuzione il credito perrisarcimento danni, escludendo il credito per canoni. Il giudicedell’opposizione ha qualificato la domanda delle opponenti quale domandaper l’ammissione di canoni di locazione, fondata sul titolo contrattuale(contratto di locazione) come indicato nella domanda, avente ad oggetto«canoni di locazione in prededuzione». Sul punto, il Tribunale ha accertatoche il contratto di locazione fosse stato risolto dal marzo 2019 permorosità del conduttore prima della dichiarazione di fallimento, ciò in basealla lettera del 27 febbraio 2019, qualificata come «esercizio del dirittopotestativo di risolvere il contratto», al pari di una clausola risolutivaespressa. Ha, inoltre, ritenuto che il contratto fosse stato risolto anche allaluce del successivo comportamento delle parti, le quali avrebbero dato perpresupposta la intervenuta risoluzione del rapporto per inadempimento delconduttore, analogamente a uno scioglimento del contratto per mutuodissenso («mutuo consenso alla risoluzione degli effetti di quel rapporto»).n. 17834/2024 R.G.Numero registro generale 17834/2024Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 11419/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il decreto ha ritenuto che non fosse stata dedotta la responsabilità dellacuratela per ritardata consegna dell’immobile.4. Il Tribunale ha, infine, rigettato la domanda di ammissione allo statopassivo per il credito risarcitorio da riduzione in pristino dell’immobile inrelazione alle opere resesi necessarie prima della stipula del contratto dilocazione (immobile già locato alla conduttrice dal de cuius delleopponenti), riconoscendolo solo per le opere realizzate successivamentealla stipula dello stesso.5. Propongono ricorso per cassazione le locatrici, affidato a tre motivi,cui resiste con controricorso il Fallimento. Entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve darsi preliminarmente atto della tempestività del ricorso,notificato in data 31 luglio 2024, come risulta dal doc. 1 delcontroricorrente (relate non prodotte dal ricorrente), così rendendodisponibile per il giudice la prova della tempestiva proposizionedell’impugnazione (Cass., Sez. U., n. 10648/2017).2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «errata applicazione di norme di diritto (artt.1591 c.c.) circa il mancato riconoscimento dell’indennità di occupazionedell’immobile fino al la riconsegna dello stesso alle locatrici». Deduce partericorrente che il Tribunale avrebbe male interpretato il contenuto dellalettera del 27 febbraio 2019, costituente mero sollecito del pagamento deicanoni dovuti. Deduce, ulteriormente, che i canoni sono in ogni casodovuti sino all’avvenuto rilascio dell’immobile a termini dell’art. 1591 cod.civ. a titolo di responsabilità contrattuale. Deduce, infine, che ilpagamento dei canoni in prededuzione conseguirebbe al mancato recessodel curatore dal contratto pendente a termini dell’art. 80 l.fall.3. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce erronealettura da parte del giudice del merito della lettera del 27 febbraio 2019,n. 17834/2024 R.G.Numero registro generale 17834/2024Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 11419/2026Data pubblicazione 28/04/2026che nel decreto impugnato viene qualificata come clausola risolutivaespressa. Il motivo, oltre ad impingere nell’interpretazione delladocumentazione contrattuale, attività riservata al giudice del merito, nonindica quali norme ermeneutiche sarebbero state violate dal Tribunale enon censura l’accertamento in fatto condotto dal giudice dell’opposizionein relazione all’interpretazione data in base al comportamento delle partisuccessivo alla lettera del 27 febbraio 2019.4. Il primo motivo è infondato nella parte in cui deduce la violazionedell’art. 1591 cod. civ. In disparte l’inammissibilità della deduzione, pernon essere la questione tracciata nel decreto impugnato, la ritardataconsegna, da parte della curatela, di un immobile che il fallito ha condottoin affitto fa maturare, in capo al concedente, il diritto alla corresponsionedella sola indennità di occupazione per il periodo successivo alladichiarazione di fallimento, ove il contratto sia stato risolto prima e anchese il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa del curatore, a titolo diresponsabilità aquiliana, che è titolo diverso dalla responsabilitàcontrattuale (Cass., n. 8926/2025; Cass., n. 18289/2022). La posizionedel curatore, terzo rispetto al conduttore, non può ritenersi equiparabile aquella del conduttore, che risponde contrattualmente nei confronti dellocatore a termini dell’art. 1591 cod. civ. per il ritardo nella restituzionedell’immobile in violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosalocata alla cessazione del contratto (Cass., n. 38588/2021), residuandounicamente una responsabilità per fatto proprio a titolo di illecitoaquiliano. Sotto questo profilo, il decreto impugnato ha escluso che lericorrenti abbiano dedotto la responsabilità del curatore per ritardatarestituzione dell’immobile [«tuttavia (…) la questione in ordine allaconseguente astratta responsabilità risarcitoria da ritardata consegna edel danni (…) che ne sarebbero effettivamente conseguiti non è stataposta»], statuizione non oggetto di censura.n. 17834/2024 R.G.Numero registro generale 17834/2024Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 11419/2026Data pubblicazione 28/04/20265. Il primo motivo è, infine, inammissibile nella parte in cui censural’omesso riconoscimento dei canoni per effetto del mancato recesso delcuratore dal contratto, in quanto non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata, che ha ritenuto il contratto di locazione risoltoper inadempimento del conduttore (e, quindi, non più pendente), ovvero(con doppia motivazione) sciolto per mutuo consenso prima delladichiarazione di fallimento.6. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,consistenti in «errata valutazione e incomprensibile motivazione in ordinealla responsabilità della mancata consegna anticipata dell’immobilelocato». Si censura l’aver ricondotto la ritardata riconsegna dell’immobileall’inadempimento dell’onere di anticipare le spese per la separazione deilocali dell’immobile locato da quello di proprietà della società dichiaratafallita, laddove il ritardato rilascio è dipeso dalla richiesta di gradimento daparte della curatela dell’impresa che avrebbe dovuto eseguire i lavori.7. Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha indicato inquale fase processuale il fatto storico dedotto sarebbe stato introdotto ingiudizio, né ha illustrato la decisività di tale fatto.8. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «Errata applicazione di norme di dirittosull’onere della prova (art. 2697 c.c.) e illegittimità del mancatoriconoscimento dei danni arrecati all’immobile nel corso della locazione»,nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto non risarcibili le opere inquanto realizzate prima del 2009, ossia prima del contratto di locazione,laddove tale circostanza non sarebbe stata eccepita, né provata nel corsodel giudizio di opposizione.9. Il terzo motivo è infondato nella parte in cui deduce che la questionedella preesistenza dei lavori al contratto di locazione non sarebbe stataoggetto di eccezione di parte, trattandosi di mera deduzione difensiva. Iln. 17834/2024 R.G.Numero registro generale 17834/2024Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 11419/2026Data pubblicazione 28/04/2026motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce la mancata provadi tali circostanze, in quanto il motivo – sotto tale profilo – si risolve in unacensura dell’esame e del vaglio del materiale probatorio, le cui valutazionispettano al giudice del merito e sono incensurabili in cassazione ovecongruamente motivate, come nel caso di specie.10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente raddoppio delcontributo unificato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €6.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% perrimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.Il PresidenteCosmo Crollan. 17834/2024 R.G.