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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 luglio 2024

Cassazione n. 40240/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ROnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LAGONEGROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Lagonegro, i funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza diretta ad ottenere la c )rrezione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 598/R019 del Tribunale di Lagonegro, laddove non è menzionata la sospension coi dizionale della pena, beneficio che, invece, risulta concesso all'imputato Hal an Karime, come indicato nella motivazione, non contestuale, depositata in data 11 dicembre 2019.

L'ordinanza assume che la motivazione, espressa sul punto, è acori ica e che non specifica, chiaramente, le ragioni per le quali il beneficio non menzionato nel dispositivo, sia stato concesso.

Il Tribunale sottolinea, inoltre, che si tratta di motivazione non con1:?stuale e che non può affermarsi, con certezza, che la volontà di concedere I sospensione condizionale della pena fosse riferibile a mera dimenticanza perché già presente, per il giudicante, sin dal momento della decisione esplicitata con il iispcsitivo sul punto silente. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione Pubblico ministero presso il Tribunale di Lagonegro, denunciando contraddittorietà e manifesta illogiità della motivazione.

Il provvedimento impugnato, per il ricorrente, è illogico oltre he %iziato da travisamento.

Va considerato rilevante, per il ricorrente, ai fini di procedere lla correzione dell'errore materiale della sentenza, l'esame della mot vazic Ine del provvedimento in cui appare chiaramente manifestato il richiamo i fatti e circostanze già agli atti al momento della decisione e della lettura del di positivo, dai quali ricavare l'assenza di pregiudizi.

Da tale richiamo il giudice della cognizione ha fatto derivare là con zedibilità della sospensione condizionale della pena.

La prognosi favorevole si ritiene correttamente ancorata, dunque, a significativi elementi, palesi già dal momento della decisione, some tali non meritevoli di specifica motivazione tenuto conto dei principi giuri pruc anziali in tema di gravità del fatto e meritevolezza del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. [OSCURATO:PERSONA], ha conc uso con requisitoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Lagonegro. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che, per l'odierna udienza, l'avviso di fissazione de l'udienza all'imputato è pervenuto in data 23 luglio 2024 a mani preso il luogo di detenzione.

Sulla tempestività dell'avviso alcuna deduzione o ric iesta, prima dell'udienza odierna, risulta proposta dalla difesa (difensore di uffic o o 1: i fiducia, quest'ultimo nominato in data 5 agosto 2024), a mezzo memor a dilensiva o anche tramite richiesta di rinvio, trattandosi di nullità di ordi e generale a regime intermedio (cfr. Sez. 2, n. 48275 del 20/10/2023, Rv. 85535 - 01 relativa all'intempestività della fissazione del giudizio di app llo con rito emergenziale, ritenuta sanata sul rilievo che non era stata av nzal: a alcuna richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale; sulla natura delL nullità relativamente al giudizio di appello: tra le altre, Sez. 3, n. 5736 del 24/ )1/2023, Rv. 284456 - 01; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, v. 283988 - 01). 2.Ciò premesso si osserva che il ricorso è infondato.

Si verte in un caso nel quale vi è contraddizione tra la mo ivazi mie, che spende argomenti in favore della concessione della sospension condizionale della pena, e dispositivo letto in udienza che ha omesso qualsias pronuncia in proposito.

Si dibatte, dunque, sull'ammissibilità della procedura di cui al 'art 130 cod. proc. pen., inibita secondo il giudice dell'esecuzione, più che legitti -na s?.condo il Pubblico ministero ricorrente, il quale ha chiesto la correzione c .11'errore materiale della sentenza irrevocabile, sul presupposto, pacifico tra le i; arti, che detta statuizione era del tutto mancante nel dispositivo letto in udienza. 2.1.Ciò premesso il Collegio rileva che, sul punto, si registrano oriE Itamenti non univoci nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Secondo un primo orientamento, maturato proprio in tema di sos )ensione condizionale della pena, laddove ne sia indicata la concessione nlla sola motivazione ma non nel dispositivo della sentenza, quest'ultimo prevale, costituendo esso l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà ella legge nel caso concreto, a differenza della motivazione che ha, invece, olo funzione strumentale (Sez. 4, n. 12929 del 4/12/2012, dep. 2013, Florea, v. 255421 - 01; Sez. 2, n. 25530 del 20/05/2008, Latini, RV. 240649, nel sens) che il dispositivo, che, attraverso la lettura in pubblica udienza, acqu sta i ilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente da essa, n n pu 5 essere modificato con la motivazione).Si tratta di indirizzo reiteratamente espresso dalla giuri prurienza di legittimità che, in linea generale, assegna al dispositivo na funzione monopolistica quanto all'affermazione definitiva della volontà decis oria del giudice (tra le altre, Sez. 2, n. 15986 del 7/01/2016, Marzico, Rv. 667:17- 01).

Secondo un opposto orientamento, l'eventuale divergenza tr disi: ositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorre do I criterio della prevalenza del primo sulla seconda.

Invero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione dell sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, quale immediata esp essio ne della volontà decisoria del giudice, non è assoluta ma va contemperata, tener do conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza di e emE 'ti, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà (Sez. 3, n. 3969 de 25/1)9/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01; Sez. 2, n. 23343 del 01/03ú016, Ariano, Rv. 267082 - 01; Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 65E173 - 01 secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determi a nu lità della sentenza, e può essere risolto anche con la valutazione dell'eventuale pegnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà deci ;oda del giudice: caso in cui il giudice di appello ha riconosciuto all'imputa o il aeneficio della sospensione condizionale della pena, omesso nel dispositivo cella >entenza di primo grado e chiaramente enunciato in motivazione).

Ciò in quanto la motivazione conserva la sua funzione di pieg3zione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decision e, pertanto, ben può contenere elementi — certi e logici — che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, sempre che la difformità non presenti profili li merito (Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Forte, Rv. 264909 - 01).

Questa Corte peraltro ha, in via generale, considerato ammis ibile I ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, previsto dall' rt. 130 cod. proc. pen., quando l'intervento correttivo sia imposto dalla neo: ssità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché si reputa che, in tal caso, la correziobe è ncapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modi gcazione essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa (Sez. 1 n. li784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939).

Sulla stessa linea ermeneutica si colloca Sez. 1, n. 42897 del 25/(19/2013, Gomma, Rv. 257158, la quale, nell'affermare che non può far ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale da parte del Giudice d ll'es acuzione ove si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sente za cl merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e signi ficati iamente innovativa del contenuto della decisione, ha implicitamente c nsicl N-ato, a contrario, che ove risulti chiaro, in motivazione, che la statui ione ritenuta mancante nel dispositivo sia stata oggetto di una motivata decision in I:31 senso, la così rilevata omissione possa essere integrata con la procedura di c: ji all'art.130 cod. proc. pen. (in termini analoghi, vedi anche Sez. 1, n. :627 del 11/01/2022, Nicosia, Rv. 282497 - 01; Sez. 5, n. 44867 del 14 09/2D15, Rv. 265873 - 01, avendo quest'ultima affermato che il contrasto tra disp Dsitivo e motivazione non determina nullità della sentenza e può essere ris i Ito a .iche con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla moi: vazione, significativi della volontà decisoria del giudice).

2.2. Orbene, a fronte di tali indirizzi, il Collegio osserva ch , ne caso al vaglio, il Giudice della cognizione ha taciuto sulla concessione d41 beneficio al momento dell'estrinsecazione della volontà decisoria, all'atto del a lei tura del dispositivo e ha considerato, invece, nella stesura della motivazione non contestuale, ai fini della concessione del beneficio, l'assenza di precedenti penali e la giovane età dell'imputato.

È vero, dunque, che, come dedotto dal ricorrente, si tratta ci elementi di fatto esistenti già al momento della decisione estrinsecata con il dispositi JO.

Tuttavia, il giudizio relativo al riconoscimento della sospensior4 cori lizionale della pena si basa su una valutazione congiunta, della su sistenza dei presupposti formali per la sua concedibilità, ex art. 163 cod. pen., nonché sulla previsione, del tutto discrezionale (nella specie, peraltro, nemnne o e;plicitata nella motivazione della sentenza) secondo la quale l'imputato i as..errà, in futuro, dal commettere altri reati, a mente dell'art. 164, comma pn o, cxl. pen.

Dunque, nel caso al vaglio non emerge con chiarezza, dal provvedin . ento del giudice della cognizione, né se la mancata menzione della sospensione condizionale della pena nel dispositivo sia stata frutto di m ra ;vista o dimenticanza, né se la sua indicazione, nella motivazione, sia stata effe to di un ripensamento postumo, rispetto al momento della decisione, né, infine, da quali elementi sia stata tratta la necessaria prognosi favorevole ai sensi dellinrt. 164, comma primo, cod. pen.

Sicché, anche alla stregua del più ampio indirizzo interpretathiD sopra richiamato, nel caso di specie, tenuto conto che, comunque, anche reputando che la motivazione può contenere elementi — certi e logici — che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, la riscontrata diffor ità presenta evidenti profili di merito e di natura discrezionale, dunque non sanabili r iediante il ricorso alla procedura della correzione dell'errore materiale di ctili all'3rt. 130 cod. proc. pen. 3.Segue il rigetto del ricorso della p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ROnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LAGONEGROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Lagonegro, i funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza diretta ad ottenere la c )rrezione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 598/R019 del Tribunale di Lagonegro, laddove non è menzionata la sospension coi dizionale della pena, beneficio che, invece, risulta concesso all'imputato Hal an Karime, come indicato nella motivazione, non contestuale, depositata in data 11 dicembre 2019. L'ordinanza assume che la motivazione, espressa sul punto, è acori ica e che non specifica, chiaramente, le ragioni per le quali il beneficio non menzionato nel dispositivo, sia stato concesso. Il Tribunale sottolinea, inoltre, che si tratta di motivazione non con1:?stuale e che non può affermarsi, con certezza, che la volontà di concedere I sospensione condizionale della pena fosse riferibile a mera dimenticanza perché già presente, per il giudicante, sin dal momento della decisione esplicitata con il iispcsitivo sul punto silente. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione Pubblico ministero presso il Tribunale di Lagonegro, denunciando contraddittorietà e manifesta illogiità della motivazione. Il provvedimento impugnato, per il ricorrente, è illogico oltre he %iziato da travisamento. Va considerato rilevante, per il ricorrente, ai fini di procedere lla correzione dell'errore materiale della sentenza, l'esame della mot vazic Ine del provvedimento in cui appare chiaramente manifestato il richiamo i fatti e circostanze già agli atti al momento della decisione e della lettura del di positivo, dai quali ricavare l'assenza di pregiudizi. Da tale richiamo il giudice della cognizione ha fatto derivare là con zedibilità della sospensione condizionale della pena. La prognosi favorevole si ritiene correttamente ancorata, dunque, a significativi elementi, palesi già dal momento della decisione, some tali non meritevoli di specifica motivazione tenuto conto dei principi giuri pruc anziali in tema di gravità del fatto e meritevolezza del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. [OSCURATO:PERSONA], ha conc uso con requisitoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Lagonegro. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che, per l'odierna udienza, l'avviso di fissazione de l'udienza all'imputato è pervenuto in data 23 luglio 2024 a mani preso il luogo di detenzione. Sulla tempestività dell'avviso alcuna deduzione o ric iesta, prima dell'udienza odierna, risulta proposta dalla difesa (difensore di uffic o o 1: i fiducia, quest'ultimo nominato in data 5 agosto 2024), a mezzo memor a dilensiva o anche tramite richiesta di rinvio, trattandosi di nullità di ordi e generale a regime intermedio (cfr. Sez. 2, n. 48275 del 20/10/2023, Rv. 85535 - 01 relativa all'intempestività della fissazione del giudizio di app llo con rito emergenziale, ritenuta sanata sul rilievo che non era stata av nzal: a alcuna richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale; sulla natura delL nullità relativamente al giudizio di appello: tra le altre, Sez. 3, n. 5736 del 24/ )1/2023, Rv. 284456 - 01; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, v. 283988 - 01). 2.Ciò premesso si osserva che il ricorso è infondato. Si verte in un caso nel quale vi è contraddizione tra la mo ivazi mie, che spende argomenti in favore della concessione della sospension condizionale della pena, e dispositivo letto in udienza che ha omesso qualsias pronuncia in proposito. Si dibatte, dunque, sull'ammissibilità della procedura di cui al 'art 130 cod. proc. pen., inibita secondo il giudice dell'esecuzione, più che legitti -na s?.condo il Pubblico ministero ricorrente, il quale ha chiesto la correzione c .11'errore materiale della sentenza irrevocabile, sul presupposto, pacifico tra le i; arti, che detta statuizione era del tutto mancante nel dispositivo letto in udienza. 2.1.Ciò premesso il Collegio rileva che, sul punto, si registrano oriE Itamenti non univoci nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Secondo un primo orientamento, maturato proprio in tema di sos )ensione condizionale della pena, laddove ne sia indicata la concessione nlla sola motivazione ma non nel dispositivo della sentenza, quest'ultimo prevale, costituendo esso l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà ella legge nel caso concreto, a differenza della motivazione che ha, invece, olo funzione strumentale (Sez. 4, n. 12929 del 4/12/2012, dep. 2013, Florea, v. 255421 - 01; Sez. 2, n. 25530 del 20/05/2008, Latini, RV. 240649, nel sens) che il dispositivo, che, attraverso la lettura in pubblica udienza, acqu sta i ilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente da essa, n n pu 5 essere modificato con la motivazione).Si tratta di indirizzo reiteratamente espresso dalla giuri prurienza di legittimità che, in linea generale, assegna al dispositivo na funzione monopolistica quanto all'affermazione definitiva della volontà decis oria del giudice (tra le altre, Sez. 2, n. 15986 del 7/01/2016, Marzico, Rv. 667:17- 01). Secondo un opposto orientamento, l'eventuale divergenza tr disi: ositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorre do I criterio della prevalenza del primo sulla seconda. Invero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione dell sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, quale immediata esp essio ne della volontà decisoria del giudice, non è assoluta ma va contemperata, tener do conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza di e emE 'ti, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà (Sez. 3, n. 3969 de 25/1)9/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01; Sez. 2, n. 23343 del 01/03ú016, Ariano, Rv. 267082 - 01; Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 65E173 - 01 secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determi a nu lità della sentenza, e può essere risolto anche con la valutazione dell'eventuale pegnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà deci ;oda del giudice: caso in cui il giudice di appello ha riconosciuto all'imputa o il aeneficio della sospensione condizionale della pena, omesso nel dispositivo cella >entenza di primo grado e chiaramente enunciato in motivazione). Ciò in quanto la motivazione conserva la sua funzione di pieg3zione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decision e, pertanto, ben può contenere elementi — certi e logici — che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, sempre che la difformità non presenti profili li merito (Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Forte, Rv. 264909 - 01). Questa Corte peraltro ha, in via generale, considerato ammis ibile I ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, previsto dall' rt. 130 cod. proc. pen., quando l'intervento correttivo sia imposto dalla neo: ssità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché si reputa che, in tal caso, la correziobe è ncapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modi gcazione essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa (Sez. 1 n. li784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939). Sulla stessa linea ermeneutica si colloca Sez. 1, n. 42897 del 25/(19/2013, Gomma, Rv. 257158, la quale, nell'affermare che non può far ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale da parte del Giudice d ll'es acuzione ove si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sente za cl merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e signi ficati iamente innovativa del contenuto della decisione, ha implicitamente c nsicl N-ato, a contrario, che ove risulti chiaro, in motivazione, che la statui ione ritenuta mancante nel dispositivo sia stata oggetto di una motivata decision in I:31 senso, la così rilevata omissione possa essere integrata con la procedura di c: ji all'art.130 cod. proc. pen. (in termini analoghi, vedi anche Sez. 1, n. :627 del 11/01/2022, Nicosia, Rv. 282497 - 01; Sez. 5, n. 44867 del 14 09/2D15, Rv. 265873 - 01, avendo quest'ultima affermato che il contrasto tra disp Dsitivo e motivazione non determina nullità della sentenza e può essere ris i Ito a .iche con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla moi: vazione, significativi della volontà decisoria del giudice). 2.2. Orbene, a fronte di tali indirizzi, il Collegio osserva ch , ne caso al vaglio, il Giudice della cognizione ha taciuto sulla concessione d41 beneficio al momento dell'estrinsecazione della volontà decisoria, all'atto del a lei tura del dispositivo e ha considerato, invece, nella stesura della motivazione non contestuale, ai fini della concessione del beneficio, l'assenza di precedenti penali e la giovane età dell'imputato. È vero, dunque, che, come dedotto dal ricorrente, si tratta ci elementi di fatto esistenti già al momento della decisione estrinsecata con il dispositi JO. Tuttavia, il giudizio relativo al riconoscimento della sospensior4 cori lizionale della pena si basa su una valutazione congiunta, della su sistenza dei presupposti formali per la sua concedibilità, ex art. 163 cod. pen., nonché sulla previsione, del tutto discrezionale (nella specie, peraltro, nemnne o e;plicitata nella motivazione della sentenza) secondo la quale l'imputato i as..errà, in futuro, dal commettere altri reati, a mente dell'art. 164, comma pn o, cxl. pen. Dunque, nel caso al vaglio non emerge con chiarezza, dal provvedin . ento del giudice della cognizione, né se la mancata menzione della sospensione condizionale della pena nel dispositivo sia stata frutto di m ra ;vista o dimenticanza, né se la sua indicazione, nella motivazione, sia stata effe to di un ripensamento postumo, rispetto al momento della decisione, né, infine, da quali elementi sia stata tratta la necessaria prognosi favorevole ai sensi dellinrt. 164, comma primo, cod. pen. Sicché, anche alla stregua del più ampio indirizzo interpretathiD sopra richiamato, nel caso di specie, tenuto conto che, comunque, anche reputando che la motivazione può contenere elementi — certi e logici — che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, la riscontrata diffor ità presenta evidenti profili di merito e di natura discrezionale, dunque non sanabili r iediante il ricorso alla procedura della correzione dell'errore materiale di ctili all'3rt. 130 cod. proc. pen. 3.Segue il rigetto del ricorso della p
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