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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19284/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7047/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio motivazio- nale in relazione all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per omessa valutazione del vincolo della continuazione tra le sentenze del Tribunale di Fermo nn. 213/2021, 109/2022 e 135/2022 e per erronea applicazione, in concreto, del pre- clusivo elemento dell'abitualità della condotta; con un secondo motivo deducendo violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che sarebbe stato motivato con una clausola di stile.

Quanto al primo motivo, in particolare, si lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che i fatti di cui alle condanne sopra ricordate siano stati rite- nuti uniti dal vincolo della continuazione, ma li abbia valutati singolarmente per dimostrare l'inclinazione a delinquere dell'imputato, usandoli per desumerne l'abi- tualità al crimine che preclude l'applicazione dell'art. 131 bis.

Lamenta inoltre la mancata analisi delle censure proposte con l'atto di appello che si limita a riportare quanto detto dal giudice di primo grado senza considerare gli atteggiamenti positivi tenuti dal Girolami durante la perquisizione e successi- vamente.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I proposti motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità per- ché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria cri- tica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sui contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione).

Quanto al secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non fflo- gica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere moti- vazionale del giudice iri ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.N. 7047/2025 R.G.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1 Con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, i giudici del gravame del merito hanno evidenziato come sussiste un'abitualità della condotta di spaccio che, a ben guardare, nemmeno il ricorrente contesta laddove viene ricordato in ricorso che lo stesso è stato condannato per analoghi fatti av- venuti a Fermo il 28.4.2020, il 25.5.2020 e a luglio 2021.

La circostanza che tali fatti poi abbiano visto un'unificazione quoad poenam ex art. 81 cod. pen. non influisce evidentemente in ordine alla loro sussistenza quali ipotesi di reiterazione del medesimo comportamento delittuoso.

Ebbene, la non punibilità per la particolare tenuità del fatto è condizionata dalla norma (articolo 1, lettera m,

I. 67/2014 e 131 bis, commi 1 e 3, cod. pen.) alla non abitualità del comportamento penalmente illecito.

Tale previsione, è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costitu- zionale (ord. 279/2017), dato che anche in presenza di fatti analoghi (di particola- re tenuità oggettiva), le ineguali condizioni soggettive giustificano il diverso trat- tamento penale.

Il fatto particolarmente lieve di cui all'art. 131 bis, cod. pen. è comunque un fatto offensivo che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire; tuttavia, l'aver condizionato la punibilità anche attraverso un dato soggettivo, costituito dalla non abitualità del comportamento penalmente illecito, comporta una valutazione anche del comportamento successivo al reato, al fine dell'esclusione dell'abitualità.

La sentenza impugnata opera un buon governo del principio se secondo cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indo- le, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (così Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti; conf.

Sez. 3, Sentenza n. 776 del 4/4/2017 deo. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271863).

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare N. 7047/2025 R.G. il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola (cfr. Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262) Tenuto conto che va verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (cfr. Sez. 5, n. 53401 del 30/05/20188, M. Rv. 274186 che lo ha escluso in una fattispecie in tema di furto e detenzione o cessione di sostan- ze stupefacenti) e che tale verifica appare in concreto operata, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta alle proposte censure di legittimità.

Peraltro, al di là della pur motivata abitualità, la Corte territoriale ha dato atto di avere valutato negativamente, ai fini del diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.- la natura e della gravità dell'illecito in oggetto, il tempo e il luogo dell'azione, le finalità e le modalità della stessa, trattandosi di più dosi singole di sostanza stupefacente del tipo cocaina pronta per essere immessa nel mercato si esclude qualsivoglia valutazione di tenuità.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., deile modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

S.U.

Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente».

Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle N. 7047/2025 R.G. attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto).

3.2. Quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche — altro aspetto su cui il ricorso si palesa manifestamente infondato — i giudicidel gravame del merito, con motivazione assolutamente congrua, hanno dato conto di avere valutato, negativamente per l'odierno ricorrente, l'abitualità del compor- tamento contestato, circostanze e modalità della condotta e la generale condotta di vita desumibile dagli atti del fascicolo e dal certificato penale.

Il provvedimento impugnato, pertanto, appare collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle atte-nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7047/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio motivazio- nale in relazione all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per omessa valutazione del vincolo della continuazione tra le sentenze del Tribunale di Fermo nn. 213/2021, 109/2022 e 135/2022 e per erronea applicazione, in concreto, del pre- clusivo elemento dell'abitualità della condotta; con un secondo motivo deducendo violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che sarebbe stato motivato con una clausola di stile. Quanto al primo motivo, in particolare, si lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che i fatti di cui alle condanne sopra ricordate siano stati rite- nuti uniti dal vincolo della continuazione, ma li abbia valutati singolarmente per dimostrare l'inclinazione a delinquere dell'imputato, usandoli per desumerne l'abi- tualità al crimine che preclude l'applicazione dell'art. 131 bis. Lamenta inoltre la mancata analisi delle censure proposte con l'atto di appello che si limita a riportare quanto detto dal giudice di primo grado senza considerare gli atteggiamenti positivi tenuti dal Girolami durante la perquisizione e successi- vamente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I proposti motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità per- ché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria cri- tica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sui contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Quanto al secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non fflo- gica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere moti- vazionale del giudice iri ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.N. 7047/2025 R.G. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1 Con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, i giudici del gravame del merito hanno evidenziato come sussiste un'abitualità della condotta di spaccio che, a ben guardare, nemmeno il ricorrente contesta laddove viene ricordato in ricorso che lo stesso è stato condannato per analoghi fatti av- venuti a Fermo il 28.4.2020, il 25.5.2020 e a luglio 2021. La circostanza che tali fatti poi abbiano visto un'unificazione quoad poenam ex art. 81 cod. pen. non influisce evidentemente in ordine alla loro sussistenza quali ipotesi di reiterazione del medesimo comportamento delittuoso. Ebbene, la non punibilità per la particolare tenuità del fatto è condizionata dalla norma (articolo 1, lettera m, I. 67/2014 e 131 bis, commi 1 e 3, cod. pen.) alla non abitualità del comportamento penalmente illecito. Tale previsione, è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costitu- zionale (ord. 279/2017), dato che anche in presenza di fatti analoghi (di particola- re tenuità oggettiva), le ineguali condizioni soggettive giustificano il diverso trat- tamento penale. Il fatto particolarmente lieve di cui all'art. 131 bis, cod. pen. è comunque un fatto offensivo che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire; tuttavia, l'aver condizionato la punibilità anche attraverso un dato soggettivo, costituito dalla non abitualità del comportamento penalmente illecito, comporta una valutazione anche del comportamento successivo al reato, al fine dell'esclusione dell'abitualità. La sentenza impugnata opera un buon governo del principio se secondo cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indo- le, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (così Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti; conf. Sez. 3, Sentenza n. 776 del 4/4/2017 deo. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271863). La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare N. 7047/2025 R.G. il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola (cfr. Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262) Tenuto conto che va verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (cfr. Sez. 5, n. 53401 del 30/05/20188, M. Rv. 274186 che lo ha escluso in una fattispecie in tema di furto e detenzione o cessione di sostan- ze stupefacenti) e che tale verifica appare in concreto operata, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta alle proposte censure di legittimità. Peraltro, al di là della pur motivata abitualità, la Corte territoriale ha dato atto di avere valutato negativamente, ai fini del diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.- la natura e della gravità dell'illecito in oggetto, il tempo e il luogo dell'azione, le finalità e le modalità della stessa, trattandosi di più dosi singole di sostanza stupefacente del tipo cocaina pronta per essere immessa nel mercato si esclude qualsivoglia valutazione di tenuità. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., deile modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle N. 7047/2025 R.G. attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto). 3.2. Quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche — altro aspetto su cui il ricorso si palesa manifestamente infondato — i giudicidel gravame del merito, con motivazione assolutamente congrua, hanno dato conto di avere valutato, negativamente per l'odierno ricorrente, l'abitualità del compor- tamento contestato, circostanze e modalità della condotta e la generale condotta di vita desumibile dagli atti del fascicolo e dal certificato penale. Il provvedimento impugnato, pertanto, appare collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle atte-nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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