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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 12438/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motir di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie avendo escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione dei precedenti penali come indicato a pag. 22 (Sez. ,5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). e Li e RilevatoVil secondo motivo di ricorso con cAenuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è manifestamente infondato avendo escluso il ridotto grado di offensività, in ragione del rinvenimento di cocaina "in pietra" da cui erano ricavabili molte dosi, oltre alla cessione di una dose al prezzo di C 20,00, da cui anche l'esclusione del lucro di particolare tenuità.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato avendo la corte territoriale ritenuto che il precedente specifico, che qualifica la recidiva, di rapina era indicativo di una maggiore pericolosità tenuto conto che il giudizio di maggiore pericolosità compiuto dal giudice di merito, a norma dell'art. 99 cod.pen. fondato sull'identico fine di lucro dei reati (quello di rapina e quello di spaccio) ha carattere discrezionale e non equindi censurabile in Cassazione se adeguatamente motivato.

Rilevato che il quarto motivo di ricorso che censura la motivazione sul trattamento sanzionatorio è parimenti manifestamente infondato.

Nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto del riconoscimento dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, i giudici del merito hanno congruamente argomentato la misura della pena superiore ai minimi edittali in ragione della detenzione della "pietra di cocaina" e della personalità dell'imputato. dunque la corte territoriale ha correttamente ancorato la determi:nazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi.

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motir di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie avendo escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione dei precedenti penali come indicato a pag. 22 (Sez. ,5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). e Li e RilevatoVil secondo motivo di ricorso con cAenuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è manifestamente infondato avendo escluso il ridotto grado di offensività, in ragione del rinvenimento di cocaina "in pietra" da cui erano ricavabili molte dosi, oltre alla cessione di una dose al prezzo di C 20,00, da cui anche l'esclusione del lucro di particolare tenuità. Rilevato che il terzo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato avendo la corte territoriale ritenuto che il precedente specifico, che qualifica la recidiva, di rapina era indicativo di una maggiore pericolosità tenuto conto che il giudizio di maggiore pericolosità compiuto dal giudice di merito, a norma dell'art. 99 cod.pen. fondato sull'identico fine di lucro dei reati (quello di rapina e quello di spaccio) ha carattere discrezionale e non equindi censurabile in Cassazione se adeguatamente motivato. Rilevato che il quarto motivo di ricorso che censura la motivazione sul trattamento sanzionatorio è parimenti manifestamente infondato. Nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto del riconoscimento dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, i giudici del merito hanno congruamente argomentato la misura della pena superiore ai minimi edittali in ragione della detenzione della "pietra di cocaina" e della personalità dell'imputato. dunque la corte territoriale ha correttamente ancorato la determi:nazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 I
Sentenza Cassazione n. 12438/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris