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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 39316/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate.

Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla penale responsabilità e, in particolare, alla sussistenza di una violenza idonea ad integrare il reato contestato (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, inoltre, il giudice del gravame ha correttamente motivato anche con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice e alla configurabilità della recidiva contestata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla penale responsabilità e, in particolare, alla sussistenza di una violenza idonea ad integrare il reato contestato (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, inoltre, il giudice del gravame ha correttamente motivato anche con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice e alla configurabilità della recidiva contestata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 39316/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris