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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 04116/2024

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a seguente ORDINANZA ( ci sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMA(V'o 1."\J dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a. [OSCURATO:PERSONA] E!! IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale del giorno 8 novembre 2022 di proroga, per la durata di anni due del regime di detenzione differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. in relazione alla pena in esecuzione di cui alla sentenza definitiva della Corte di appello di Palermo del 17 maggio 2016.

Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello,, Rv. 272011).

Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende in ragione dei motivi devoluti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ( ci sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA(V'o 1."\J dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a. [OSCURATO:PERSONA] E!! IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale del giorno 8 novembre 2022 di proroga, per la durata di anni due del regime di detenzione differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. in relazione alla pena in esecuzione di cui alla sentenza definitiva della Corte di appello di Palermo del 17 maggio 2016. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello,, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende in ragione dei motivi devoluti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 202
Decreto Cassazione n. 04116/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris