CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 29892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: FANELLI Dario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 marzo 1966 avverso la sentenza 3 novembre 2021 della Corte di appello di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni delle parti civili costituite Andrea d'Agostino e [OSCURATO:PERSONA] L BASAG che hanno chiesto hdttatro di disattendere i motivi di gravame confermare la impugnata sentenza della Corte di appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 ottobre 2020 dal Tribunale di Monza in relazione a fattispecie di truffa e falso in certificazioni amministrative. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, FANELLI Dario, articolando i seguenti motivi. 2.1. Omessa motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria finalizzata allo svolgimento di una perizia grafica e in relazione alla falsità del permesso di circolazione relativo alla vettura [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, timbro e firma ayposti sul permesso in atti oggetto di disconoscimento risulterebbero identici a quelli riconosciuti come propri dallo stesso teste RIGOLDI 5tanto da rendere indispensabile svolgimento di una perizia grafica. Sul punto, non vi sarebbe nessuna effettiva motivazione da parte della Corte territoriale. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla credibilità del teste RIGOLDI. In particolare, la credibilità di tale teste verrebbe desunta da un dato probatorio travisato ) perché l'imputato non avrebbe mai dichiarato di avere ricevuto entrambi i pagamenti dei passaggi di proprietà delle due autovetture né avrebbe mai affermato di avere girato i medesimi pagamenti al RIGOLDI. 2.3. Vizio di motivazione in relazione al riscontro estrinseco rappresentato dalle produzioni documentali effettuate dalle parti civili e relative agli assegni. In sostanza, le matrici degli assegni depositate dalle parti civili non .t.overebbero nulla perché soltanto alcuni sarebbero corrispondenti a quelli consegnati all'imputato mentre degli altri solo uno corrisponderebbe ai numeri indicati nello schema riassuntivo dalle parti civili e comunque di questo mancherebbe l'assegno. Le conseguenti e successive valutazioni della Corte (relative alla irrilevanza delle parziali difformità e alla mancanza di una finalità economica delle parti civili) risulterebbero quindi del tutto prive di supporto. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento delle provvisionali in difetto di adeguato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato desumibili dall'ammissione al gratuito patrocinio dello stesso. In particolare, proprio in conseguenza dell'ammissione al gratuito patrocinio, risulterebbe in atti che l'imputato avrebbe un reddito annuale inferiore a 11.493,82 C ed è stato condannato al pagamento di provvisionali per 11.500 C. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.2. I primi tre motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risultano inammissibili. 2.1. Va premesso che la ricostruzione giudiziale si incentra sulle dichiarazioni delle persone offese e sui riscontri che, nel fascicolo processuale, sono presenti a tali dichiarazioni. In particolare, in difetto di concrete contestazioni aventi ad oggetto profili di logicità e coerenza, intrinseca ed estrinseca, di tali dichiarazioni, le contestazioni articolate in sede di ricorso si incentrano su profili documentali ovvero su aspetti afferenti la presenza di riscontri. Le argomentazioni utilizzate in sede giudiziale _5e che hanno portato alla dichiarazione di penale responsabilitàlsi incentrano su alcuni punti ben specifici: • la peculiarità dei soggetti contraenti, che si erano presentati quali soggetti che non potevano contrarre finanziamenti per situazioni pregresse; • il fatto che risulta costante nella ricostruzione delle persone offese il fatto che, alla data del novembre 2014, risultava interamente pagato il prezzo di entrambe le automobili e che tale circostanza risulterebbe riscontrata nelle conversazioni WhatsApp in atti (cfr. pag. 8 della motivazione); • il fatto che vi siano assegni e matrici di assegni coerenti con tale ricostruzione offerta dalle costituite parti civili; • il fatto che, fin dall'inizio, l'imputato avesse taciuto il limitato valore nel tempo (30 giorni) dei permessini consegnati dalle persone offese e che li autorizzavano a circolare; • il fatto che, nonostante all'imputato fossero state notificate (in data 25 novembre e 2 dicembre 2014, cfr. pag. 8 della motivazione) contravvenzioni stradali che evidentemente presupponevano che non vi fosse stato alcun passaggio formale di proprietà, costui avesse mantenuto il silenzio su tale circostanza; • il fatto che nelle conversazioni WhatsApp versate in atti, nonostante le specifiche contestazioni avanzate in quella sede dalle persone offese, l'imputato nemmeno contesti la falsità dei c.d. permessini; • il fatto che vi fossero, nella documentazione depositata dalla difesa, aggiunte manoscritte successive alle effettive pattuizioni e allo scambio di documenti come emerge non solo dal disconoscimento operato sia dalle persone offese che dal teste RIGOLDI ma anche dal deposito, ad opera della costituita parte civile, di documento che non conteneva tali modifiche.2.2. Rispetto a tali argomenti, l'articolazione dei motivi di ricorso oppone una lettura improntata ad una inammissibile logica parcellizzata ed atomistica degli elementi processuali finalizzata ad una altrettanto inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minerviní, Rv. 253099). Come visto, nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Per altro verso, rispetto ad una struttura argomentativa che palesa la falsità della ricostruzione e dei riscontri offerti dall'imputato, il fatto che costui abbia dichiarato o meno di avere ricevuto entrambi i pagamenti ovvero di avere girato i pagamenti al teste RIGOLDI risulta di fatto superato alla stregua degli argomenti logici come sopra richiamati. Quanto invece alla presenza solo parziale di assegni e matrici coerenti con lo schema riassuntivo depositato dalle parti civili, tale circostanza risulta in gran parte già presa in considerazione nel contesto della motivazione del provvedimento di secondo grado e comunque non permette di escludere la presenza proprio dì quei riscontri che i giudici del merito hanno ritenuto sussistenti. 2.3. Quanto infine alla richiesta di rinnovazione istruttoria finalizzata allo svolgimento di perizia grafica aventi ad oggetto i permessi di circolazione, i giudici del merito hanno compiutamente e logicamente valutato gli elementi istruttori presenti in atti, ed in particolare il "confezionamento di un falso compendio documentale veicolando dell'apparenza dell'inoltro, ad opera dell'agenzia di pratiche auto, della richiesta di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione" (cfr. pag. 12 della motivazione), e hanno per altro verso raggiunto la prova della prospettata falsità sulla base degli ulteriori elementi presenti in atti. Ne deriva che, proprio alla luce della motivazione della sentenza d'appello, difetta il carattere di indispensabilità del mezzo istruttorio indicato ai fini della decisione. La rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita. Va al proposito ricordato che, in tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo gr-adc., .-in sostanza, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice 4 ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (v. Sez. 3, Sent. n. 24294 del 07/04/2010 Rv. 247872; Sez. 6, Sent. n. 5782 del 18/12/2006 - 3. Il quarto motivo di ricorso è invece fondato. Costituisce infatti principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 2 , Sentenza n. 26958 del 24/07/2020 Ud. (dep. 28/09/2020) Rv. 279648 - 01); Sez. 6, Sentenza n. 1867 del 06/10/2020 - dep. 18/01/2021 - Rv. 280344 - 01). Tra tali elementi rientra senz'altro la preventiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Sez. 5, Sentenza n. 3187 del 26/10/2020 - dep. 26/01/2021 - Rv. 280407 - 01). Tale apprezzamento risulta nel caso di specie mancante e potenzialmente contrastante con la documentazione versata in atti richiamata nel quarto motivo di ricorso. 4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano nonché la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto, la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili da liquidarsi in complessivi euro 4563,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili .fflagostino e gasarl, che liqui