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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30102/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. - ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere ritenuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonostante l'imputato, dopo aver richiesto, all'esito di convalida dell'arresto, di essere giudicato con il rito abbreviato, abbia provveduto al risarcimento del danno prima della discussione) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale osserva come il ricorrente abbia richiamato una linea interpretativa ampiamente minoritaria nella giurisprudenza di legittimità, del tutto superata dall'orientamento maggioritario cui questo Collegio reputa di dover dare continuità.

Resta pertanto fermo il principio, di cui la sentenza impugnata ha fatto buon governo, secondo cui in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284043; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Romano, Rv. 272933; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Sarracino, Rv. 271666; Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, Palanca, Rv. 261403; Sez. 2, n. 45629 del 13/11/2012, Lucchesi e altro, Rv. 254356); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. - ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere ritenuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonostante l'imputato, dopo aver richiesto, all'esito di convalida dell'arresto, di essere giudicato con il rito abbreviato, abbia provveduto al risarcimento del danno prima della discussione) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale osserva come il ricorrente abbia richiamato una linea interpretativa ampiamente minoritaria nella giurisprudenza di legittimità, del tutto superata dall'orientamento maggioritario cui questo Collegio reputa di dover dare continuità. Resta pertanto fermo il principio, di cui la sentenza impugnata ha fatto buon governo, secondo cui in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284043; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Romano, Rv. 272933; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Sarracino, Rv. 271666; Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, Palanca, Rv. 261403; Sez. 2, n. 45629 del 13/11/2012, Lucchesi e altro, Rv. 254356); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 30102/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris