CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1993
Cassazione n. 22300/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a LOCRI il 23/05/1993 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 25 settembre 2025, che, in riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Locri il 16 dicembre 2024, previa assoluzione dal reato di cui al capo 2 per non aver commesso il fatto, ha ridotto ad anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 10.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 4); fatto commesso in Platì il 21 settembre 2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto all'imputazione di cui al capo 4, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere penalmente rilevante il fatto per cui si procede, hanno valorizzato e compiutamente analizzato le conversazioni intercettate, interpretandone il significato in maniera non illogica (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata). Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha sottolineato le dimensioni non trascurabili e non episodiche del fatto, valorizzando il quantitativo (3 kg.) di droga trafficato e la circostanza che l'operazione ha riguardato ambiti territoriali diversi (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata). Evidenziato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ragionevolmente rimarcato in senso ostativo i precedenti penali, anche specifici, riportati dall'imputato (pagina 6 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]).: 1 EWA J7 026 li Ftreio i Giudiziario »cm [OSCURATO:PERSONA]